Avvocato Mauro Pietrangeli Bernabei a Roma

Mauro Pietrangeli Bernabei

Avvocato civilista, lavorista e tributarista

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I diritti del convivente di fatto

Scritto da: Mauro Pietrangeli Bernabei - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

La convivenza di fatto è disciplinata dalla L. 76/2016 (c.d. L. Cirinnà).
A differenza del matrimonio e delle unioni civili, la convivenza di fatto è aperta a tutti: etero ed omosessuali: l’elemento essenziale è che vi sia uno stabile legame affettivo.
RAPPORTI PERSONALI TRA CONVIVENTI DI FATTO
Dal punto di vista del rapporto personale la novella introduce tre fondamentali diritti del convivente:
a. Il diritto di visita in caso di malattia o ricovero di uno dei due conviventi, nonché il diritto di accedere alle informazioni personali, alla stessa stregua del coniuge o di un familiare;
b. Il diritto di designare l’altro convivente quale proprio rappresentante, attraverso un atto da redigersi in forma scritta ed autografa o, in alternativa, alla presenza di un testimone. In tali ipotesi il convivente designato potrà prendere sia decisioni in materia di salute, nel caso in cui l’altro sia affetto da una malattia che comporta incapacità d’intendere e di volere, sia decisioni in materia di donazioni di organi, modalità di trattamento del corpo e celebrazioni funerarie per il caso che l’altro muoia;
c. Il diritto di nominare il proprio convivente quale proprio tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora si versi in stato di interdizione, inabilitazione ovvero ricorrano i presupposti di cui all’articolo 404 del Codice civile.
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONVIVENTI DI FATTO
Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali, la legge riconosce in ogni caso al convivente di fatto tre fondamentali diritti patrimoniali:
a. Il diritto ad esser preferiti nelle graduatorie per l’assegnazione delle case popolari, nell’ipotesi in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza;
b. Il diritto di lavorare nell’azienda familiare dell’altro convivente, partecipando così agli utili ed agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in misura proporzionale alla qualità e alla quantità del lavoro svolto.
c. Il diritto a ricevere il risarcimento del danno nel caso in cui l’altro convivente muoia per una causa derivante da fatto illecito compiuto da terzi ex articolo 2043 del Codice civile (risarcimento peraltro già riconosciuto, se adeguatamente provato, precedentemente all’emanazione della L. Cirinnà).
d. In caso di cessazione della convivenza di fatto, la legge prevede il diritto del convivente, che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, di ricevere dall’altro gli alimenti. Si precisa che gli alimenti cono cosa diversa dal mantenimento.
Fuori da questi casi, che vengono riconosciuti in ogni caso al convivente di fatto, esiste la figura del contratto di convivenza con il quale i conviventi possono regolare fra di loro i rapporti patrimoniali come meglio credono.
I CONTRATTI DI CONVIVENZA
Con i contratti di convivenza siamo nell’ambito dell’autonomia negoziale delle parti, nella misura in cui il ricorso a tale fattispecie è volto a regolare liberamente i rapporti patrimoniali tra conviventi.
L’autonomia negoziale è quella disciplinata al capoverso dell’articolo 1322 del Codice civile e che, conseguentemente, non può sottrarsi al controllo di meritevolezza e di legittimità previsto dalla legge.
PROFILI SUCCESSORI TRA CONVIVENTI DI FATTO
Il legislatore ha voluto positivizzare determinati diritti successori in capo ai conviventi:
a. Il diritto di abitazione della casa di comune residenza:
L’incipit della norma fa salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies del Codice civile per il caso in cui vi siano figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti: in tal caso viene assegnato al convivente, su provvedimento giudiziale conseguente alla cessazione del rapporto di convivenza, un diritto personale di godimento (non il diritto di abitazione) sulla casa familiare.
Fuori da questa ipotesi, nei casi di premorienza di uno dei due conviventi, l’altro ha diritto all’abitazione per due anni ovvero per un periodo pari alla convivenza, se superiore, e comunque non oltre i cinque anni.
Ove con la coppia di conviventi coabitassero figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non superiore a tre anni.
Chiaramente il diritto di abitazione viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitarvici stabilmente, contragga matrimonio od unione civile, ovvero intraprenda una nuova convivenza di fatto;
b. Il diritto di succedere al convivente premorto nel contratto di locazione della casa adibita a comune residenza da quest’ultimo stipulato.
c. Resta in ultima istanza pienamente valido un testamento che istituisca erede o legatario il convivente di fatto, in tal caso dovendosi solo valutare gli eventuali profili di illegittimità scaturenti dalla possibile lesione dei diritti riconosciuti dalla legge ai legittimari.


