Pubblicazione legale:
In materia condominiale l'art. 1123 c.c. consente la deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle spese condominiali (ossia in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno), con la conseguenza che deve ritenersi legittima non solo una convenzione che ripartisca le spese tra i condomini in misura diversa da quella legale, ma anche quella che preveda l'esenzione totale o parziale per uno o più condomini dall'obbligo di partecipare alle spese medesime. In tale ultima ipotesi, la clausola del regolamento di condominio che stabilisca per una determinata categoria di condomini l'esenzione dal concorso in qualsiasi tipo di spesa in ordine ad una determinata cosa comune, comporta il superamento nei riguardi di detta categoria di condomini dalla presunzione di comproprietà su detta parte del fabbricato