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Licenziamenti individuali in tempo di Covid

Scritto da: Nadia Berardi - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

L'art. 46 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ha disposto la sospensione dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (dovuti a crisi aziendale o chiusura di unità produttiva) e dei licenziamenti collettivi. La sospensione era prevista a partire dal 23 febbraio 2020 e sino al 16 maggio 2020 per 60 giorni. Tale sospensione è stata poi prorogata fino al 17 agosto 2020 con il Decreto Rilancio.

Sono escluse dalla sospensione le altre ipotesi di licenziamento quali licenziamento per giusta causa, licenziamento per motivi disciplinari, licenziamento per superamento del periodo di comporto, licenziamento durante o al termine del periodo di prova, licenziamento dei lavoratori domestici, licenziamento per inidoneità alle mansioni, licenziamento del dirigente, licenziamento per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia.

In merito al licenziamento del dirigente occorre precisare che il divieto di licenziamento si applica ai dirigenti non apicali o c.d. Pseudo - dirigenti cui si applicano in generale, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, le norme contenute nella legge 604/1966 in tema di licenziamento individuale.

Rimane, invece, escluso il divieto di licenziamento di cui all'art. 46 D. L. 18/2020 per i dirigenti apicali, cioè quelli che operano come alter ego del datore di lavoro.

L'eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nel periodo di sospensione deve ritenersi nullo e come tale impugnabile nei termini di legge (60 giorni per impugnazione stragiudiziale e nei successivi 180 giorni deposito del ricorso innanzi al Tribunale competente per territorio).




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Nadia Berardi

Avvocato civilista in Roma