Sentenza giudiziaria:
Il Cliente veniva imputato del reato p. e p. degli artt.110-640-61 n.7 c.p. perchè in concorso con altri tre soggetti, con artifizi e raggiri consistiti nel formare e nel consegnare ad una filiale di un Istituto bancario in Lombardia documentazione contraffatta al fine di avanzare una richiesta di concessione di mutuo ipotecario finalizzata all'acquisto di un immobile, induceva in errore l'istituto di credito che erogava mutuo ipotecario di € 84.000,00 in favore di uno degli altri imputati. Il sottoscritto, a seguito di indagine, veniva a conoscenza del fatto che la parte offesa aveva venduto il proprio credito ad altro Istituto Bancario ottenendo una somma maggiore rispetto al presunto danno derivante dal mutuo ipotecario concesso. In tale procedimento non era stata sporta denuncia-querela dalla parte offesa (Istituto di Credito) e, pertanto, non essendosi raffigurato il grave danno subito da quest'ultima, decadeva l'aggravante permanendo soltanto il reato di truffa, non procedibile d'ufficio.
Pertanto il Giudice, dopo lunga discussione che ha posto in evidenza ulteriori elementi a favore del Cliente, ha assolto il medesimo per non aver commesso il fatto.