Pubblicazione legale:
Il trasferimento del minore all’estero non può essere deciso
ed attuato unilateralmente dal genitore “collocatario” senza l’autorizzazione
dell’altro; lo si evince dal testo dell’art. 316 del codice civile. Ove tale
autorizzazione manchi, provvede il giudice decidendo esclusivamente in funzione
del preminente interesse del minore, alla luce del suo diritto alla
“bigenitorialità”.
Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione nelle più
recenti pronunce.
È indubbio infatti che lo spostamento della residenza del
minore in un paese straniero può costituire un oggettivo ostacolo alla
frequentazione del genitore non convivente, nonché delle altre figure familiari
a lui legate (nonni, cugini, ecc.); in tal modo viene di fatto vanificato il
diritto alla bigenitorialità. Tanto ciò è vero, che l’attuazione unilaterale
del trasferimento, in assenza del consenso dell'altro genitore o
dell’autorizzazione del giudice, integra l’illecito della sottrazione
internazionale del minore, come stabilito dalla Convenzione de L’Aja del 1980.
D’altra arte non può assolutamente ritenersi, e la
Cassazione lo ha ribadito di recente, che l’accordo raggiunto dai coniugi in
sede di separazione circa il collocamento del minore presso uno dei genitori
costituisca un’implicita autorizzazione, al genitore convivente con il figlio,
a portarlo con sé ovunque decida.
Il giudice, in caso di disaccordo fra i genitori, dovrà contemperare
due differenti diritti: quello, costituzionalmente garantito ad ogni cittadino,
di fissare liberamente la propria residenza, e il diritto del minore a
mantenere rapporti e legami con entrambi i genitori e i rami della famiglia,
pur dopo la separazione (bigenitorialità, appunto). Sarà quindi necessaria
un’approfondita indagine circa gli effetti che il chiesto trasferimento del
minore all’estero possa avere sulla relazione con l'altro genitore, sull’effettivo
interesse del figlio a mantener le radici nel paese di origine, sulle
conseguenze, in termini di equilibrio psico fisico del minore, di un radicale
cambio di ambiente, mentalità, amicizie, ecc..
Ove si accerti che il trasferimento non risponde all’interesse
del minore, potrà essere valutata la soluzione alternativa del collocamento
presso l’altro genitore (beninteso, se ve ne sono le condizioni) modificando in
tal senso il precedente regime, anche se stabilito su accordo dei coniugi.