Le spese per lavori straordinari deliberati prima della data del rogito devono essere attribuite al futuro acquirente o al venditore?

Scritto da: Maurizio Tarantino - Blog ImmobiLabor




Pubblicazione legale: Limitatamente ai rapporti interni tra venditore e acquirente, con particolare riferimento a lavori straordinari sulle parti o servizi comuni che siano stati deliberati prima del passaggio di proprietà, la giurisprudenza prevede l'obbligatorietà delle spese “in capo al venditore” in assenza di un accordo contrario tra le parti. Pertanto, nel caso in cui, successivamente alla deliberazione straordinaria dell'assemblea, che abbia disposto l'esecuzione dei lavori, sia stata venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i costi dei lavori gravano su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione della delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione, anche se, al momento della compravendita, il venditore non aveva assolto a tutti gli oneri relativi (Trib. Salerno 13 febbraio 2020, n. 614). Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente; sicché, l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. c.c. Resta inteso che è da ritenersi valida “l'eventuale” previsione di una diversa pattuizione adottata tra alienante e acquirente, al fine di far ricadere sull'uno o sull'altro l'onere per delle spese relative ai lavori di straordinaria manutenzione, deliberate e ancora da eseguire (Cass. civ., sez. II, 10 aprile 2013, n. 8782).

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Maurizio Tarantino

Avvocato condominialista




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