Avvocato Mauro Pietrangeli Bernabei a Roma

Mauro Pietrangeli Bernabei

Avvocato civilista, lavorista e tributarista

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Danni da cose in custodia - Buche stradali

Scritto da: Mauro Pietrangeli Bernabei - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

In materia di responsabilità per danni da cose in custodia, la norma di riferimento della fattispecie è l’art. 2051 c.c., secondo cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”
II Comune, quindi, in qualità di proprietario e custode delle strade che si trovano nel proprio territorio, risponde delle lesioni subite dal danneggiato a causa della strada ammalorata, fatta salva l’ipotesi in cui in cui dimostri il caso fortuito. Pertanto, la responsabilità del Comune ha natura oggettiva, poiché la normativa prevede una presunzione di responsabilità che inverte l’onere probatorio rispetto alla regola generale in tema di illecito extracontrattuale posta dall’art. 2043 c.c., sicché il comportamento del danneggiato-conducente può assumere rilevanza causale ai fini dell’esclusione del risarcimento del danno, ex art. 1227 c.c., solo se riveste natura eccezionale, abnorme e non sia immediatamente prevedibile o eliminabile dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione della strada.
Tuttavia, nella giurisprudenza di merito e di legittimità si sta via via sviluppando un orientamento a dir poco creativo ed incompatibile con il dato letterale, nonché contrastante con gli ordinari canoni di attribuzione degli obblighi e delle conseguenti responsabilità in capo alla Pubblica Amministrazione.
Invero, ai sensi del suddetto orientamento della giurisprudenza, fortunatamente non univoco e che deve ritenersi assolutamente non condivisibile, le buche sulle strade costituiscono insidie, con conseguente responsabilità del Comune-custode dei danni subiti dall’utente della strada, solo allorché le stesse non risultino visibili, evitabili e prevedibili dall’utente della strada.
Ad esempio, Cassaz. n. 17433/2019 sostiene che il danneggiato, caduto rovinosamente dal motorino all’ora di mezzanotte circa, non ha diritto al risarcimento del danno, neanche in misura parziale, nonostante si tratti di strada priva di illuminazione e di asfalto, nonché cosparsa di buche ricoperte da foglie e ricolma di acqua, solo ed esclusivamente perché il danneggiato stesso poteva essere edotto della presenza delle buche, trattandosi di strada che conduceva all'abitazione della madre. Pertanto, secondo la Cassazione, la circostanza che le buche non risultino visibili, nonché che la strada sia priva di asfalto e completamente dissestata, non rileva, giacché il danneggiato, conoscendo lo stato dei luoghi, avrebbe potuto evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela.
A nostro avviso, invece, ben avrebbe fatto la Cassazione, al massimo, a ritenere sussistente un concorso di colpa tra Comune e conducente del ciclomotore, ex art. 1227 c.c., con attribuzione preponderante della responsabilità a carico del Comune stesso.
Una parte della giurisprudenza, quindi, sulla scorta di un’interpretazione creativa del dato letterale, solleva totalmente il Comune dalla responsabilità e dal conseguente risarcimento del danno da cose in custodia, attribuendo la responsabilità esclusiva dell’evento dannoso all’utente della strada, a meno che le buche siano non visibili, imprevedibili e non evitabili con l’uso dell’ordinaria diligenza.
Un orientamento di tal genere, peraltro, nel momento in cui esime il Comune da responsabilità laddove la buca risulti “visibile”, “prevedibile” ed “evitabile” (si può pensare quindi ad un orario di giorno e, ad esempio, al tragitto che ognuno percorre quotidianamente per andare a lavoro) potrebbe risultare assai pericoloso, perché costringe il conducente a guardare, oltre che la strada, anche le eventuale buche site sul manto della stessa, con conseguente pericolo per sé stesso e per gli altri utenti, di fatto legittimando una condotta della Pubblica Amministrazione contrastante con i doveri costituzionalmente imposti.


Avv. Mauro Pietrangeli Bernabei - Avvocato civilista, lavorista e tributarista

Iscritto all'Albo degli Avvocati da Gennaio 1991, sono Cassazionista dal Marzo 2003. Sono cresciuto e quindi specializzato nel contenzioso civile e tributario e posso vantare notevoli successi. Cerco sempre comunque la soluzione stragiudiziale, consigliando l'assistito in tal senso ed indirizzandolo in giudizio solo quando non vi è altra alternativa. Ho molta esperienza giudiziale ed amo lo studio del diritto. Oltre alla partecipazione a numerosi convegni, anche come collaborante, sono abbonato a tre primarie riviste giuridiche che leggo regolarmente. Collaboro con Avvocati di tutta Italia, soprattutto Milano Torino e Toscana




Mauro Pietrangeli Bernabei

Esperienza


Malasanità e responsabilità medica

Ho spesso seguito e vinto cause di responsabilità sanitaria. Conosco perfettamente la materia, ho partecipato a convegni ed a pubblicazioni, sempre ab externo. Conosco perfettamente tutte le recentissime novità giurisprudenziali


