Pubblicazione legale:
Per la Corte di Giustizia può essere designato quale soggetto passivo unico ai fini Iva, non tanto il gruppo Iva, bensì la società madre, a condizione che, da un lato, dimostri di poter imporre la propria volontà nei confronti delle altre società e, dall’altro, che tale designazione non comporti un rischio di perdite fiscali. In ogni caso la costituzione del gruppo non potrà essere subordinata né alla condizione che la società madre disponga della maggioranza dei diritti di voto presso l’altra impresa e neppure che ci sia una partecipazione maggioritaria nel capitale di quest’ultima.
Fonte: MODULO 24 IVA Sole 24 Ore - leggi l'articolo