L'Iva erroneamente fatturata non è dovuta all’erario a certe condizioni

Scritto da: Matteo Dellapina - MODULO 24 IVA - Sole 24 Ore




Pubblicazione legale: Qualora venga indicato in fattura un maggior importo Iva a causa dell’applicazione di un’aliquota errata, il soggetto passivo non sarà debitore della parte di imposta erroneamente fatturata, qualora non vi sia alcun rischio di perdita di gettito fiscale siccome i destinatari del servizio sono esclusivamente consumatori finali non legittimati alla detrazione dell’imposta pagata a monte. Nella vicenda P GmbH, causa C-378/21, la CGUE ha ripreso un orientamento già tracciato in passato, calibrato sul fatto che i destinatari finali fossero dei consumatori e non dei soggetti passivi.

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Avvocato Matteo Dellapina a Borgo Val di Taro
Matteo Dellapina

Avvocato Tributarista & Civilista | Avvocato in Parma, Genova e Milano