Pubblicazione legale:
Lo smart working
è disciplinato dalla legge n. 81/2017 grazie alla quale è possibile modificare le
modalità di esercizio della propria attività lavorativa e, pertanto, dell’esecuzione
del rapporto di lavoro come indicato nel contratto nel quale sono disciplinati tutti
gli aspetti correlati all’attività lavorativa svolta.
Pertanto, ogni
modifica rilevante inerente il contratto di assunzione deve rivestire la forma
di un accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dal dipendente i quali, solo
in questo modo, possono modificare di comune accordo quanto stabilito in
precedenza nel contratto di assunzione permettendo così al lavoratore di operare
in luoghi e orari diversi da quelli stabiliti.
Questa
necessità non riguarda solo i rapporti tra le parti direttamente interessate ma
anche e soprattutto la tutela di tutti gli aspetti correlati al cambiamento
come, in particolare, le coperture assicurative INAIL in caso di infortunio sul
lavoro.
Infatti solo la
determinazione dell’esatto luogo di lavoro e la determinazione precisa dei
relativi orari permette al dipendente in smart working di ottenere le medesime
tutele assicurative che avrebbe qualora lavorasse presso l’originaria sede di
destinazione.
E’ pertanto
necessario procedere con una richiesta ufficiale di smart working da parte del
dipendente e che il datore di lavoro deve espressamente accettare.
Il tutto anche
a tutela di quei lavoratori che posseggono figli con le condizioni di
disabilità contemplate nell’articolo 3, comma 3 della L. 104/1992 e a quelle
lavoratrici che si trovano nei tre anni successivi alla conclusione del periodo
di congedo per maternità ex. Art. 16 del Decreto Legislativo n. 151/2001 paragrafo
IV lettera A e che hanno diritto alle priorità di legge.
La normativa
prevede anche la possibilità di svolgere lo smart working anche in modalità
combinata alternando così la sede aziendale con gli altri luoghi autorizzati.
La modifica
delle condizioni contrattuali di lavoro avviene attraverso l’integrazione
dell’accordo di smart working, intervenuto a seguito dell’accettazione
ufficiale da parte del datore di lavoro, predisponendo pertanto, oltre al
contratto di lavoro originario, la richiesta di smart working con le relative
specifiche e modalità concordate, l’accordo integrativo sottoscritto e la
comunicazione telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in
ottemperanza agli obblighi di legge.