Avvocato Nadia Berardi a Roma

Nadia Berardi

Avvocato civilista in Roma

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Docente in materia di diritti e doveri dei lavoratori - Talentform spa

Dal 8/2018 - lavoro attualmente qui

Esperienza di lavoro:

Docente esterno nella materia “diritti e doveri dei lavoratori” nell’ambito di corsi resi in favore di lavoratori assunti con contratto di somministrazione


Avv. Nadia Berardi - Avvocato civilista in Roma

L'avv. Nadia Berardi ha studio in Roma e si occupa da oltre quindici anni di diritto del lavoro e diritto di famiglia. Ha seguito nel complesso centinaia di cause di lavoro assistendo principalmente i lavoratori ed in particolare quelli dei settori giornalistico, metalmeccanico, del commercio e turismo. Negli ultimi dieci anni ha approfondito anche la materia del diritto di famiglia occupandosi di numerosi casi di separazione, divorzio, separazione coppie di fatto con figli e riconoscimento paternità. Grazie alle doti di buon senso e diplomazia segue spesso la strada della conciliazione ottenendo risultati utili in tempi brevi.




Nadia Berardi

Esperienza


Diritto del lavoro

Figlia di sindacalista, sono cultrice della materia sin dall'Università tanto da aver scelto una tesi in diritto del lavoro. Ho svolto la pratica forense in un noto studio della capitale specializzato in diritto del lavoro dove mi sono occupata soprattutto del lavoro nel settore giornalistico e cooperative sociali. Da oltre quindici anni assisto i lavoratori in cause di impugnativa di licenziamento individuale e collettivo, riconoscimento mansioni superiori, impugnative contratti a termine, recupero crediti anche in ambito fallimentare, riconoscimento rapporto di lavoro subordinato, cause previdenziali con soddisfazione dei clienti


Altre categorie:

Licenziamento, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Previdenza, Diritto di famiglia, Diritto civile, Separazione, Divorzio, Affidamento, Recupero crediti, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Risarcimento danni.



Referenze

Sentenza giudiziaria

Vinta causa di licenziamento individuale

Ordinanza del 30/04/2019 Tribunale di Roma sezione lavoro

La lavoratrice era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo da parte di azienda con più di quindici dipendenti, in assenza del previsto tentativo di conciliazione previsto dal novellato art. 7 della legge 604 del 1966. il giiudice ha accolto tale motivo di inefficacia del licenziamento condannando il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria pari ad 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla lavoratrice

Esperienza di lavoro

Docente in materia di diritti e doveri dei lavoratori - Talentform spa

Dal 8/2018 - lavoro attualmente qui

Docente esterno nella materia “diritti e doveri dei lavoratori” nell’ambito di corsi resi in favore di lavoratori assunti con contratto di somministrazione

Pubblicazione legale

Licenziamenti individuali in tempo di Covid

Pubblicato su IUSTLAB

L'art. 46 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ha disposto la sospensione dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (dovuti a crisi aziendale o chiusura di unità produttiva) e dei licenziamenti collettivi. La sospensione era prevista a partire dal 23 febbraio 2020 e sino al 16 maggio 2020 per 60 giorni. Tale sospensione è stata poi prorogata fino al 17 agosto 2020 con il Decreto Rilancio. Sono escluse dalla sospensione le altre ipotesi di licenziamento quali licenziamento per giusta causa, licenziamento per motivi disciplinari, licenziamento per superamento del periodo di comporto, licenziamento durante o al termine del periodo di prova, licenziamento dei lavoratori domestici, licenziamento per inidoneità alle mansioni, licenziamento del dirigente, licenziamento per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia. In merito al licenziamento del dirigente occorre precisare che il divieto di licenziamento si applica ai dirigenti non apicali o c.d. Pseudo - dirigenti cui si applicano in generale, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, le norme contenute nella legge 604/1966 in tema di licenziamento individuale. Rimane, invece, escluso il divieto di licenziamento di cui all'art. 46 D. L. 18/2020 per i dirigenti apicali, cioè quelli che operano come alter ego del datore di lavoro. L'eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nel periodo di sospensione deve ritenersi nullo e come tale impugnabile nei termini di legge (60 giorni per impugnazione stragiudiziale e nei successivi 180 giorni deposito del ricorso innanzi al Tribunale competente per territorio).

Leggi altre referenze (3)

Lo studio

Legale di Fiducia
Via Degli Scialoja 18
Roma (RM)

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