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E' possibile usucapire un immobile, unendo al proprio possesso quello del dante causa (ergo: presupposti trasferimento)?

Scritto da: Matteo Raimondi - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

In tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146, comma 2, c.c., la più recente e dominante giurisprudenza della Suprema Corte sembra ammettere il trapasso/trasferimento del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori; ciò, tuttavia, sul presupposto che “il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene”, escludendo, dunque, che oggetto del trasferimento possa essere “costituito dal mero potere di fatto sulla cosa” (Cass. n.20715/2018; nella stessa direzione anche le più recenti pronunce Cass. civ. n. 19940/2022 e Cass. civ. n. 8596/2022). In tale ultimo caso, il venditore si era dichiarato proprietario del bene stesso per usucapione, pur in assenza di sentenza dichiarativa dell'intervenuta usucapione e la Corte aveva comunque ritenuto che “il titolo vantato dal (OMISSIS) e dall’ (OMISSIS) fosse astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà del bene di cui è causa, posto che a tal fine è sufficiente anche un ‘…acquisto invalido o proveniente a non domino” (richiamando a tal fine l’ordinanza della Cass. n.22348/2011).

Secondo tale concorde e più recente giurisprudenza, pertanto, sarebbe possibile unire il proprio possesso (sul presupposto che lo stesso sia continuo, ininterrotto e pacifico) a quello del dante causa ai fini dell’usucapione e per fare ciò sarebbe sufficiente anche la sola scrittura privata che fornisca la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo.



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Matteo Raimondi

Avvocato esperto in Diritto Immobiliare (Compravendita, Locazione e Condomini)