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Contratto di locazione di immobili urbani adibiti ad uso abitativo

Scritto da: Mauro Pietrangeli Bernabei - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento necessari per dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, è predeterminata dalla legge ex artt. 5 e 55 l. 392/1978 ed è ancorata a due presupposti oggettivi:
- uno di tipo quantitativo, consistente nel mancato pagamento di una rata del canone o di oneri accessori per un importo superiore a due mensilità di canone;
- uno di ordine temporale, dato dal protrarsi dell'inadempimento per oltre venti giorni dalla scadenza del termine convenuto o di due mesi in caso di oneri accessori. 
L'art. 55 sopra citato pone una deroga a tale principio, consentendo al conduttore di impedire unilateralmente, ed a contraddittorio instaurato, la pronuncia di risoluzione del contratto, versando alla prima udienza l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare al conduttore un termine non superiore a giorni novanta.



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Mauro Pietrangeli Bernabei

Avvocato civilista, lavorista e tributarista