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In tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146, comma 2,
c.c., la più recente e dominante giurisprudenza della Suprema Corte sembra
ammettere il trapasso/trasferimento del possesso dall'uno all'altro dei
successivi possessori; ciò, tuttavia, sul presupposto che “il trasferimento trovi la propria
giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o
altro diritto reale sul bene”, escludendo, dunque, che oggetto del
trasferimento possa essere “costituito
dal mero potere di fatto sulla cosa” (Cass. n.20715/2018; nella stessa
direzione anche le più recenti pronunce Cass. civ. n. 19940/2022 e Cass. civ.
n. 8596/2022). In tale ultimo caso, il venditore si era dichiarato proprietario
del bene stesso per usucapione, pur in assenza di sentenza dichiarativa
dell'intervenuta usucapione e la Corte aveva comunque ritenuto che “il
titolo vantato dal (OMISSIS) e dall’ (OMISSIS) fosse astrattamente idoneo al
trasferimento della proprietà del bene di cui è causa, posto che a tal fine è sufficiente anche un
‘…acquisto invalido o proveniente a non domino’” (richiamando a tal fine l’ordinanza della Cass. n.22348/2011).
Secondo tale concorde e più recente giurisprudenza, pertanto,
sarebbe possibile unire il proprio
possesso (sul presupposto che lo stesso sia continuo, ininterrotto e pacifico) a
quello del dante causa ai fini dell’usucapione e per fare ciò sarebbe
sufficiente anche la sola scrittura privata che fornisca la prova di aver
acquisito un titolo astrattamente idoneo.