L’accordo con cui due coniugi, in sede di separazione
consensuale, dispongano l’attribuzione di un immobile in favore di uno di essi,
può essere oggetto di domanda di simulazione da parte dei creditori del
simulato alienante.
Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione in varie
recenti pronunce.
All’interno della separazione, infatti, deve distinguersi
una parte essenziale, costituita dai provvedimenti sullo status dei
coniugi, sull’affidamento dei figli minori, sull’assegnazione della casa
coniugale e sul mantenimento per i figli e il coniuge; e una parte meramente
eventuale, relativa agli accordi di contenuto patrimoniale finalizzati a
“sistemare” i rapporti in occasione dell’evento della separazione. In
quest’ottica, l’attribuzione di un immobile in proprietà ad uno dei coniugi può
avere ad esempio una funzione compensativa di situazioni maturate nel corso
della convivenza, oppure una funzione di contributo al mantenimento,
restitutiva in ragione di spese effettuate nell’interesse comune, ecc..
Mentre sugli elementi essenziali della separazione non è
ritenuta concepibile un’azione di simulazione, al contrario con riferimento al contenuto
eventuale degli accordi patrimoniali fra i coniugi omologati dal Tribunale è possibile
instaurare il giudizio di simulazione assoluta da parte del creditore che si
ritenga leso dall’attribuzione (si pensi ad esempio ad una Banca che ha
concesso un fido in favore di un soggetto, contando anche solo indirettamente sulla
garanzia costituita da un immobile di sua proprietà, che veda perdere tale
garanzia in conseguenza dell’attribuzione di quel bene immobile al coniuge a
titolo di mantenimento).
Naturalmente chi ha interesse a far accertare la simulazione
deve riuscire a dimostrare che i coniugi in realtà non avevano intenzione di
porre in essere il negozio impugnato; prova non facile, ma certo neppure
impossibile, specie in presenza di elementi indiziari gravi, precisi e
concordanti, la cui valutazione è rimessa al Giudice. In caso di accoglimento
dell’azione di simulazione, l’attribuzione patrimoniale viene considerata come
mai posta in essere e il bene rientra nella piena disponibilità dell’originario
proprietario.
Studio fondato nel 1948 dall'Avv. Giuseppe Battaglia (1922-1995). L'Avv. Monica Battaglia, laureata presso l'Università La Sapienza di Roma con votazione di 110/110 e Lode, svolge la professione di avvocato da oltre 30 anni nel settore civile e amministrativo con particolare riferimento al diritto ereditario, di famiglia, immobiliare, contrattuale. Cassazionista e Mediatore presso l'Organismo di Mediazione Forense di Roma. Aree di Attività: Amministrativo, Civile, Condominio, Famiglia e Successioni, Lavoro, Locazioni, Immobiliare
Tratto abitualmente la materia delle successioni: problematiche legate all'invalidità di testamenti e relative impugnazioni, lesioni dei diritti dei legittimari, assistenza nella predisposizione di volontà testamentarie, controversie sulla gestione di beni ereditari. La rappresentanza legale è ovviamente garantita anche nella fase della mediazione obbligatoria, preventiva alla eventuale azione giudiziaria; fondamentale avere un approccio costruttivo durante la mediazione, che può condurre ad accordi di riconoscimento dei diritti con reciproca soddisfazione e in un tempo breve.
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Seguo il cliente nelle compravendite immobiliari dalla fase delle trattative fino alla stipula del rogito. Curo il rapporto plurimo, con la controparte contrattuale, con il mediatore immobiliare, con l'ente erogatore dell'eventuale mutuo. E' importante che tutti gli aspetti ricevano assistenza scrupolosa e attenta: dalle problematiche di regolarità urbanistica dell'immobile alla provvigione dell'agenzia immobiliare, dai rapporti con la controparte alla conclusione del preliminare, dalla fissazione dei termini al versamento della caparra. Nell'ambito del diritto immobiliare curo anche azioni a difesa della proprietà e del possesso.
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