Pubblicazione legale:
Ai fini della individuazione della residenza fiscale delle societa` ed enti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986, la nozione di “sede dell’amministrazione”, in quanto contrapposta alla “sede legale”, e`assimilabile alla “sede effettiva” di matrice civilistica, intesa come il luogo di concreto svolgimento delle attivita` amministra- tive, di direzione dell’ente e di convocazione delle assemblee e, quindi, come luogo stabilmente utilizzato per l’ac- centramento, nei rapporti interni e coi terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli af- fari e dell’impulso dell’attivita` dell’ente. Di conseguenza e` esclusa l’esterovestizione societaria se la societa` estera mantiene la sede effettiva nello Stato di origine.
Fonte: IL FISCO - IPSOA