Avvocato Massimo Schieppati a Parabiago

Massimo Schieppati

Avvocato civilista e d'impresa

About     Contatti





Il quorum richiesto per modificare una precedente delibera condominiale

Scritto da: Massimo Schieppati - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

          La recente pronuncia del Tribunale di Bergamo n. 409/2020 ha stabilito che, per modificare una precedente delibera condominiale, non è necessario il raggiungimento del medesimo quorum raggiunto in quella precedente.

          Questa affermazione viene mossa sulla scorta di una precedente delibera della Corte di Cassazione, la n. 1281/1976, secondo la quale “Le nuove deliberazioni, infatti, purché approvate nei modi e con le formalità di legge o di regolamento, sono perfettamente valide e sono obbligatorie per tutti i condomini, anche se, eventualmente, quelle anteriori, revocate o modificate, siano state prese all'unanimità e le seconde con la maggioranza minima prevista in ordine all'oggetto di ciascuna deliberazione ed al tipo di assemblea”.

          Nel caso in esame si trattava dell’innalzamento delle canne fumarie presenti sul tetto, opera funzionale al nuovo impianto deliberato e il Giudice del Tribunale di Bergamo ha ritenuto sufficiente la maggioranza semplice di cui all'articolo 1136, commi II e III del Cod. Civ., come nei casi di innovazioni o mutamento di destinazione d'uso delle parti comuni affermando che «rientra a pieno titolo nel novero di quelle modifiche suscettibili di lederne il decoro architettonico, e quindi tra quelle oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale».

          La pronuncia potrà essere ovviamente oggetto di possibili contestazioni anche sulla scorta di buona parte della precedente giurisprudenza che non sembra avvallare in pieno questa decisione.



Avv. Massimo Schieppati - Avvocato civilista e d'impresa

Sono Massimo Schieppati e svolgo la professione di avvocato in proprio da ormai 20 anni. Il mio studio si occupa di diritto civile e, in particolare, di recupero crediti, diritto societario, materia condominiale, contrattualistica, diritto del lavoro, locazione e famiglia. Gli appuntamenti si tengono, a seconda delle esigenze del cliente, presso il mio studio o la sua sede. Tra i miei clienti seguo società con le quali collaboro da diversi anni e con le quali sono state concordate procedure di gestione adeguate alle loro esigenze. Utilizzo fluentemente la lingua inglese, parlata e scritta.




Massimo Schieppati

Esperienza


Diritto commerciale e societario

Seguo prevalentemente realtà societarie (PMI) e ho collaborato per diversi anni a stretto contatto con uno studio di commercialisti con i quali abbiamo condiviso numerose casistiche che mi hanno permesso di sviluppare ulteriormente le mie conoscenze in materia.


Recupero crediti

Occupandomi di aziende anche per il recupero dei microcrediti, lo Studio segue con attenzione ogni singola pratica utilizzando modalità di organizzazione e gestione che risultano ottimizzate per consentire il miglior rapporto possibile tra utilità e spesa. Ho una struttura organizzata in modo da permettere una particolare rapidità e una buona percentuale di successo nello svolgere questa attività e nel fornire costanti report dettagliati in base alle esigenze del cliente. A richiesta vengono anche concordate possibili convenzioni con clienti che dovessero manifestare l'esigenza di recuperare più crediti anche di modesto importo.


Diritto condominiale

Mi occupo da ormai diversi anni di diritto condominiale sia per quanto attiene al recupero dei crediti nei confronti dei condomini morosi, sia per tutta la fase di supporto e affiancamento degli amministratori nelle quotidiane esigenze e attraverso un costante aggiornamento della materia. In presenza di condomini con particolari problematiche lo Studio è disponibile a presenziare alle assemblee di condominio e a valutare con l'amministratore le migliori condizioni possibili per una reciproca soddisfazione.


Altre categorie:

Risarcimento danni, Diritto civile, Antitrust e concorrenza sleale, Fusioni e acquisizioni, Fallimento e proc. concorsuali, Franchising, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Investimenti, Diritto assicurativo, Pignoramento, Contratti, Diritto del lavoro, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Ricorso al TAR, Diritto immobiliare, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Tutela degli anziani, Privacy e GDPR, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Malasanità e responsabilità medica.



Referenze

Pubblicazione legale

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza – D.Lvo n. 14/2019 - Nuova riforma del Diritto Fallimentare

