Il quorum richiesto per modificare una precedente delibera condominiale

Scritto da: Massimo Schieppati - Pubblicato su IUSTLAB




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          La recente pronuncia del Tribunale di Bergamo n. 409/2020 ha stabilito che, per modificare una precedente delibera condominiale, non è necessario il raggiungimento del medesimo quorum raggiunto in quella precedente.

          Questa affermazione viene mossa sulla scorta di una precedente delibera della Corte di Cassazione, la n. 1281/1976, secondo la quale “Le nuove deliberazioni, infatti, purché approvate nei modi e con le formalità di legge o di regolamento, sono perfettamente valide e sono obbligatorie per tutti i condomini, anche se, eventualmente, quelle anteriori, revocate o modificate, siano state prese all'unanimità e le seconde con la maggioranza minima prevista in ordine all'oggetto di ciascuna deliberazione ed al tipo di assemblea”.

          Nel caso in esame si trattava dell’innalzamento delle canne fumarie presenti sul tetto, opera funzionale al nuovo impianto deliberato e il Giudice del Tribunale di Bergamo ha ritenuto sufficiente la maggioranza semplice di cui all'articolo 1136, commi II e III del Cod. Civ., come nei casi di innovazioni o mutamento di destinazione d'uso delle parti comuni affermando che «rientra a pieno titolo nel novero di quelle modifiche suscettibili di lederne il decoro architettonico, e quindi tra quelle oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale».

          La pronuncia potrà essere ovviamente oggetto di possibili contestazioni anche sulla scorta di buona parte della precedente giurisprudenza che non sembra avvallare in pieno questa decisione.




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Avvocato Massimo Schieppati a Parabiago
Massimo Schieppati

Avvocato civilista e d'impresa