Pubblicazione legale:
L'acquisto di un appartamento da parte di uno dei nubendi, finanziato con denaro dell'altro in previsione del matrimonio, previo accertamento che l’acquisto sia stato fatto “a causa della promessa di matrimonio” e che si giustifichi per il sol fatto anzidetto, è configurabile come donazione indiretta che, in quanto finalizzata alle nozze, rientra nella previsione di cui all'art. 80 c.c..
Ne consegue che, ove il matrimonio non venga celebrato, essendo venuta meno la "causa donandi", si determina la caducazione dell'attribuzione patrimoniale effettuata nei confronti del donatario, senza che ciò incida sul rapporto fra venditore e donante, il quale, per effetto della retrocessione, viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente. (Cass.sez. I Civile Ordinanza n. 29980/2021)
L'anzidetto principio è applicabile ad ogni tipologia di dono elargito in previsione di un futuro matrimonio, ex art. 80 c.c.