Violazione delle distanze fra costruzioni e risarcimento del danno

Scritto da: Monica Battaglia - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La violazione delle norme sulle distanze fra costruzioni comporta il diritto, per il proprietario confinante, di ottenere sia la tutela in forma specifica (ripristino della situazione antecedente l’illecito, mediante demolizione) che la tutela risarcitoria.

A lungo la Giurisprudenza ha ritenuto che chi agiva per il risarcimento del danno da violazione delle distanze dovesse dimostrare la sussistenza e l’entità del pregiudizio subìto. Le più recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione, al contrario, sono nel senso di considerare il danno in re ipsa, senza necessità che il danneggiato ne fornisca la prova. Il pregiudizio del confinante si ritiene quindi effetto diretto, certo e indiscutibile, dell’abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo, e quindi della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea (fino alla demolizione dell’opera abusiva) del valore della proprietà.

Resta sempre salva, ovviamente, la possibilità, per la parte che ha realizzato la costruzione in violazione delle distanze, di dimostrare che il danno non sussiste, ad esempio per le particolari caratteristiche dei luoghi, oppure per le modalità in cui si è realizzata la lesione.

 



Pubblicato da:


Avvocato Monica Battaglia a Roma
Monica Battaglia

Avvocato civilista a Roma