Pubblicazione legale:
L'amministratore che viene a conoscenza del decesso di un condomino, fino a quando gli eredi non manifestano tale loro qualità, non è tenuto ad inviare alcun avviso né al condomino, né agli eredi impersonalmente presso l'ultimo domicilio. Inoltre, in caso di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina, sussiste l'obbligo giuridico alla conservazione dell'edificio anche a carico dei chiamati all'eredità, in funzione della loro relazione con il bene pericolante, sia pure in via provvisoria e salva diversa ripartizione degli oneri economici in sede civilistica.
Fonte: Ius Condominio e Locazione "Giuffrè Francis Lefebvre" - leggi l'articolo