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Debiti - Iscrizione centrale rischi

Scritto da: Mauro Pietrangeli Bernabei - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

A chi non è successo di conoscere persone che hanno avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo o che non sono riuscite a pagare un’apertura di credito bancaria o che hanno garantito simili esposizioni di propri congiunti o di società e per tali motivi sono stati iscritti nella sezione della Centrale Rischi della Banca di Italia dedicata alle insolvenze?
Una tale segnalazione, purtroppo, porta con sé difficoltà enormi, se non spesso l'impossibilità di ottenere ulteriori crediti o mutui. Ebbene, può accadere che la propria Banca faccia segnalazioni alla Centrale Rischi in maniera frettolosa, ossia a fronte di inadempimenti di scarsa importanza, oppure di semplici ritardi o comunque in presenza di situazioni contingenti, non durature, di carenza di liquidità. Tali segnalazioni sono, tuttavia, illegittime, in quanto i presupposti per l'iscrizione di un nominativo alla sezione insolvenze della Centrale Rischi sono integrati da inadempimenti di non scarsa importanza, che dimostrino una deficienza strutturale a far fronte alle proprie obbligazioni verso il sistema bancario. Semplici e pochi ritardi, oppure rari mancati pagamenti, peraltro di consistenza non elevata, non potranno mai giustificare una rovinosa iscrizione alla sezione anzidetta, in quanto non sono rivelatori di una insolvibilità conclamata.
In presenza di segnalazioni illegittime, pertanto, si può ricorrere in giudizio per ottenerne la cancellazione ed il risarcimento dei danni subiti, se sussistenti.
Il tutto, ovviamente, senza confondere le iscrizioni alla sezione insolvenze della Centrale Rischi con altre iscrizioni pregiudizievoli (CAI e CRIF).
Segnalo sul punto una recente Sentenza della Cassazione:
Sezione I, ordinanza 26 ottobre 2020 n. 23453:
In tema di segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia l’appostazione del credito a sofferenza, richiesta dal punto 1.5 delle istruzioni impartite agli intermediari creditizi con la circolare n. 139 del 1991 (nel testo, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, aggiornato al 22 giugno 2004), non può essere fatta discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante e il cliente, ma implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo. In particolare, funzione della segnalazione non è collegata alle procedure concorsuali, ma alla gestione e all'analisi del rischio di credito, consistendo, come si evince dal punto 2 delle istruzioni, nella creazione di un sistema informativo sull'indebitamento della clientela, volto a fornire agli intermediari partecipanti un'informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela. In quest’ottica, è esclusa innanzitutto la rilevanza della mera sussistenza di un inadempimento, oppure di uno stato d’illiquidità non strutturale ma meramente contingente o ancora di un mero ritardo nei pagamenti, trattandosi di situazioni che, ove non risultino correlate ad un’oggettiva difficoltà di far fronte alle proprie obbligazioni, determinano un rischio certamente attuale, ma sostanzialmente generico per il recupero del credito, e quindi inidoneo a giustificare la segnalazione.



Pubblicato da:


Mauro Pietrangeli Bernabei

Avvocato civilista, lavorista e tributarista