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Il nostro sistema prevede come requisito della regolarità del processo la presenza di una difesa tecnica: nel processo penale la presenza di un avvocato è obbligatoria, e ciò allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia. Così nasce quindi la necessità di prevedere un difensore, cd. difensore di ufficio, a chi non abbia un suo avvocato di fiducia (perché non ancora nominato o perché l'avvocato di fiducia ha rinunciato o è stato revocato). Nel nostro ordinamento, il riferimento centrale, anche se implicito, dell'istituto della difesa d'ufficio, è dato dall'articolo 24 della Costituzione, quale concreta attuazione del diritto di difesa.
È ammesso al patrocinio a spese dello Stato solo colui che sia titolare di un reddito imponibile IRPEF non superiore ad 11 mila 369,24 euro. In ambito penale, il limite di reddito è elevato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.