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Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza – D.Lvo n. 14/2019 - Nuova riforma del Diritto Fallimentare

Scritto da: Massimo Schieppati - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

      Il nuovo Codice di Crisi d’Impresa e dell’insolvenza, la cui entrata in vigore è stata prorogata a causa dell’attuale emergenza COVID-19 prevede una serie di novità che in questo articolo verranno riassunte e in seguito meglio specificate affinché ogni impresa possa comprenderne a fondo la portata e adeguarsi di conseguenza con l’ausilio dei propri professionisti di riferimento.

1)      Obbligo di dotarsi di sistemi in grado di rilevare i segnali di crisi di impresa: viene quindi previsto l’utilizzo di sistemi che permettano un adeguato controllo di gestione dei flussi di cassa che permetta di rilevare per tempo eventuali segni di crisi e di impostare un’accurata strategia che riporti in equilibrio la situazione economico-finanziario-patrimoniale dell’azienda intervenendo pertanto prima che questi segnali determinino una situazione a volte irreversibile.

2)      Obbligo di nominare un organo di controllo o revisore: se la società è a responsabilità limitata o cooperativa  e se negli ultimi due esercizi  consecutivi  precedenti ha superato uno dei tre successivi limiti: 1 - totale dell’attivo dello stato patrimoniale maggiore di 2 milioni di euro, 2 - ricavi delle vendite e delle prestazioni maggiori di 2 milioni di euro; 3 - dipendenti occupati in media durante l’esercizio oltre le 10 unità.

3)      Procedura di allerta:  qualora l’imprenditore non dovesse riuscire a riportare l’azienda in equilibrio è prevista una procedura di allerta interna attivata dall’imprenditore (evitando sanzioni) o dal collegio sindacale (col rischio di sanzioni per non essere intervenuti per tempo) o esterna quanto attivata dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS o dall’agente di riscossione quando le posizioni debitorie superano certi livelli.

4)      Procedura di composizione della crisi: è gestita da un collegio di tre esperti nominati dall’ OCRI (Organismo di Composizione della crisi d’Impresa), costituito presso ciascuna Camera di Commercio e col compito di ricevere le segnalazioni sui fondati indizi di crisi dell’impresa, così come comunicati dagli organi di controllo societario o dai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS o Agente per la riscossione) o anche direttamente dall’imprenditore in crisi e gestire la situazione di crisi cercando in breve tempo di risolvere lo squilibrio finanziario .

5)      Misure premiali per l’imprenditore che abbia agito tempestivamente: gli imprenditori che di propria iniziativa presentino tempestivamente istanza di composizione assistita della crisi all’OCRI, o direttamente domanda di ammissione ad una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o dell’insolvenza, secondo l’art. 25 del Codice, hanno diritto ai seguenti benefici, cumulabili tra loro:

a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti fiscali dell’impresa sono ridotti alla misura legale;

b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di cui all’articolo19, comma 1, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza;

c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi d’impresa sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza successivamente aperta;

d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell’articolo 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l’organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell’articolo 22;

e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo dei crediti.

6)      Benefici di natura penale:  in caso di bancarotta, se l’imprenditore si attiva prontamente a segnalare lo stato di crisi d’impresa, secondo l’articolo 324 della riforma, le disposizioni sul reato di bancarotta non si applicano alle operazioni compiute in esecuzione di concordato preventivo o altri accordi di ristrutturazione dei debiti.

In pratica l’imprenditore beneficia di una causa di non punibilità se presenta tempestivamente l’istanza per accedere alle procedure previste al fine di scongiurare la crisi d’impresa, avendo causato in tal modo solo danni di piccola entità



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Massimo Schieppati

Avvocato civilista e d'impresa