Atto di costituzione di parte civile: possibilità di costituirsi attraverso il sostituto processuale alla luce della sentenza n. 12213/18 Cass. Sez. Un.

Scritto da: Massimo Graziano De Palma - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il seguente articolo si propone di fornire un piccolo contributo schematico in merito ad una questione piuttosto dibattuta e da sempre controversa per gli operatori del diritto che, proprio di recente, è stata oggetto dell’attenzione della Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul punto per l’ennesima volta. 

Infatti, con la sentenza n. 12213 del 21 dicembre 2017 e depositata il 16 marzo 2018, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno dato risposta al quesito se fosse legittimato o meno a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore nominato dalla persona offesa, procuratore speciale, al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale. Innanzitutto, occorre una breve premessa sull’istituto de quo, la cui disciplina è contenuta nel titolo V del libro I del codice di rito e, precisamente, negli artt. 74-82 c.p.p.

In estrema sintesi, la persona danneggiata dal reato o i suoi successori universali possono esercitare nel processo penale l’azione civile, volta ad ottenere il risarcimento dei danni che sono la conseguenza del reato nonché la condanna alle spese di giudizio del presunto reo e la restituzione dei beni eventualmente sottratti.

L’atto con il quale ci si costituisce parte civile, che può essere presentato sia in udienza che direttamente nella cancelleria del giudice che procede, deve contenere:

– le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;

– le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;

– il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;

– l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;

– la sottoscrizione del difensore.

Relativamente al termine per la costituzione di parte civile, l’art. 79 c.p.p. prescrive che debba avvenire all’udienza preliminare nel momento in cui il giudice accerta la regolare costituzione delle parti e sarà possibile farlo finché non siano compiute le formalità di apertura del dibattimento ex art. 484 c.p.p. Tali termini sono perentori sicché, dopo tale momento, la dichiarazione di costituzione sarà inammissibile.

Soffermandoci sull’aspetto che qui ci interessa, l’art. 76 c.p.p. prevede che l’azione civile può essere esercitata, oltre che dal legittimato personalmente, anche dal suo procuratore speciale il quale dovrà essere munito non soltanto di formale atto di nomina ma, appunto, di procura speciale ex art. 122 c.p.p., apposta in calce o a margine della dichiarazione.

Tuttavia, nella quotidianità delle aule giudiziarie, è invalsa la prassi di delegare la costituzione di parte civile al sostituto processuale del difensore direttamente per l’udienza, creando spesso problemi in ordine alla sua ammissibilità oltreché momenti di “panico” o quantomeno di incertezza per alcuni difensori dell’imputato (non sempre adeguatamente preparati) che, nell’immediatezza dell’udienza, sono tenuti ad eccepirne gli eventuali vizi al fine di richiederne l’esclusione.

Proprio su questo aspetto, la Suprema Corte si è più volte pronunciata anche se in maniera contrastante, dando luogo a tre indirizzi interpretativi diversi in sede di legittimità.

Secondo un primo orientamento, più restrittivo, si deve escludere in generale – salvo un parziale temperamento – la legittimità del sostituto a costituirsi parte civile in quanto il conferimento al difensore, ex artt. 76 e 122 c.p.p., della legitimatio ad causam, ossia del diritto sostanziale ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento, sarebbe istituto ben distinto dall’attribuzione della legitimatio ad processum, vale a dire della rappresentanza processuale che, ai sensi dell’art. 102 c.p.p., prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore.

Il sostituto potrebbe, dunque, valersi esclusivamente dei poteri rientranti nell’ambito del mandato alle liti e non di quelli che la parte del processo può attribuire al proprio difensore con procura speciale, inclusa, perciò, anche la costituzione di parte civile, a meno che la persona danneggiata dal reato fosse presente in udienza sanando, in questo modo, il difetto di legittimazione del sostituto processuale, potendo ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente.

Il secondo indirizzo, al contrario, ammette sempre la possibilità per il sostituto processuale, nominato dal difensore ex art. 102 c.p.p., di costituirsi parte civile e, perciò, anche nell’ipotesi in cui questa facoltà non fosse stata prevista nella procura speciale, atteso che il potere del difensore di delegare un sostituto per il deposito dell’atto deriverebbe direttamente dalla legge, pertanto il sostituto avrebbe facoltà di svolgere in dibattimento ogni attività e, quindi, anche di depositare l’atto di costituzione di parte civile.

L’ultimo orientamento, infine, si pone a metà strada tra quelli appena analizzati, considerando legittima la costituzione di parte civile per il tramite del sostituto, solo nell’ipotesi in cui la procura speciale rilasciata al difensore consenta espressamente a quest’ultimo di nominare sostituti processuali per il deposito dell’atto in udienza.

In tal caso, non si rientrerebbe nell’art. 102 c.p.p., ma il sostituto riceverebbe direttamente la legitimatio ad causam dal danneggiato, al pari del difensore.

All’uopo, appare necessario distinguere la procura speciale prevista dagli artt. 76 e 122 c.p.p. che costituisce una manifestazione di volontà della parte mediante la quale, in capo al procuratore, si devolve la capacità di disporre delle posizioni giuridico-soggettive del rappresentato, dalla procura speciale di cui all’art. 100 c.p.p. che, invece, conferisce il solo mandato processuale di rappresentanza tecnica in giudizio, ossia esclusivamente lo ius postulandi.

È per tale ragione che, al fine di costituirsi parte civile nel processo penale mediante il proprio difensore – procuratore speciale, la legge richiede due procure speciali, di cui una volta a conferire il potere di esercitare il diritto alle restituzioni o al risarcimento (rappresentanza sostanziale) e l’altra diretta ad attribuire la rappresentanza processuale.

Ebbene, con la suindicata sentenza n. 12213/2018, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno fatto chiarezza, finalmente, sui poteri che il sostituto processuale del difensore e procuratore speciale ha nell’esercitare l’azione civile all’interno del processo penale ritenendo, in linea generale, illegittima la costituzione di parte civile del sostituto processuale del difensore, a meno che siffatta facoltà sia stata prevista nella procura speciale oppure che la persona danneggiata sia presente in udienza.

Con tale pronuncia, gli Ermellini, a sezioni unite, ribadiscono il principio per cui l’attribuzione della legitimatio ad processum non attribuirebbe al difensore il potere di nominare un sostituto ex art. 102 c.p.p. per costituirsi al suo posto ammettendo, tuttavia, che il danneggiato possa sempre acconsentire a siffatta modalità indicandolo espressamente nella procura speciale ex art. 76 c.p.p., rilasciata al difensore nelle forme di cui all’art. 122 c.p.p.

In tal modo, si verrebbe a configurare anche in capo al sostituto processuale, per espressa volontà del titolare del diritto, il potere di costituzione di parte civile.

27 Aprile 2018 

di Avv. Massimo Graziano De Palma ®  RIPRODUZIONE RISERVATA



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Avvocato Massimo Graziano De Palma a Bitonto
Massimo Graziano De Palma

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