Pubblicato su IUSTLAB

Il nuovo Codice di Crisi d’Impresa e dell’insolvenza, la cui entrata in vigore è stata prorogata a causa dell’attuale emergenza COVID-19 prevede una serie di novità che in questo articolo verranno riassunte e in seguito meglio specificate affinché ogni impresa possa comprenderne a fondo la portata e adeguarsi di conseguenza con l’ausilio dei propri professionisti di riferimento. 1) Obbligo di dotarsi di sistemi in grado di rilevare i segnali di crisi di impresa: viene quindi previsto l’utilizzo di sistemi che permettano un adeguato controllo di gestione dei flussi di cassa che permetta di rilevare per tempo eventuali segni di crisi e di impostare un’accurata strategia che riporti in equilibrio la situazione economico-finanziario-patrimoniale dell’azienda intervenendo pertanto prima che questi segnali determinino una situazione a volte irreversibile. 2) Obbligo di nominare un organo di controllo o revisore: se la società è a responsabilità limitata o cooperativa e se negli ultimi due esercizi consecutivi precedenti ha superato uno dei tre successivi limiti: 1 - totale dell’attivo dello stato patrimoniale maggiore di 2 milioni di euro, 2 - ricavi delle vendite e delle prestazioni maggiori di 2 milioni di euro; 3 - dipendenti occupati in media durante l’esercizio oltre le 10 unità. 3) Procedura di allerta: qualora l’imprenditore non dovesse riuscire a riportare l’azienda in equilibrio è prevista una procedura di allerta interna attivata dall’imprenditore (evitando sanzioni) o dal collegio sindacale (col rischio di sanzioni per non essere intervenuti per tempo) o esterna quanto attivata dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS o dall’agente di riscossione quando le posizioni debitorie superano certi livelli. 4) Procedura di composizione della crisi: è gestita da un collegio di tre esperti nominati dall’ OCRI (Organismo di Composizione della crisi d’Impresa), costituito presso ciascuna Camera di Commercio e col compito di ricevere le segnalazioni sui fondati indizi di crisi dell’impresa, così come comunicati dagli organi di controllo societario o dai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS o Agente per la riscossione) o anche direttamente dall’imprenditore in crisi e gestire la situazione di crisi cercando in breve tempo di risolvere lo squilibrio finanziario . 5) Misure premiali per l’imprenditore che abbia agito tempestivamente: gli imprenditori che di propria iniziativa presentino tempestivamente istanza di composizione assistita della crisi all’OCRI, o direttamente domanda di ammissione ad una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o dell’insolvenza, secondo l’art. 25 del Codice, hanno diritto ai seguenti benefici, cumulabili tra loro: a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti fiscali dell’impresa sono ridotti alla misura legale; b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di cui all’articolo19, comma 1, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza; c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi d’impresa sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza successivamente aperta; d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell’articolo 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l’organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell’articolo 22; e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo dei crediti. 6) Benefici di natura penale: in caso di bancarotta, se l’imprenditore si attiva prontamente a segnalare lo stato di crisi d’impresa, secondo l’articolo 324 della riforma, le disposizioni sul reato di bancarotta non si applicano alle operazioni compiute in esecuzione di concordato preventivo o altri accordi di ristrutturazione dei debiti. In pratica l’imprenditore beneficia di una causa di non punibilità se presenta tempestivamente l’istanza per accedere alle procedure previste al fine di scongiurare la crisi d’impresa, avendo causato in tal modo solo danni di piccola entità

Pubblicazione legale

D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità) - La sospensione di versamenti tributari e contributivi per imprese e professionisti

Pubblicato su IUSTLAB

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, in base al D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) è possibile sospendere i versamenti tributari e contributivi qualora tra il mese in questione e lo stesso mese dell’anno prima vi sia stata una diminuzione delle entrate effettiva, valutando pertanto la data effettiva dell’operazione. Per quanto riguarda l’ambito fiscale, il decreto estende a tutte le imprese, a prescindere dall’attività effettivamente esercitata o dai ricavi conseguiti durante l’esercizio precedente, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione con scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, purché l’impresa abbia subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente. In particolare per chi, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, aveva conseguito ricavi non superiori a € 50.000.000,00, sono sospesi i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e all’imposta sul valore aggiunto. La sospensione si applica anche con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, a condizione che ci sia stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e così anche per il mese di aprile 2020. Se il contribuente non ha l’obbligo di emettere la fattura, il riferimento al fatturato viene esteso al concetto di ricavi e compensi. Per chi avesse invece conseguito ricavi superiori a € 50.000.000,00 la diminuzione passerà dal 33% al 50%. Gli stessi benefici spetteranno anche a chiunque abbia iniziato l’esercizio delle propria impresa o professione dopo il 31 marzo 2019. I versamenti così sospesi dovranno essere in seguito effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Pubblicazione legale

L'uso delle parti comuni nel Condominio

Pubblicato su IUSTLAB

L'uso degli spazi condominiali comuni è regolato dalla legge italiana attraverso il Codice Civile e il Regolamento di Condominio. In particolare, il Codice Civile stabilisce che gli spazi condominiali comuni devono essere utilizzati in modo da non arrecare pregiudizio al godimento degli altri condomini e da rispettare le norme di sicurezza e igiene. Inoltre, ogni condomino ha il dovere di contribuire alle spese necessarie per la manutenzione e la conservazione degli spazi comuni. Il Regolamento di Condominio, invece, è un documento redatto dagli stessi condomini che regola in dettaglio l'uso degli spazi comuni e le modalità di gestione e manutenzione degli stessi. Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea condominiale e depositato presso il competente ufficio del registro immobiliare. Il Regolamento di Condominio può disciplinare, ad esempio, l'orario di utilizzo degli spazi comuni, le modalità di accesso ai parcheggi e alle aree verdi, le regole per l'utilizzo degli ascensori e delle scale, e così via. In caso di violazione delle norme stabilite dal Codice Civile o dal Regolamento di Condominio, ogni condomino ha il diritto di richiedere al giudice la cessazione del comportamento illecito e il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Leggi altre referenze (3)

Lo studio

Massimo Schieppati
Via Sant'ambrogio 4
Parabiago (MI)

Contatti:

Telefono WhatsApp Email

Per informazioni e richieste

Contatta l'Avv. Schieppati:

Contatta l'Avv. Schieppati per sottoporre il tuo caso:

Nome e cognome:
Città:
Email:
Telefono:
Descrivi la tua richiesta:
Telefono WhatsApp Email

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati

Telefono Email WhatsApp
IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy