Pubblicazione legale:
E’ notorio e pacifico in giurisprudenza che nel caso delle
spese condominiali, per loro natura periodiche, trova applicazione il disposto
dell’art. 2948 n. 4) in ordine alla prescrizione quinquennale dei relativi
crediti, la cui decorrenza è da rapportarsi alla data della delibera di
approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto (vedasi
ex plurimis Cass. Civ. 12596/2002; Cass. n. 4489 del
25/02/2014; Trib. Roma sent. n. 5004 del 10.03.2020).
Ma cosa accade (ipotesi tutt’altro che residuale) se l’amministratore
approva bilanci pluriennali in un’unica assemblea?
Ora se è vero che il termine di prescrizione delle quote
condominiali si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto da parte
dell’assemblea condominiale, con la conseguenza che da tale delibera decorre un
nuovo termine prescrizionale, ciò può valere unicamente in ordine ai crediti
per i quali non è ancora maturata la prescrizione.
A darne conferma una recente statuizione del Tribunale di
Roma che ha ritenuto che: “se è evidente che non può ritenersi
viziato un rendiconto che riporti un credito verso un condominio di cui non è
già maturata la prescrizione, NON PUÒ DIRSI ALTRETTANTO SE LA PRESCRIZIONE
SIA GIÀ MATURATA ED IL CONDOMINO INTERESSATO INTENDA FARLA VALERE: ALTRIMENTI
IL RENDICONTO RIPORTEREBBE, in modo oggettivamente inveritiero, UN CREDITO NON
PIÙ ESISTENTE” (Tribunale di Roma sentenza n.8724/2020).
In caso contrario, anche ricorrendo solo alla mera logica e/o
buon senso, si dovrebbe diversamente sostenere che un Condominio, in persona
del proprio amministratore p.t., possa approvare a distanza di anni un bilancio
pretendendo poi di esigere anche crediti risalenti nel tempo senza che il
condomino possa far valere legittimamente la già intervenuta prescrizione.
Per far valere l’intervenuta prescrizione dei crediti sarà
tuttavia necessario impugnare la delibera assembleare ex art. 1137 c.c. nei
termini di legge (30 giorni), non potendo diversamente eccepire l’intervenuta
prescrizione nel solo giudizio di opposizione a D.I..