Pubblicazione legale:
In tema di acquisto per usucapione del diritto di proprietà di un immobile abusivo, l’orientamento della
recente e dominante giurisprudenza sembra prevedere tale soluzione che è stata
prospettata ex plurimis dalla recente
sentenza del Tribunale di Catanzaro (ordinanza n. 696 del 24.3.2023),
evidenziando l’irrilevanza della condizione di abusività dell’immobile
oggetto della domanda ai fini dell’accoglimento o del rigetto della stessa: “E' possibile presentare richiesta di
acquisto tramite usucapione anche per immobili abusivi non regolarizzati dal
punto di vista urbanistico ed edilizio”; ciò richiamando
l’evoluzione della più recente giurisprudenza di legittimità sulla previsione
dell’acquisto per usucapione del diritto di proprietà di un
immobile “anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che
il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito
del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad
usucapionem” (Cass. n.6727/2018;
in tal senso anche Cass. n.3979/2013).
Tale
ultimo orientamento pare aver superato/soppiantato il precedente secondo il
quale non si poteva dar luogo all'usucapione di un manufatto abusivo, nemmeno
dopo lo scadere dei 20 anni previsti dalla legge (principio stabilito dal Tar
del Lazio con sentenza n.2606/2011).
In definitiva e alla luce di quanto sopra
esposto, è possibile in linea generale ritenere l’ammissibilità dell’acquisto
tramite usucapione del diritto di proprietà di un immobile sebbene lo stesso sia
abusivo e/o da regolarizzare, fermo restando ovviamente che senza la sua
successiva eventuale regolarizzazione si andrà comunque incontro a tutte le
inevitabili preclusioni in punto di trasferimento a titolo derivativo, nonché
alle relative conseguenze sotto il profilo edilizio amministrativo (eventuali
sanzioni connesse all’abusività, ecc.)