Pubblicazione legale:
L'art. 46 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ha
disposto la sospensione dei licenziamenti individuali per giustificato motivo
oggettivo (dovuti a crisi aziendale o chiusura di unità produttiva) e dei
licenziamenti collettivi. La sospensione era prevista a partire dal 23 febbraio
2020 e sino al 16 maggio 2020 per 60 giorni. Tale sospensione è stata poi
prorogata fino al 17 agosto 2020 con il Decreto Rilancio.
Sono escluse dalla sospensione le altre
ipotesi di licenziamento quali licenziamento per giusta causa, licenziamento
per motivi disciplinari, licenziamento per superamento del periodo di comporto,
licenziamento durante o al termine del periodo di prova, licenziamento dei
lavoratori domestici, licenziamento per inidoneità alle mansioni, licenziamento
del dirigente, licenziamento per raggiungimento del limite massimo di età per
la fruizione della pensione di vecchiaia.
In merito al licenziamento del dirigente
occorre precisare che il divieto di licenziamento si applica ai dirigenti non
apicali o c.d. Pseudo - dirigenti cui si applicano in generale, secondo un
ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, le norme contenute nella
legge 604/1966 in tema di licenziamento individuale.
Rimane, invece, escluso il divieto di
licenziamento di cui all'art. 46 D. L. 18/2020 per i dirigenti apicali, cioè
quelli che operano come alter ego del
datore di lavoro.
L'eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nel periodo di sospensione deve ritenersi nullo e come tale impugnabile nei termini di legge (60 giorni per impugnazione stragiudiziale e nei successivi 180 giorni deposito del ricorso innanzi al Tribunale competente per territorio).