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Affidamento e mantenimento dei figli: dal Tribunale di Firenze un'applicazione anticipata del "ddl Pillon"

Scritto da: Massimo Manzini - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

December 4, 2018

Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 2945 del 02.11.2018, precorre i tempi rispetto ai contenuti del c.d. disegno di legge  “Pillon” in tema di gestione dell’affidamento condiviso dei figli minori .

 

Una premessa necessaria: Il disegno di legge Pillon (atto Senato n. 735), - dal nome del Senatore proponente e primo firmatario .  rubricato  “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”, interviene significativamente nella delicatissima area del diritto di famiglia superando molto delle criticità rappresentate dalla legge 8 Febbraio 2006 n. 54  “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.

 

I punti di maggior rilievo della proposta di legge  riguardano a): il ricorso alle procedure di mediazione Adr   (Alternative dispute resolution) al fine di  prevenire, la lite giudiziaria e di sterilizzare le conseguenze anche di natura economica e relazionale che essa comporta, sostenendo la centralità del ruolo dei genitori nei momenti di difficoltà di dialogo, e marginalizzando il più possibile il ricorso ai rimedi giurisdizionali; b)  Co-parenting[1]: muovendo da una critica alla legge n. 54/2006 che, a detta del proponente non starebbe assicurando in pieno la cogenitorialità delle coppie separate, ci si propone l’introduzione del mantenimento diretto  che dovrebbe  assurgere a “regola”. Alla base della scelta contenuta nel disegno di legge vi è la consapevolezza che il mantenimento diretto si riverbererebbe in termini di miglior benessere economico per il minore: non dovendo più il genitore veder mediato il proprio contributo dall’ex partner, verso cui, a torto o anche a ragione, non nutre più fiducia, superando quindi l’impostazione dell’assegno di mantenimento a carico di uno dei genitori quale strumento prevalente di supporto economico; in questo contesto, trascorrendo il minore tempi sostanzialmente equivalenti con ciascuno dei genitori, diviene più agevole per questi ultimi provvedere direttamente alle esigenze dei figli per il periodo che i figli trascorrono presso l’uno o l’altro dei genitori, il tutto previa individuazione dei costi standard e dei capitoli di spesa; c) assegnazione della casa familiare: venuto meno il genitore collocatario, il minore può avere due case; in relazione alla fattispecie statisticamente più frequente di casa familiare co-intestata alla coppia, la proposta di modifica richiama la disciplina afferente alle norme sulla comunione (articoli 1100 e seguenti del codice civile), che prevede il diritto a un corrispettivo da parte del comproprietario che utilizza la res in via esclusiva, nelle more della divisione. Viceversa, nell’ipotesi di proprietà esclusiva in capo a uno dei due genitori, ovvero a terzi, si richiama l’applicazione delle vigenti norme in materia di proprietà, comodato d’uso, diritto di usufrutto o di abitazione, locazione; d)  piano genitoriale: il disegno di legge prevede l’introduzione del piano genitoriale quale strumento per supportare i genitori nell’evitare contrasti tra loro e per indirizzare le proprie energie a favore del perseguimento del maggior benessere dei figli. Mediante il piano genitoriale la coppia potrà individuare le esigenze di maggior rilievo per i figli minori e fornire agli stessi il contributo pedagogico e progettuale maggiormente idoneo alle loro esigenze; e) valorizzazione della funzione degli ascendenti prevedendo che anche i nonni possano intervenire per esprimersi attraverso interventi di supporto ai nipoti anche nell’ottica di assicurare il diritto dei nipoti ad avere rapporti con i nonni e a non subire, per effetto della separazione quell’allentamento dei rapporti che, molto spesso ne è la conseguenza.

 

Il caso trattato dal Tribunale di Firenze:  il ricorrente adiva il Tribunale di Firenze, premettendo di essersi separato consensualmente, con decreto omologato dal Tribunale nel quale si prevedeva l’affidamento condiviso del figlio con domiciliazione prevalente presso la madre, nonché un contributo di € 100,00 a carico del ricorrente a titolo di concorso nel mantenimento della moglie  e di € 200,00 per il mantenimento del figlio. Con successivo decreto, il Tribunale di Firenze aveva modificato le condizioni ampliando la frequentazione tra padre e figlio . Il ricorrente adiva il Tribunale di Firenze chiedendo un ulteriore ampliamento della frequentazione in ragione della diversa età del figlio  e del suo desiderio di trascorrere maggior tempo con il padre nel quadro della più ampia richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e l’eliminazione dei provvedimenti restrittivi verso i nonni paterni. A fronte delle richieste della resistente di non modificare le condizioni della separazione il Tribunale entrava pertanto nel merito delle  richieste sollevate dal ricorrente: evidenziando che il minore aveva chiesto di essere ascoltato dal giudice, in tale sede egli ha espresso la ferma volontà di mantenere una frequentazione a settimane alterne tra i genitori, mostrando di non soffrire la distanza tra la scuola ubicata vicino alla casa materna e l’abitazione del padre, ubicata fuori Firenze. Il Tribunale pertanto ritiene di dover confermare il regime di affidamento condiviso, con domiciliazione alternata trai genitori su base settimanale e attribuzione in via esclusiva al padre delle decisioni relative alle cure mediche del figlio, con l’eliminazione di ogni restrizione alla frequentazione dei nonni . In relazione ai provvedimenti di natura economica connessi al mantenimento del figlio minore, il Tribunale ritiene che, considerata la natura assolutamente paritaria della collocazione del minore tra i genitori (presso ciascuno di essi una settimana alternativamente), debba confermarsi il mantenimento diretto del minore da parte dei genitori, con obbligo di contribuzione in pari misura alle spese straordinarie,

 

 

 

[1] Le considerazioni che portano i proponenti a sostenere l’affido in tempi paritetici a ciascuno dei genitori trovano radicamento nella Risoluzione n. 2079 del 2015, del Consiglio d’Europa, la quale esorta gli Stati membri ad adottare legislazioni che assicurino l’effettiva uguaglianza tra padre e madre nei confronti dei propri figli, per garantire ad ogni genitore il diritto di essere informato e di partecipare alle decisioni rilevanti per la vita e lo sviluppo della prole, nel miglior interesse di questa, suggerendo, oltre al resto, di introdurre nella legislazione interna il principio della doppia residenza, ovvero del doppio domicilio, dei figli in ipotesi di separazione, limitando le eccezioni ai casi di abuso ovvero di negligenza verso un minore, oppure di violenza domestica. Lo stesso atto europeo consiglia di adottare le misure necessarie per incoraggiare la mediazione all’interno delle procedure giudiziarie in materia famigliare relativamente ai minori, istituendo un colloquio informativo obbligatorio fissato dal giudice. Infine, la Risoluzione chiede ai Paesi membri di incoraggiare l’elaborazione di piani parentali che permettano ai genitori di definire, in prima persona, i basilari aspetti dell’esistenza del loro figlio.



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Massimo Manzini

Avvocato a Verbania