Avv. Mauro Pietrangeli Bernabei - Avvocato civilista, lavorista e tributarista

Iscritto all'Albo degli Avvocati da Gennaio 1991, sono Cassazionista dal Marzo 2003. Sono cresciuto e quindi specializzato nel contenzioso civile e tributario e posso vantare notevoli successi. Cerco sempre comunque la soluzione stragiudiziale, consigliando l'assistito in tal senso ed indirizzandolo in giudizio solo quando non vi è altra alternativa. Ho molta esperienza giudiziale ed amo lo studio del diritto. Oltre alla partecipazione a numerosi convegni, anche come collaborante, sono abbonato a tre primarie riviste giuridiche che leggo regolarmente. Collaboro con Avvocati di tutta Italia, soprattutto Milano Torino e Toscana




Mauro Pietrangeli Bernabei

Esperienza


Malasanità e responsabilità medica

Ho spesso seguito e vinto cause di responsabilità sanitaria. Conosco perfettamente la materia, ho partecipato a convegni ed a pubblicazioni, sempre ab externo. Conosco perfettamente tutte le recentissime novità giurisprudenziali


Diritto bancario e finanziario

Ho avuto molti contenziosi con banche ed intermediari finanziari e sono stato per 15 anni, sino alla sua prematura scomparsa, uno degli avvocati di fiducia del responsabile della Delegazione Lazio dell'Adubef. Unicredit Intesa Monte Paschi Unipol Italfondiario Banco BPM sono tra le mie controparti


Locazioni

Si tratta di una materia di cui mi sono sempre occupato e sulla quale mi aggiorno costantemente. Non è molto vasta e ciò aiuta la creazione dell'architettura giuridica


Altre categorie:

Sfratto, Eredità e successioni, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto del lavoro, Diritto civile, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Marchi, Diritto assicurativo, Contratti, Licenziamento, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Incidenti stradali, Mediazione, Negoziazione assistita, Diritto tributario, Stalking e molestie, Tutela del consumatore, Matrimonio, Affidamento, Diritto commerciale e societario, Proprietà intellettuale, Brevetti, Usura, Previdenza, Diritto agrario, Cassazione, Unioni civili, Adozione, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Fusioni e acquisizioni, Antitrust e concorrenza sleale, Fallimento e proc. concorsuali, Franchising, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Diritto sindacale, Diritto penale, Violenza, Reati contro il patrimonio, Omicidio, Discriminazione, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Multe e contravvenzioni, Tutela degli animali, Diritto del turismo, Privacy e GDPR, Diritti umani, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni, Edilizia ed urbanistica, Risarcimento danni.


Referenze

Recensione positiva

Competenza e professionalità

1/2022 - Davide Politi

Mi hanno assistito in due diverse controversie, in ambito di diritto di famiglia e responsabilità medica. Ho ricevuto una tutela legale eccellente. Si nota subito che la professionalità degli Avvocati è elevatissima. Mi hanno saputo spiegare e consigliare con chiarezza come procedere per risolvere al meglio la mia situazione. Continuerò ad avvalermi del prezioso lavoro dello studio Pietrangeli Bernabei.

Pubblicazione legale

Diritto del Lavoro

Pubblicato su IUSTLAB

Un elevato numero di contenziosi in materia di diritto del lavoro, concerne le differenze retributive, ovverosia la richiesta, da parte del lavoratore subordinato, del pagamento delle somme che gli spettano per legge in relazione al livello del Contratto Collettivo Nazionale che corrisponde alla mansione da lui svolta. La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro, invero, non può essere inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo. Il lavoratore subordinato ha diritto, infatti, alla corresponsione delle indennità per le festività lavorate e non riconosciute, al compenso per lavoro straordinario, ad un supplemento per il lavoro domenicale, ai permessi non concessi e/o non usufruiti, alla 13a mensilità, all'indennità per ferie non godute, alla 14a mensilità (se prevista dal CCNL di riferimento), al corretto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura di legge e così via. A tali voci retributive, in caso di cessazione del rapporto, si aggiunge il TFR. Anche la formale qualificazione del contratto di lavoro come “lavoro autonomo” o “collaborazione professionale” e così via, non rileva nel momento in cui l’attività lavorativa si concretizzi sostanzialmente nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, sicché il lavoratore medesimo, da considerare nella sostanza un lavoratore subordinato, ha diritto ad ottenere il pagamento delle somme sopra menzionate e che gli spettano per legge. Anche la stipula di un contratto di lavoro “part-time” (es. 20 ore settimanali) e l’effettivo svolgimento di un lavoro “full-time” o, in ogni modo, di un orario di lavoro superiore a quello stabilito nel contratto, dà diritto al pagamento delle differenze di retribuzione per l’attività lavorativa concretamente prestata. Ricordiamo ancora che sono previste numerose tutele anche in ordine al licenziamento ed al relativo periodo di preavviso, alla situazione della neo-mamma lavoratrice, alla salute e sicurezza sul lavoro, al trasferimento da una sede ad un’altra e così via. Ci sono quindi moltissime situazioni afferenti l’ambito del diritto del lavoro che ricevono tutela da parte del legislatore e che, però, non trovano corrispondenza nella realtà dei fatti, sicché consigliamo, anche a chi ha semplicemente dei dubbi in merito, di rivolgersi a dei professionisti della materia, al fine di ricevere una effettiva tutela dei propri diritti ed il correlativo risarcimento del danno.

Pubblicazione legale

Contratto di locazione di immobili urbani adibiti ad uso abitativo

Pubblicato su IUSTLAB

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento necessari per dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, è predeterminata dalla legge ex artt. 5 e 55 l. 392/1978 ed è ancorata a due presupposti oggettivi: - uno di tipo quantitativo, consistente nel mancato pagamento di una rata del canone o di oneri accessori per un importo superiore a due mensilità di canone; - uno di ordine temporale, dato dal protrarsi dell'inadempimento per oltre venti giorni dalla scadenza del termine convenuto o di due mesi in caso di oneri accessori. L'art. 55 sopra citato pone una deroga a tale principio, consentendo al conduttore di impedire unilateralmente, ed a contraddittorio instaurato, la pronuncia di risoluzione del contratto, versando alla prima udienza l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare al conduttore un termine non superiore a giorni novanta.

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