Come attuare lo smart working

Scritto da: Massimo Schieppati - Pubblicato su IUSTLAB




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Lo smart working è disciplinato dalla legge n. 81/2017 grazie alla quale è possibile modificare le modalità di esercizio della propria attività lavorativa e, pertanto, dell’esecuzione del rapporto di lavoro come indicato nel contratto nel quale sono disciplinati tutti gli aspetti correlati all’attività lavorativa svolta.

Pertanto, ogni modifica rilevante inerente il contratto di assunzione deve rivestire la forma di un accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dal dipendente i quali, solo in questo modo, possono modificare di comune accordo quanto stabilito in precedenza nel contratto di assunzione permettendo così al lavoratore di operare in luoghi e orari diversi da quelli stabiliti.

Questa necessità non riguarda solo i rapporti tra le parti direttamente interessate ma anche e soprattutto la tutela di tutti gli aspetti correlati al cambiamento come, in particolare, le coperture assicurative INAIL in caso di infortunio sul lavoro.

Infatti solo la determinazione dell’esatto luogo di lavoro e la determinazione precisa dei relativi orari permette al dipendente in smart working di ottenere le medesime tutele assicurative che avrebbe qualora lavorasse presso l’originaria sede di destinazione.

E’ pertanto necessario procedere con una richiesta ufficiale di smart working da parte del dipendente e che il datore di lavoro deve espressamente accettare.

Il tutto anche a tutela di quei lavoratori che posseggono figli con le condizioni di disabilità contemplate nell’articolo 3, comma 3 della L. 104/1992 e a quelle lavoratrici che si trovano nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo per maternità ex. Art. 16 del Decreto Legislativo n. 151/2001 paragrafo IV lettera A e che hanno diritto alle priorità di legge.

La normativa prevede anche la possibilità di svolgere lo smart working anche in modalità combinata alternando così la sede aziendale con gli altri luoghi autorizzati.

La modifica delle condizioni contrattuali di lavoro avviene attraverso l’integrazione dell’accordo di smart working, intervenuto a seguito dell’accettazione ufficiale da parte del datore di lavoro, predisponendo pertanto, oltre al contratto di lavoro originario, la richiesta di smart working con le relative specifiche e modalità concordate, l’accordo integrativo sottoscritto e la comunicazione telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza agli obblighi di legge.



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Avvocato Massimo Schieppati a Parabiago
Massimo Schieppati

Avvocato civilista e d'impresa