Nei casi di infortunio sul lavoro, vige per il lavoratore l'onere della prova per il risarcimento integrale del danno. Questa in realtà, però, non riguarda la colpa del datore di lavoro, che si presume, ma il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.
Le norme in materia di infortuni sul lavoro mirano a tutelare in maniera completa il lavoratore, soffermandosi fermamente sulle responsabilità del datore di lavoro: questi è tenuto, infatti, a predisporre tutte le misure di sicurezza del caso e a mettere in atto comportamenti volti a garantire la piena incolumità del dipendente nello svolgimento delle sue mansioni.
La giurisprudenza di legittimità ha cercato, negli anni, di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze di prevenzione e i principi costituzionali che regolano la responsabilità penale e la colpevolezza. Da questo punto di vista, si è sempre cercato di porre in evidenza il rapporto di causalità materiale tra il lavoro e il verificarsi del rischio, dunque si parlerà di infortunio sul lavoro quando è proprio il lavoro a determinare il rischio di cui è conseguenza l'infortunio.
In tal senso, anche un infortunio avvenuto al di fuori del luogo e dell'orario di lavoro ma come conseguenza di un rischio derivato dal lavoro, rientra nei casi di infortunio sul lavoro.
La legge prevede che il datore di lavoro sia responsabile per gli infortuni avvenuti al lavoratore in virtù del nesso sopra descritto. Per questo motivo, egli è tenuto ad assicurare la piena sicurezza nel luogo di lavoro a tutti i soggetti che prestano la loro opera. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a tutelare anche tutti coloro che accedono all'ambiente lavorativo a prescindere dal rapporto di dipendenza diretta con il titolare.
Come stabilito dall'art.2087 c.c., infatti, l'imprenditore “è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, ponendosi come garante dell'incolumità di tutti coloro che operano nella sua impresa.
Nell'ottica di garantire la più ampia tutela ai lavoratori, la responsabilità già prevista per l'imprenditore viene estesa anche ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione, pur essendo la loro funzione all'interno dell'impresa legata al ruolo di consulente.
Collaborando direttamente con il datore di lavoro, essi vengono infatti considerati veri e propri garanti degli eventi che si verificano a causa della violazione di tali doveri.
Studio fondato nel 1948 dall'Avv. Giuseppe Battaglia (1922-1995). L'Avv. Monica Battaglia, laureata presso l'Università La Sapienza di Roma con votazione di 110/110 e Lode, svolge la professione di avvocato da oltre 30 anni nel settore civile e amministrativo con particolare riferimento al diritto ereditario, di famiglia, immobiliare, contrattuale. Cassazionista e Mediatore presso l'Organismo di Mediazione Forense di Roma. Aree di Attività: Amministrativo, Civile, Condominio, Famiglia e Successioni, Lavoro, Locazioni, Immobiliare
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