Il trasferimento del minore all’estero non può essere deciso
ed attuato unilateralmente dal genitore “collocatario” senza l’autorizzazione
dell’altro; lo si evince dal testo dell’art. 316 del codice civile. Ove tale
autorizzazione manchi, provvede il giudice decidendo esclusivamente in funzione
del preminente interesse del minore, alla luce del suo diritto alla
“bigenitorialità”.
Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione nelle più
recenti pronunce.
È indubbio infatti che lo spostamento della residenza del
minore in un paese straniero può costituire un oggettivo ostacolo alla
frequentazione del genitore non convivente, nonché delle altre figure familiari
a lui legate (nonni, cugini, ecc.); in tal modo viene di fatto vanificato il
diritto alla bigenitorialità. Tanto ciò è vero, che l’attuazione unilaterale
del trasferimento, in assenza del consenso dell'altro genitore o
dell’autorizzazione del giudice, integra l’illecito della sottrazione
internazionale del minore, come stabilito dalla Convenzione de L’Aja del 1980.
D’altra arte non può assolutamente ritenersi, e la
Cassazione lo ha ribadito di recente, che l’accordo raggiunto dai coniugi in
sede di separazione circa il collocamento del minore presso uno dei genitori
costituisca un’implicita autorizzazione, al genitore convivente con il figlio,
a portarlo con sé ovunque decida.
Il giudice, in caso di disaccordo fra i genitori, dovrà contemperare
due differenti diritti: quello, costituzionalmente garantito ad ogni cittadino,
di fissare liberamente la propria residenza, e il diritto del minore a
mantenere rapporti e legami con entrambi i genitori e i rami della famiglia,
pur dopo la separazione (bigenitorialità, appunto). Sarà quindi necessaria
un’approfondita indagine circa gli effetti che il chiesto trasferimento del
minore all’estero possa avere sulla relazione con l'altro genitore, sull’effettivo
interesse del figlio a mantener le radici nel paese di origine, sulle
conseguenze, in termini di equilibrio psico fisico del minore, di un radicale
cambio di ambiente, mentalità, amicizie, ecc..
Ove si accerti che il trasferimento non risponde all’interesse
del minore, potrà essere valutata la soluzione alternativa del collocamento
presso l’altro genitore (beninteso, se ve ne sono le condizioni) modificando in
tal senso il precedente regime, anche se stabilito su accordo dei coniugi.
Studio fondato nel 1948 dall'Avv. Giuseppe Battaglia (1922-1995). L'Avv. Monica Battaglia, laureata presso l'Università La Sapienza di Roma con votazione di 110/110 e Lode, svolge la professione di avvocato da oltre 30 anni nel settore civile e amministrativo con particolare riferimento al diritto ereditario, di famiglia, immobiliare, contrattuale. Cassazionista e Mediatore presso l'Organismo di Mediazione Forense di Roma. Aree di Attività: Amministrativo, Civile, Condominio, Famiglia e Successioni, Lavoro, Locazioni, Immobiliare
Tratto abitualmente la materia delle successioni: problematiche legate all'invalidità di testamenti e relative impugnazioni, lesioni dei diritti dei legittimari, assistenza nella predisposizione di volontà testamentarie, controversie sulla gestione di beni ereditari. La rappresentanza legale è ovviamente garantita anche nella fase della mediazione obbligatoria, preventiva alla eventuale azione giudiziaria; fondamentale avere un approccio costruttivo durante la mediazione, che può condurre ad accordi di riconoscimento dei diritti con reciproca soddisfazione e in un tempo breve.
Il diritto di famiglia va trattato con cautela e competenza, non potendo ridursi a una guerra sulle questioni economiche. Il mio punto di vista è sempre la tutela delle persone, tanto più se vittime della crisi familiare, come sono, primi fra tutti, i minori. Per queste ragioni, il mio approccio alla separazione o al divorzio è principalmente razionale e tende a raggiungere il massimo risultato per il cliente senza trascinarlo in un contenzioso sfibrante. Nell'ambito della mia esperienza, ho curato anche gli interessi di minori adolescenti nell'ambito delle problematiche di famiglia.
Seguo il cliente nelle compravendite immobiliari dalla fase delle trattative fino alla stipula del rogito. Curo il rapporto plurimo, con la controparte contrattuale, con il mediatore immobiliare, con l'ente erogatore dell'eventuale mutuo. E' importante che tutti gli aspetti ricevano assistenza scrupolosa e attenta: dalle problematiche di regolarità urbanistica dell'immobile alla provvigione dell'agenzia immobiliare, dai rapporti con la controparte alla conclusione del preliminare, dalla fissazione dei termini al versamento della caparra. Nell'ambito del diritto immobiliare curo anche azioni a difesa della proprietà e del possesso.
Separazione, Divorzio, Affidamento, Contratti, Locazioni, Diritto civile, Recupero crediti, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Matrimonio, Stalking e molestie, Cassazione, Domiciliazioni, Diritto del lavoro, Licenziamento, Unioni civili, Tutela dei minori, Diritto commerciale e societario, Proprietà intellettuale, Marchi, Diritto assicurativo, Pignoramento, Diritto penale, Violenza, Diritto amministrativo, Ricorso al TAR, Diritto condominiale, Sfratto, Diritto dei trasporti terrestri, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Risarcimento danni.
Monica Battaglia
Via Giorgio Morpurgo 16
Roma (RM)
Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy