Il nostro sistema prevede come requisito della regolarità del processo la presenza di una difesa tecnica: nel processo penale la presenza di un avvocato è obbligatoria, e ciò allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia. Così nasce quindi la necessità di prevedere un difensore, cd. difensore di ufficio, a chi non abbia un suo avvocato di fiducia (perché non ancora nominato o perché l'avvocato di fiducia ha rinunciato o è stato revocato). Nel nostro ordinamento, il riferimento centrale, anche se implicito, dell'istituto della difesa d'ufficio, è dato dall'articolo 24 della Costituzione, quale concreta attuazione del diritto di difesa. È ammesso al patrocinio a spese dello Stato solo colui che sia titolare di un reddito imponibile IRPEF non superiore ad 11 mila 369,24 euro. In ambito penale, il limite di reddito è elevato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.
Iscritto alle Camere Penali di Ancona, alle liste dei difensori di ufficio e alla lista degli Avvocati con gratuito patrocinio penale. Collabora con aziende e P.A. come consulente esterno & DPO, svolgendo anche attività formative. Data Protection Officer, Certificato Lead Auditor ISO/IEC 27001.
Iscritto alla Camera Penale di Ancona, patrocina le cause già dal primo anno di praticantato, prima di essere Avvocato. Iscritto alle liste dei difensori di ufficio e abilitato al gratuito patrocinio.
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