Accesso abusivo al sistema informatico e prevedibilità dell'evoluzione giurisprudenziale - Nota a Cass. Pen., sez. V, 11 giugno 2025, n. 22017

Scritto da: Mattia Cardelli - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Nota a Cass. Pen., sez. V, 11 giugno 2025, n. 22017

Accesso abusivo al sistema informatico e prevedibilità dell'evoluzione giurisprudenziale

di Avv. Mattia Cardelli


Abstract: La sentenza n. 22017/2025 della Cassazione penale conferma la condanna per accesso abusivo al sistema informatico di un pubblico ufficiale abilitato, evidenziando che l’utilizzo del sistema per finalità estranee ai compiti d’ufficio integra la condotta punibile ai sensi dell’art. 615-ter c.p. La pronuncia affronta il tema della prevedibilità del mutamento giurisprudenziale intervenuto con Sez. U, Savarese (2017), escludendo che si tratti di un overruling imprevedibile. La nota analizza il rapporto tra legalità e interpretazione giurisprudenziale, soffermandosi sui riflessi pratici per la difesa e sui rischi di un’applicazione elastica del concetto di “abusività”.

Italian Supreme Court ruling no. 22017/2025 upholds the conviction of a public official for unauthorized access to an IT system, despite the official being formally authorized. The Court confirms that accessing a system for purposes unrelated to official duties constitutes a criminal offense under Article 615-ter of the Penal Code. The decision examines the foreseeability of the jurisprudential shift introduced by United Sections Savarese (2017), ruling out the existence of an unforeseeable overruling. This note explores the balance between the principle of legality and evolving case law, with a focus on practical implications for defense counsel and the risks posed by a broad interpretation of “unauthorized” access.


1. Il caso - 2. Il nodo giuridico: mutamento giurisprudenziale e prevedibilità - 3. La costruzione del dolo e il concetto di “finalità estranee” - 4. Riflessioni critiche - 5. Conclusioni


1. Il caso

Con la sentenza n. 22017/2025, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione torna a pronunciarsi in tema di accesso abusivo a sistema informatico ex art. 615-ter c.p., confermando la condanna di un pubblico ufficiale che, sebbene abilitato, si era introdotto più volte nel sistema informatico della Procura di Terni, presso cui era in servizio, per monitorare l’evoluzione di un procedimento iscritto contro ignoti, che coinvolgeva un dirigente dell’ufficio.

La Corte d’appello di Perugia aveva riformato la sentenza assolutoria di primo grado, ritenendo che l’accesso fosse avvenuto per finalità ontologicamente estranee rispetto a quelle istituzionali. Il ricorrente ha lamentato innanzi alla Cassazione l’applicazione retroattiva di un principio giurisprudenziale sfavorevole (Sez. U, Savarese, 2017), all’epoca dei fatti (giugno 2016) non ancora consolidato, sostenendo l’imprevedibilità dell’evoluzione interpretativa e, di conseguenza, la violazione del principio di legalità.


2. Il nodo giuridico: mutamento giurisprudenziale e prevedibilità

Il punto focale della decisione risiede nel rapporto tra mutamento giurisprudenziale e principio di legalità, con particolare riferimento alla prevedibilità – o meno – dell’interpretazione "in malam partem" dell’art. 615-ter c.p. offerta da Sez. U, Savarese.

La Suprema Corte rigetta il ricorso, ritenendo che non si sia in presenza di un overruling imprevedibile, bensì della naturale evoluzione di un indirizzo interpretativo già in itinere all’epoca dei fatti. Secondo i giudici, la pronuncia Savarese non ha “rovesciato” il precedente orientamento delle Sezioni Unite Casani (2012), ma ne ha rappresentato un perfezionamento coerente con le esigenze di tipicizzazione della condotta penalmente rilevante.

La Corte richiama consolidata giurisprudenza (Cass. pen., Sez. 3, n. 46184/2021; Sez. 5, n. 37857/2018), secondo cui l’evoluzione giurisprudenziale può applicarsi retroattivamente solo ove “ragionevolmente prevedibile” per il destinatario della norma al momento del fatto. In presenza di un contrasto giurisprudenziale vivente, l’imputato, secondo la Cassazione, non può invocare l’imprevedibilità dell’approdo interpretativo.


3. La costruzione del dolo e il concetto di “finalità estranee”

La Corte ribadisce che anche l’accesso al sistema da parte di un soggetto abilitato può essere abusivo se effettuato al di fuori delle finalità istituzionali. Il concetto di “abuso”, quindi, si radica non tanto nella violazione formale di credenziali o limiti tecnici, quanto nel disallineamento ontologico tra scopo dell’accesso e mansioni d’ufficio.

Nel caso di specie, la Corte valorizza dati indiziari quali i rapporti personali tra l’imputato e il denunciante, l’inimicizia con la dirigente coinvolta nel procedimento e la reiterazione degli accessi, ricostruendo così un quadro dal quale si evince l’intento di "monitoraggio personale" piuttosto che di gestione dell’atto d’ufficio. Si segnala, dunque, una tendenza a valorizzare profili di carattere finalistico e soggettivo nel delineare l’antigiuridicità della condotta.


4. Riflessioni critiche

La pronuncia in esame si colloca nel solco tracciato dalla sentenza Savarese, contribuendo ulteriormente a consolidare una lettura estensiva della nozione di “abusività” nell’accesso ai sistemi informatici.

Dal punto di vista della tassatività, però, non mancano profili di criticità. Ad avviso di chi scrive, la definizione di “finalità estranee” può risultare elastica e soggetta a valutazioni connotate da una certa dose di discrezionalità giudiziale. In tale ottica, si pone un problema di precisione normativa e di tutela dell'affidamento del cittadino nella stabilità dell’interpretazione giurisprudenziale.

Sul piano difensivo, la sentenza conferma l’onere, per il pubblico ufficiale imputato, di dimostrare non solo la propria abilitazione all’accesso, ma anche la coerenza funzionale dello stesso con le mansioni svolte, pena la sussunzione della condotta nell’alveo dell’art. 615-ter c.p.


5. Conclusioni

La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ribadisce la rilevanza penale dell’accesso al sistema informatico da parte del pubblico ufficiale per fini non istituzionali, anche in assenza di violazioni tecniche o formali. La sentenza si muove in continuità con l’indirizzo tracciato dalle Sezioni Unite Savarese, segnando un punto fermo nell’interpretazione dell’art. 615-ter c.p., ma rilancia il dibattito sul confine tra legittimo mutamento interpretativo e violazione del principio di legalità in materia penale.

Una decisione che, pur sorretta da una solida ricostruzione evolutiva della giurisprudenza, lascia aperta la questione – mai del tutto pacificata – della prevedibilità e dell’affidabilità dell’interprete giudiziale nell’ordinamento penale contemporaneo.



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Avvocato Mattia Cardelli a Sansepolcro
Mattia Cardelli

Avvocato in Sansepolcro