Esclusa l’esterovestizione se la societa` estera mantiene la sede effettiva nello Stato di origine

Scritto da: Matteo Dellapina - IL FISCO - IPSOA




Pubblicazione legale: Ai fini della individuazione della residenza fiscale delle societa` ed enti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986, la nozione di “sede dell’amministrazione”, in quanto contrapposta alla “sede legale”, e`assimilabile alla “sede effettiva” di matrice civilistica, intesa come il luogo di concreto svolgimento delle attivita` amministra- tive, di direzione dell’ente e di convocazione delle assemblee e, quindi, come luogo stabilmente utilizzato per l’ac- centramento, nei rapporti interni e coi terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli af- fari e dell’impulso dell’attivita` dell’ente. Di conseguenza e` esclusa l’esterovestizione societaria se la societa` estera mantiene la sede effettiva nello Stato di origine.

Fonte: IL FISCO - IPSOA



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Avvocato Matteo Dellapina a Borgo Val di Taro
Matteo Dellapina

Avvocato Tributarista & Civilista | Avvocato in Parma, Genova e Milano