Diritto bancario e finanziario

Ho avuto molti contenziosi con banche ed intermediari finanziari e sono stato per 15 anni, sino alla sua prematura scomparsa, uno degli avvocati di fiducia del responsabile della Delegazione Lazio dell'Adubef. Unicredit Intesa Monte Paschi Unipol Italfondiario Banco BPM sono tra le mie controparti


Locazioni

Si tratta di una materia di cui mi sono sempre occupato e sulla quale mi aggiorno costantemente. Non è molto vasta e ciò aiuta la creazione dell'architettura giuridica


Altre categorie:

Sfratto, Eredità e successioni, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto del lavoro, Diritto civile, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Marchi, Diritto assicurativo, Contratti, Licenziamento, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Incidenti stradali, Mediazione, Negoziazione assistita, Diritto tributario, Stalking e molestie, Tutela del consumatore, Matrimonio, Affidamento, Diritto commerciale e societario, Proprietà intellettuale, Brevetti, Usura, Previdenza, Diritto agrario, Cassazione, Unioni civili, Adozione, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Fusioni e acquisizioni, Antitrust e concorrenza sleale, Fallimento e proc. concorsuali, Franchising, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Diritto sindacale, Diritto penale, Violenza, Reati contro il patrimonio, Omicidio, Discriminazione, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Multe e contravvenzioni, Tutela degli animali, Diritto del turismo, Privacy e GDPR, Diritti umani, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni, Edilizia ed urbanistica, Risarcimento danni.


Referenze

Recensione positiva

Competenza e professionalità

1/2022 - Davide Politi

Mi hanno assistito in due diverse controversie, in ambito di diritto di famiglia e responsabilità medica. Ho ricevuto una tutela legale eccellente. Si nota subito che la professionalità degli Avvocati è elevatissima. Mi hanno saputo spiegare e consigliare con chiarezza come procedere per risolvere al meglio la mia situazione. Continuerò ad avvalermi del prezioso lavoro dello studio Pietrangeli Bernabei.

Pubblicazione legale

Diritto del Lavoro

Pubblicato su IUSTLAB

Un elevato numero di contenziosi in materia di diritto del lavoro, concerne le differenze retributive, ovverosia la richiesta, da parte del lavoratore subordinato, del pagamento delle somme che gli spettano per legge in relazione al livello del Contratto Collettivo Nazionale che corrisponde alla mansione da lui svolta. La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro, invero, non può essere inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo. Il lavoratore subordinato ha diritto, infatti, alla corresponsione delle indennità per le festività lavorate e non riconosciute, al compenso per lavoro straordinario, ad un supplemento per il lavoro domenicale, ai permessi non concessi e/o non usufruiti, alla 13a mensilità, all'indennità per ferie non godute, alla 14a mensilità (se prevista dal CCNL di riferimento), al corretto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura di legge e così via. A tali voci retributive, in caso di cessazione del rapporto, si aggiunge il TFR. Anche la formale qualificazione del contratto di lavoro come “lavoro autonomo” o “collaborazione professionale” e così via, non rileva nel momento in cui l’attività lavorativa si concretizzi sostanzialmente nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, sicché il lavoratore medesimo, da considerare nella sostanza un lavoratore subordinato, ha diritto ad ottenere il pagamento delle somme sopra menzionate e che gli spettano per legge. Anche la stipula di un contratto di lavoro “part-time” (es. 20 ore settimanali) e l’effettivo svolgimento di un lavoro “full-time” o, in ogni modo, di un orario di lavoro superiore a quello stabilito nel contratto, dà diritto al pagamento delle differenze di retribuzione per l’attività lavorativa concretamente prestata. Ricordiamo ancora che sono previste numerose tutele anche in ordine al licenziamento ed al relativo periodo di preavviso, alla situazione della neo-mamma lavoratrice, alla salute e sicurezza sul lavoro, al trasferimento da una sede ad un’altra e così via. Ci sono quindi moltissime situazioni afferenti l’ambito del diritto del lavoro che ricevono tutela da parte del legislatore e che, però, non trovano corrispondenza nella realtà dei fatti, sicché consigliamo, anche a chi ha semplicemente dei dubbi in merito, di rivolgersi a dei professionisti della materia, al fine di ricevere una effettiva tutela dei propri diritti ed il correlativo risarcimento del danno.

Pubblicazione legale

Contratto di locazione di immobili urbani adibiti ad uso abitativo

Pubblicato su IUSTLAB

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento necessari per dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, è predeterminata dalla legge ex artt. 5 e 55 l. 392/1978 ed è ancorata a due presupposti oggettivi: - uno di tipo quantitativo, consistente nel mancato pagamento di una rata del canone o di oneri accessori per un importo superiore a due mensilità di canone; - uno di ordine temporale, dato dal protrarsi dell'inadempimento per oltre venti giorni dalla scadenza del termine convenuto o di due mesi in caso di oneri accessori. L'art. 55 sopra citato pone una deroga a tale principio, consentendo al conduttore di impedire unilateralmente, ed a contraddittorio instaurato, la pronuncia di risoluzione del contratto, versando alla prima udienza l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare al conduttore un termine non superiore a giorni novanta.

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Lo studio

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