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Come recuperare le spese sostenute per viaggi, vacanze, spettacoli in periodo di Coronavirus

Scritto da: Massimo Schieppati - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

L’art. 88 del decreto n. 18 del 17.03.2020 ha previsto la possibilità di chiedere il rimborso delle spese sostenute per spettacoli, musei, teatri e altri luoghi della cultura e per i contratti di soggiorno (cfr. art. 1).

Questi impegni, infatti, si intenderanno risolti per impossibilità sopraggiunta o comunque per causa di forza maggiore intervenuta in data 08.03.2020 poiché è da tale giorno che sull'intero territorio nazionale è stata disposta la sospensione delle manifestazioni, degli spettacoli e della apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura il cui accesso era condizionato all’acquisto di biglietto (cfr. art. 2).

Questa norma è soggetta ad applicazione necessaria secondo la normativa del diritto internazionale privato e, quindi, prevale sulle altre leggi dei Paesi facenti parte dell’Unione Europea.

Quanto alle modalità per procedere con la richiesta di rimborso sembra possibile ritenere che vi siano due diverse tipologie di procedura e di risultato.

Per quanto riguarda la prenotazione di viaggi, se la destinazione era verso Paesi che poi hanno introdotto limitazioni e restrizioni per i viaggiatori italiani in seguito all’epidemia, ci si potrà rivolgere al tour operator o alla compagnia aerea per chiedere la restituzione dei soldi spesi.

Chi avesse organizzato un viaggio con partenza o arrivo nelle aree italiane interessate dal contagio, le compagnie aeree concederanno rimborsi o voucher, a scelta dell’operatore dal quale si è acquistato il biglietto.

 Per i viaggi in treno annullati in tutta Italia, Trenitalia e Italo hanno previsto il rimborso integrale del costo sostenuto concedendo dei buoni per nuove partenze.

Per le spese relative ai contratti di soggiorno è previsto il rimborso delle somme anticipate o il rilascio di voucher utilizzabile entro 1 anno dall’emissione.

Per i biglietti relativi a spettacoli, musei o altri luoghi di cultura è possibile ottenere solo un voucher della durata di 1 anno.

In ogni caso i casi i soggetti interessati devono presentare un’apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto.

Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, provvederà all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dalla emissione.

Sul punto è bene precisare come l’art. 41 del Codice del Turismo stabilisca che “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.

Parabiago, 26.03.2020

Avv. Massimo Schieppati

 

 

 

 

 



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Massimo Schieppati

Avvocato civilista e d'impresa