Il coniuge che tradisce è tenuto al risarcimento dei danni ?

Scritto da: Monica Battaglia - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La Corte di Cassazione ha affrontato il tema del risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dal comportamento tenuto da uno dei due coniugi in costanza di matrimonio.

Tra le sue più recenti pronunce a riguardo vi è l’ordinanza n. 4470/2018, nella quale la Suprema Corte afferma che la violazione dei doveri coniugali può integrare gli estremi dell'illecito civile se vengono lesi diritti costituzionalmente protetti, purché i danni derivanti alla persona siano specificamente allegati e provati.

Il caso: coniuge tradito e risarcimento danni

Nel caso in esame, una sentenza del Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi, addebitandola al marito, e contestualmente rigettato alcune delle domande presentate. Fra queste, la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla moglie, la quale accusava il marito di averla tradita durante il matrimonio e sosteneva che la violazione del dovere coniugale di fedeltà avesse leso una serie di suoi diritti costituzionalmente garantiti (dignità, riservatezza, onore, morale, reputazione, privacy, salute e integrità psicofisica).

La Corte d’Appello di Roma, a sua volta investita della vicenda, aveva nuovamente rigettato la domanda risarcitoria della moglie. Da qui il ricorso per Cassazione della donna, denunciando una violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c.

Le conclusioni della Corte di Cassazione

Con l’ordinanza n. 4470/2018 il giudice di legittimità stabilisce che la violazione dei doveri coniugali è risarcibile come danno non patrimoniale, ma dichiara inammissibile il ricorso della moglie in mancanza di una specifica allegazione del pregiudizio non patrimoniale subito.

La Suprema Corte di Cassazione dettaglia nel seguente modo:

  • la violazione dei doveri coniugali è una violazione di doveri che hanno natura giuridica e dunque, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, ben può integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo a un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c.;
  • la dignità e l’onore della moglie costituiscono beni costituzionalmente protetti e, nel caso di specie, erano stati gravemente lesi dalla condotta del marito;
  • ciò premesso, deve negarsi il risarcimento perché la lesione dei diritti inviolabili della persona, costituendo un danno conseguenza, va specificamente allegato e provato.

Il danno non patrimoniale, in altre parole, non può mai ritenersi in re ipsa, ma è onere del danneggiato allegarlo e provarlo, anche a mezzo di presunzioni. Cosa che la ricorrente non aveva fatto.

Va segnalato che gli ermellini sono giunti a una simile conclusione più recentemente, con l’ordinanza n. 6598/2019.




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Avvocato Monica Battaglia a Roma
Monica Battaglia

Avvocato civilista a Roma