Sentenza giudiziaria:
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione il padre ha impugnato il precetto con il quale sono state chieste le somme, stabilite dal Tribunale a definizione di un giudizio instaurato per ottenere il mantenimento della minore nata da una relazione more uxorio, sin dal deposito del ricorso.
Il Giudice, con la sentenza n.6274/22 , ha rigettato l'opposizione e condannato l'opponente alle spese di giudizio, accogliendo totalmente la nostra tesi difensiva.
Questa vittoria, che segue in ordine di tempo, le altre avute dinanzi a vari fori e anche in Corte d'Appello, ribadisce quanto dichiarato dalla Corte di Cassazione in varie sentenze la n.8816/20 e nn. 4458/2000 e 14886/2002 ovvero che un diritto non può essere pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Ovvero l'assegno di mantenimento è dovuto dal giorno della domanda.