Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, in base al D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) è possibile sospendere i versamenti tributari e contributivi qualora tra il mese in questione e lo stesso mese dell’anno prima vi sia stata una diminuzione delle entrate effettiva, valutando pertanto la data effettiva dell’operazione.
Per quanto riguarda l’ambito fiscale, il decreto estende a tutte le imprese, a prescindere dall’attività effettivamente esercitata o dai ricavi conseguiti durante l’esercizio precedente, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione con scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, purché l’impresa abbia subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente.
In particolare per chi, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, aveva conseguito ricavi non superiori a € 50.000.000,00, sono sospesi i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e all’imposta sul valore aggiunto. La sospensione si applica anche con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, a condizione che ci sia stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e così anche per il mese di aprile 2020.
Se il contribuente non ha l’obbligo di emettere la fattura, il riferimento al fatturato viene esteso al concetto di ricavi e compensi.
Per chi avesse invece conseguito ricavi superiori a € 50.000.000,00 la diminuzione passerà dal 33% al 50%.
Gli stessi benefici spetteranno anche a chiunque abbia iniziato l’esercizio delle propria impresa o professione dopo il 31 marzo 2019.
I versamenti così sospesi dovranno essere in seguito effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
Sono Massimo Schieppati e svolgo la professione di avvocato in proprio da ormai 20 anni. Il mio studio si occupa di diritto civile e, in particolare, di recupero crediti, diritto societario, materia condominiale, contrattualistica, diritto del lavoro, locazione e famiglia. Gli appuntamenti si tengono, a seconda delle esigenze del cliente, presso il mio studio o la sua sede. Tra i miei clienti seguo società con le quali collaboro da diversi anni e con le quali sono state concordate procedure di gestione adeguate alle loro esigenze. Utilizzo fluentemente la lingua inglese, parlata e scritta.
Mi occupo da ormai diversi anni di diritto condominiale sia per quanto attiene al recupero dei crediti nei confronti dei condomini morosi, sia per tutta la fase di supporto e affiancamento degli amministratori nelle quotidiane esigenze e attraverso un costante aggiornamento della materia. In presenza di condomini con particolari problematiche lo Studio è disponibile a presenziare alle assemblee di condominio e a valutare con l'amministratore le migliori condizioni possibili per una reciproca soddisfazione.
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Seguo prevalentemente realtà societarie (PMI) e ho collaborato per diversi anni a stretto contatto con uno studio di commercialisti con i quali abbiamo condiviso numerose casistiche che mi hanno permesso di sviluppare ulteriormente le mie conoscenze in materia.
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Massimo Schieppati
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