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D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità) - La sospensione di versamenti tributari e contributivi per imprese e professionisti

Scritto da: Massimo Schieppati - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

         Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, in base al D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) è possibile sospendere i versamenti tributari e contributivi qualora tra il mese in questione e lo stesso mese dell’anno prima vi sia stata una diminuzione delle entrate effettiva, valutando pertanto la data effettiva dell’operazione.

          Per quanto riguarda l’ambito fiscale, il decreto estende a tutte le imprese, a prescindere dall’attività effettivamente esercitata o dai ricavi conseguiti durante l’esercizio precedente, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione con scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, purché l’impresa abbia subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente.

          In particolare per chi, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, aveva conseguito ricavi non superiori a € 50.000.000,00,  sono sospesi i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e all’imposta sul valore aggiunto. La sospensione si applica anche con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, a condizione che ci sia stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e così anche per il mese di aprile 2020.

          Se il contribuente non ha l’obbligo di emettere la fattura, il riferimento al fatturato viene esteso al concetto di ricavi e compensi.

          Per chi avesse invece conseguito ricavi superiori a € 50.000.000,00 la diminuzione passerà dal 33% al 50%.

          Gli stessi benefici spetteranno anche a chiunque abbia iniziato l’esercizio delle propria impresa o professione dopo il 31 marzo 2019.

          I versamenti così sospesi dovranno essere in seguito effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.



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Massimo Schieppati

Avvocato civilista e d'impresa