Pubblicazione legale:
Una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (Civile Sent. Sez. 5 Num. 26895 Anno 2019 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI ), ha affrontato un tema molto rilevante in materia di validità delle cartelle di pagamento (comunemente note come CARTELLE ESATTORIALI) in assenza di sottoscrizione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo del credito tributario.
Tale sentenza permette approfondire il tema giuridico dei ruoli esattoriali e quello della loro validità ed efficacia.
A) Il concetto di "iscrizione a ruolo esattoriale" si riferisce all’attività che la pubblica amministrazione (c.d. Amministrazione finanziaria) creditrice di somme verso il privato (c.d. Contribuente) in base ad atti quali avvisI di accertamento, di liquidazione o di irrogazione di sanzione (anche, a titolo esemplificativo, del codice della strata, irrogate da enti previdenziali ed assistenziali), omesso versamento di imposte e tributi, ecc. (il novero è alquanto vasto e variegato) comunica tale posizione creditoria al soggetto (c.d. Agente della Riscossione) che si occuperà di tentare di recuperare quanto dovuto all'Amministrazione.
In sostanza, con l'iscrizione a ruolo, si passa dalla fase di accertamento alla fase di esecuzione e il dossier della pratica viene trasferito, per competenza, all'agente della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate Riscossione, già Equitalia).
Il documento che viene inviato dall’amministrazione finanziaria, viene definito "ruolo".
B) Il ruolo, ai sensi dell’art. 10 DPR 602/73, è l’elenco nominativo dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’Ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario, di solito Agenzia delle Entrate riscossione.
Il ruolo contiene l’indicazione:
dei dati anagrafici del contribuente;
del suo codice fiscale;
della natura del ruolo e del credito per il quale si chiede di procedere all'esecuzione forzata;
della data in cui il ruolo diviene esecutivo;
del riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, della motivazione, anche sintetica, della pretesa tributaria;
del periodo di imposta,
delle somme dovute con separata indicazione e descrizione di ogni componente il credito erariale, del totale iscritto a ruolo, del numero di rate in cui il ruolo deve essere riscosso, importo e cadenza di ciascuna di esse.
C) Cosa diversa dal ruolo è il c.d.“estratto di ruolo” è invece l’elenco delle somme dovute da ogni singolo debitore.
D) La Pubblica Amministrazione creditrice delle somme contenute nel Ruolo, sulla base di quanto disposto dell’art. 24 DPR 602/73 coordinato con il D.M. 3/9/1999 n. 321, consegna via telematica il ruolo al concessionario per la riscossione il quale, a sua volta, notifica la cartella di pagamento al debitore.
La cartella deve contenere, a pena doi invalidità, ai sensi dell’art. 25 DPR 602/1973, l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. La cartella, in base a quanto stabilito da decreto del Ministero delle Finanze, deve contenere interessi e sanzioni distinti per codice e descrizione.
E) La cartella di pagamento può essere impugnata entro 60 giorni dalla notifica della stessa.
Si sostiene che quando il ruolo deriva da un precedente avviso di accertamento, di liquidazione o di irrogazione di sanzione - che deve già essere stato oggetto di precedente comunicazione al debitore - la cartella può essere opposta soltanto per vizi propri, quali, ad es., la mancata indicazione degli elementi essenziali della cartella previsti dalla legge, la notifica irregolare, ecc..
Diversamente il contribuente può contestare anche i profili attinenti il merito della pretesa tributaria qualora – come nel caso di controlli automatici ex art. 36-bis DPR 600/73 o formali ex art. 36-ter DPR 600/73 - la cartella rappresenta il primo atto impositivo notificato al contribuente.
F) Tra i possibili profili, di invalidità della cartella di pagamento, va individuata anche l'omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.
Infatti, ai sensi dell'art. 36, comma 4-ter, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, la cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, deve contenere a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.
La mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento consegnati all'agente della riscossione a far data dal 1° giugno 2008, comporta l'invalidità della certella di pagamento impugnata.
Con tale decisione, la Corte di Cassazione ( Sent. Sez. 5 Civile Num. 26895 Anno 2019, ha annullato la sentenza della Commissione Tributaria regionale che aveva ritenuto detto profilo assolutamente superabile e, comunque, non comportante l'invalidità della cartella di pagamento mpugnata.
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