Quando matura la prescrizione dei crediti condominiali e quale azione intraprendere per farla valere?

Scritto da: Matteo Raimondi - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

E’ notorio e pacifico in giurisprudenza che nel caso delle spese condominiali, per loro natura periodiche, trova applicazione il disposto dell’art. 2948 n. 4) in ordine alla prescrizione quinquennale dei relativi crediti, la cui decorrenza è da rapportarsi alla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto (vedasi ex plurimis Cass. Civ. 12596/2002; Cass. n. 4489 del 25/02/2014; Trib. Roma sent. n. 5004 del 10.03.2020).

Ma cosa accade (ipotesi tutt’altro che residuale) se l’amministratore approva bilanci pluriennali in un’unica assemblea?

Ora se è vero che il termine di prescrizione delle quote condominiali si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto da parte dell’assemblea condominiale, con la conseguenza che da tale delibera decorre un nuovo termine prescrizionale, ciò può valere unicamente in ordine ai crediti per i quali non è ancora maturata la prescrizione.

A darne conferma una recente statuizione del Tribunale di Roma che ha ritenuto che: “se è evidente che non può ritenersi viziato un rendiconto che riporti un credito verso un condominio di cui non è già maturata la prescrizione, NON PUÒ DIRSI ALTRETTANTO SE LA PRESCRIZIONE SIA GIÀ MATURATA ED IL CONDOMINO INTERESSATO INTENDA FARLA VALERE: ALTRIMENTI IL RENDICONTO RIPORTEREBBE, in modo oggettivamente inveritiero, UN CREDITO NON PIÙ ESISTENTE” (Tribunale di Roma sentenza n.8724/2020).

In caso contrario, anche ricorrendo solo alla mera logica e/o buon senso, si dovrebbe diversamente sostenere che un Condominio, in persona del proprio amministratore p.t., possa approvare a distanza di anni un bilancio pretendendo poi di esigere anche crediti risalenti nel tempo senza che il condomino possa far valere legittimamente la già intervenuta prescrizione.

Per far valere l’intervenuta prescrizione dei crediti sarà tuttavia necessario impugnare la delibera assembleare ex art. 1137 c.c. nei termini di legge (30 giorni), non potendo diversamente eccepire l’intervenuta prescrizione nel solo giudizio di opposizione a D.I..



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Matteo Raimondi

Avvocato esperto in Diritto Immobiliare (Compravendita, Locazione e Condomini)




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