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Uno degli argomenti più discussi in materia di successione è quello dell'usufrutto universale in relazione all'eredità. Prima della riforma del diritto di famiglia, il coniuge superstite usufruttuario veniva considerato come legatario e non come erede, ma anche dopo la riforma sono stati utilizzati gli stessi argomenti per sostenere la natura di legato della disposizione testamentaria di usufrutto universale.
Poiché l'usufruttuario non subentra in rapporti qualitativamente uguali a quelli del defunto, il lascito avente a oggetto l'usufrutto viene infatti considerato un legato, salvo altre disposizioni che possano far derivare la qualità di erede.
Una delle norme che può aiutare a comprendere tale situazione è l'art. 1146 c.c., secondo cui mentre l'erede continua il possesso del de cuius con gli stessi caratteri e le medesime caratterizzazioni del possesso del defunto, “il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”: il legatario, in pratica, non subentra nella situazione possessoria del testatore ma inizia un nuovo possesso, caratterizzato da una nuova condizione e situazione psicologica.
L'art. 1010 c.c., invece, esclude che l'usufruttuario di un'eredità risponda dei debiti ereditari e limita la responsabilità dello stesso al pagamento delle annualità e degli interessi prodotti dai debiti medesimi. L'erede è responsabile per i debiti del de cuius, al contrario del legatario, e, anche nel caso in cui il testatore imponga al legatario il pagamento, la sua responsabilità resta limitata al valore dell’oggetto legato. Anche nei confronti dei terzi creditori, sono sempre gli eredi a essere obbligati e non il legatario.Se prima del diritto di famiglia la tesi che vuole l'usufrutto universale come istituzione ereditaria era minoritaria, dopo tale riforma è stata accolta sempre più spesso come valida, come dimostrano diverse pronunce giurisprudenziali sul tema.
Lo stesso art. 1010 già citato viene letto in maniera opposta a quanto visto in precedenza: se alcuni vedono le norme sulla responsabilità dell'usufruttuario per gli interessi prodotti dai debiti ereditari come una prova della natura di legato dell'usufrutto, oggi molti le interpretano in maniera opposta, leggendovi un segnale in favore della natura ereditaria del lascito.
Anche se si tratta di una forma limitata di responsabilità, essa dimostra comunque che l'usufruttuario universale è erede; in caso contrario, non deve rispondere in alcun modo delle passività.
I sostenitori di tale tesi prendono in considerazione anche il tema del mancato subentro automatico dell'usufruttuario nel possesso dei beni ereditari, ritenendo inapplicabile l'art. 1002 c.c., poiché valido solo per le ipotesi di costituzione o alienazione del diritto di usufrutto per atto inter vivos e non da testamento, che rientrerebbe in una materia diversa.
In presenza di un lascito testamentario di usufrutto, il beneficiario non è tenuto a fare l'inventario o a prestare garanzia, ma entra automaticamente nel possesso dei beni sin dall'apertura della successione.
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