Lo smart working
è disciplinato dalla legge n. 81/2017 grazie alla quale è possibile modificare le
modalità di esercizio della propria attività lavorativa e, pertanto, dell’esecuzione
del rapporto di lavoro come indicato nel contratto nel quale sono disciplinati tutti
gli aspetti correlati all’attività lavorativa svolta.
Pertanto, ogni
modifica rilevante inerente il contratto di assunzione deve rivestire la forma
di un accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dal dipendente i quali, solo
in questo modo, possono modificare di comune accordo quanto stabilito in
precedenza nel contratto di assunzione permettendo così al lavoratore di operare
in luoghi e orari diversi da quelli stabiliti.
Questa
necessità non riguarda solo i rapporti tra le parti direttamente interessate ma
anche e soprattutto la tutela di tutti gli aspetti correlati al cambiamento
come, in particolare, le coperture assicurative INAIL in caso di infortunio sul
lavoro.
Infatti solo la
determinazione dell’esatto luogo di lavoro e la determinazione precisa dei
relativi orari permette al dipendente in smart working di ottenere le medesime
tutele assicurative che avrebbe qualora lavorasse presso l’originaria sede di
destinazione.
E’ pertanto
necessario procedere con una richiesta ufficiale di smart working da parte del
dipendente e che il datore di lavoro deve espressamente accettare.
Il tutto anche
a tutela di quei lavoratori che posseggono figli con le condizioni di
disabilità contemplate nell’articolo 3, comma 3 della L. 104/1992 e a quelle
lavoratrici che si trovano nei tre anni successivi alla conclusione del periodo
di congedo per maternità ex. Art. 16 del Decreto Legislativo n. 151/2001 paragrafo
IV lettera A e che hanno diritto alle priorità di legge.
La normativa
prevede anche la possibilità di svolgere lo smart working anche in modalità
combinata alternando così la sede aziendale con gli altri luoghi autorizzati.
La modifica
delle condizioni contrattuali di lavoro avviene attraverso l’integrazione
dell’accordo di smart working, intervenuto a seguito dell’accettazione
ufficiale da parte del datore di lavoro, predisponendo pertanto, oltre al
contratto di lavoro originario, la richiesta di smart working con le relative
specifiche e modalità concordate, l’accordo integrativo sottoscritto e la
comunicazione telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in
ottemperanza agli obblighi di legge.
Sono Massimo Schieppati e svolgo la professione di avvocato in proprio da ormai 20 anni. Il mio studio si occupa di diritto civile e, in particolare, di recupero crediti, diritto societario, materia condominiale, contrattualistica, diritto del lavoro, locazione e famiglia. Gli appuntamenti si tengono, a seconda delle esigenze del cliente, presso il mio studio o la sua sede. Tra i miei clienti seguo società con le quali collaboro da diversi anni e con le quali sono state concordate procedure di gestione adeguate alle loro esigenze. Utilizzo fluentemente la lingua inglese, parlata e scritta.
Mi occupo da ormai diversi anni di diritto condominiale sia per quanto attiene al recupero dei crediti nei confronti dei condomini morosi, sia per tutta la fase di supporto e affiancamento degli amministratori nelle quotidiane esigenze e attraverso un costante aggiornamento della materia. In presenza di condomini con particolari problematiche lo Studio è disponibile a presenziare alle assemblee di condominio e a valutare con l'amministratore le migliori condizioni possibili per una reciproca soddisfazione.
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Seguo prevalentemente realtà societarie (PMI) e ho collaborato per diversi anni a stretto contatto con uno studio di commercialisti con i quali abbiamo condiviso numerose casistiche che mi hanno permesso di sviluppare ulteriormente le mie conoscenze in materia.
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