Pubblicazione legale:
L’art. 88 del decreto n. 18 del 17.03.2020 ha
previsto la possibilità di chiedere il rimborso delle spese sostenute per
spettacoli, musei, teatri e altri luoghi della cultura e per i contratti di
soggiorno (cfr. art. 1).
Questi impegni, infatti, si intenderanno
risolti per impossibilità sopraggiunta o comunque per causa di forza maggiore
intervenuta in data 08.03.2020 poiché è da tale giorno che sull'intero
territorio nazionale è stata disposta la sospensione delle manifestazioni,
degli spettacoli e della apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi di
cultura il cui accesso era condizionato all’acquisto di biglietto (cfr. art.
2).
Questa norma è soggetta ad applicazione necessaria
secondo la normativa del diritto internazionale privato e, quindi, prevale
sulle altre leggi dei Paesi facenti parte dell’Unione Europea.
Quanto alle modalità per procedere con la
richiesta di rimborso sembra possibile ritenere che vi siano due diverse
tipologie di procedura e di risultato.
Per quanto riguarda la prenotazione di viaggi,
se la destinazione era verso Paesi che poi hanno introdotto limitazioni e
restrizioni per i viaggiatori italiani in seguito all’epidemia, ci si potrà
rivolgere al tour operator o alla compagnia aerea per chiedere la restituzione
dei soldi spesi.
Chi avesse organizzato un viaggio con partenza
o arrivo nelle aree italiane interessate dal contagio, le compagnie aeree
concederanno rimborsi o voucher, a scelta dell’operatore dal quale si è
acquistato il biglietto.
Per i viaggi in treno annullati in tutta
Italia, Trenitalia e Italo hanno previsto il rimborso integrale del costo
sostenuto concedendo dei buoni per nuove partenze.
Per le spese relative ai contratti di soggiorno
è previsto il rimborso delle somme anticipate o il rilascio di voucher
utilizzabile entro 1 anno dall’emissione.
Per i biglietti relativi a spettacoli, musei o
altri luoghi di cultura è possibile ottenere solo un voucher della durata di 1
anno.
In ogni caso i casi i soggetti interessati
devono presentare un’apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il
relativo titolo di acquisto.
Il venditore, entro trenta giorni dalla
presentazione dell’istanza, provvederà all’emissione di un voucher di pari importo
al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dalla emissione.
Sul punto è bene precisare come l’art. 41 del
Codice del Turismo stabilisca che “In caso di circostanze inevitabili e
straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate
vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o
sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di
recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere
spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il
pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.
Parabiago, 26.03.2020
Avv. Massimo Schieppati