Pubblicazione legale:
Condivido una pronuncia del Tribunale di Vicenza n. 1270/2020, Giudice dott. Francesco Lamagna, depositata il 19 marzo 2020, R.G. n. 8678/2016 emessa all'esito di una controversia in materia di diritto successorio e conservazione della garanzia patrimoniale, nell'ambito della quale ho assistito una delle parti convenute in giudizio.Sotto il profilo sostanziale, la fattispecie muove dall'istituzione di un trust (T.P. 46) ad opera del dott. A.T., che ha proceduto al trasferimento della totalità dei propri beni immobiliari in favore della sorella, con contestuale nomina dei figli minori quali beneficiari. L'operazione negoziale è stata integralmente contestata dalla moglie separata, dott.ssa G.G., che ha dedotto la nullità dell'atto sotto molteplici profili.
L'impianto argomentativo dell'impugnativa si articolava attraverso plurime censure tecniche: violazione delle norme imperative dell'ordinamento nazionale, con specifico riferimento all'articolo 2740 c.c.; difetto dei requisiti minimi di riconoscibilità secondo la Convenzione dell'Aja; carenza delle tre certezze fondamentali del trust di matrice anglosassone.
L'indagine giudiziale ha condotto a un'approfondita disamina strutturale dell'atto istitutivo, evidenziando significative criticità morfologiche e funzionali. Elemento dirimente è risultata la sostanziale etero-direzione del trustee, con un'articolazione dei poteri che di fatto concentrava nell'originario disponente ogni potere decisionale e dispositivo.Il Tribunale, pur dichiarando cessata la materia del contendere per intervenuta risoluzione consensuale del trust, ha compiuto un'accurata valutazione prognostica che avrebbe condotto, con elevata probabilità, all'accoglimento delle domande di nullità. La pronuncia si colloca in un solco ermeneutico consolidato, che subordina la validità dei vincoli di destinazione patrimoniale alla verifica di una causa concreta meritevole di tutela.
Sotto il profilo processuale, la decisione ha comportato:
- Ordine di cancellazione delle trascrizioni dell'atto di citazione
- Condanna dei convenuti al pagamento delle spese legali per complessivi 11.275 euro
Le implicazioni giuridiche della pronuncia trascendono il singolo caso concreto, configurandosi quale monito circa i limiti dell'autonomia negoziale in materia di segregazione patrimoniale. Punti fermi emergono con chiarezza:
- La mera indicazione di beneficiari non integra di per sé la legittimità dell'atto
- È necessario dimostrare una finalità concreta e non fraudolenta
- Lo strumento del trust non può configurarsi quale meccanismo di elusione delle responsabilità patrimoniali
La sentenza conferma l'orientamento giurisprudenziale volto a una valutazione sostanzialistica degli assetti negoziali, che antepone la ratio dell'atto alla sua formale configurazione.