Avvocato Natascia Carignani a Lucca

Natascia Carignani

Avvocato esperto in diritto della famiglia

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Differenze tra diritto privato e diritto civile

Scritto da: Natascia Carignani - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Il diritto privato e di diritto civile, si contrappongono al “diritto pubblico”,  che regola il funzionamento dello Stato, e sembrano essere molto simili. Esistono tra loro dei punti di contatto, però ci sono anche delle differenze.

Quando si parla di legge, non si intende esclusivamente quella approvata dal Parlamento nel corso della legislatura, ma s’intendono le norme in vigore in un determinato periodo, sia quelle di “ultima generazione” sia quelle del passato.

Queste norme spesso risalgono a periodi molto remoti. Il codice civile è stato emanato con un Regio Decreto del 1942. Nonostante siano trascorsi molti anni, diverse norme contenute nel testo normativo, risalgono a un’epoca lontana.

Le leggi sono generali e astratte, non regolano ipotesi concrete, ma cercano di essere il più generiche possibili, in modo da essere applicabili anche a contesti che nel corso del tempo sono cambiati.

Spesso le norme vengono modificate e, in alcuni casi, le disposizioni si vanno a sostituire a quelle vecchie del codice civile, mentre in altri restano separate dal codice civile costituendo testi autonomi.

Quando si parla di ordinamento giuridico s’intende l’insieme delle norme emanate dallo Stato e che sono attualmente in vigore, indipendentemente dall’epoca nella quale sono state approvate.

Nell’ordinamento giuridico si fa la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, che è la principale e più importante ripartizione che ci sia tra le norme giuridiche.

Quando si parla di diritto pubblico si parla delle norme che regolano il funzionamento dello Stato, dei suoi organi, delle sue promanazioni, come gli enti pubblici e le amministrazioni, gli enti locali, come Comuni, Regioni e Province, e dei rapporti tra cittadini e Stato.

Nel diritto pubblico rientrano il diritto amministrativo, il diritto urbanistico, il diritto degli enti locali, il diritto costituzionale, il diritto tributario, che regola il pagamento delle tasse, il diritto penale.

I processi penali vengono intentati dallo Stato nei confronti dei cittadini e non vedono contrapposti i cittadini tra loro come nelle controversie di diritto civile.

Quando si parla di diritto privato si parla delle norme che regolano i rapporti tra privati cittadini oppure tra cittadini ed enti pubblici quando questi non esercitano il loro potere di comando. Ne costituiscono un esempio i rapporti di lavoro e i risarcimenti dei danni per attività illecite della pubblica amministrazione.

Nell’ambito del diritto privato, per comodità, si adottano molte distinzioni tra le varie branche del diritto. Tra queste le più importanti sono il diritto commerciale, che regola il commercio, le aziende e le società, il diritto del lavoro e il diritto civile.

Il diritto civile rappresenta una parte del diritto privato che sta in un rapporto di generale/speciale.

Il diritto civile si inserisce nell’ambito del diritto privato e regola i rapporti che si stabiliscono in materia di famiglia, di proprietà di contratti, di successione ereditaria.

Se il diritto civile è esclusivamente diritto privato, il diritto privato non contiene esclusivamente il diritto civile, ma anche altri rami del diritto, come il diritto commerciale.

Gran parte del diritto privato è contenuta nel codice civile e ci sono molte norme che disciplinano i rapporti tra i cittadini che sono contenute in leggi distinte dal codice.

Si tratta delle cosiddette leggi complementari, chiamate in questo modo perché completano la disciplina del codice regolando alcune materie in esso non considerate, oppure regolano in modo più compiuto alcune questioni per le quali il codice fornisce una disciplina unica.


Avv. Natascia Carignani - Avvocato esperto in diritto della famiglia

L’Avv. Carignani opera nell'ambito del diritto civile e prevalentemente si occupa di diritto di famiglia dall'inizio della sua esperienza professionale. Laureatosi all’Università di Giurisprudenza di Pisa ha fin da subito intrapreso la carriera legale seguendo quella che ritiene essere la sua vocazione: il diritto di famiglia. Durante la sua esperienza ha seguito centinaia di casi fra separazioni, divorzi e questioni patrimoniali.




Natascia Carignani

Esperienza


Diritto di famiglia

Ho seguito numerosi divorzi e separazioni, a partire dalle coppie con figli che non riescono più a convivere, fino ad arrivare ai casi più complessi di tradimento e di violenza familiare. La terminazione del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Fornisco sia assistenza per il divorzio congiunto che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso. In quanto madre di due figli posso comprendere a fondo le dinamiche familiari non solo da un punto di vista legale ma anche pratico.


Separazione

Ho seguito separazioni di ogni tipo, seguendo coppie che non riescono più a convivere e che devono disciplinare la gestione dei figli. La terminazione del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Ho seguito anche coppie con figli non unite in matrimonio che si sono rivolte al mio studio per disciplinare i loro rapporti e doveri genitoriali. Fornisco sia assistenza per la separazione consensuale che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso.


Divorzio

Ho seguito vari divorzi, dando ai coniugi qualsiasi tipo di supporto, sia legale che pratico. Accompagno i coniugi in tutto il percorso, dal primo incontro in studio sino alla definizione dei loro rapporti mediante emissione di un provvedimento da parte del Tribunale. Fornisco sia assistenza per il divorzio congiunto che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo tra i coniugi.


Altre categorie:

Diritto penale, Diritto civile, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Locazioni, Sfratto, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Mantenimento del figlio maggiorenne

Pubblicato su IUSTLAB

Se già un figlio minorenne dovrebbe, per legge, sentirsi del tutto a suo agio, “a casa”, sia presso la madre che presso il padre in regime di affidamento condiviso, e quindi vedere concretamente soddisfatti i suoi bisogni per iniziativa sia dell’uno che dell’altro, non è pensabile che un figlio maggiorenne – legittimato a cambiare in qualunque momento la propria domiciliazione nonché, soprattutto, in grado di autogestirsi – debba fare un passo indietro nell’amministrazione delle risorse a lui destinate rispetto a un genitore che non è mai stato affidatario esclusivo e che oggi è considerato “il genitore convivente” solo in forza dei “ prevalenti tempi di convivenza ”. Evidentemente per giungere a ciò si considera questa prevalenza rigidamente stabilita e si attribuisce ad essa decisiva valenza ai fini delle regole di contribuzione al mantenimento. A dispetto di una maggiore età che – oltre alla possibilità di acquistare e vendere immobili, contrarre matrimonio, eleggere il Parlamento e portare una pistola – conferisce a quel figlio anche la facoltà di spostarsi liberamente da un genitore all’altro, non essendo più in affidamento. Giova, d’altra parte, a rendere meno nuova e sorprendente questa assunzione, il modulo per le separazioni consensuali adottato dal tribunale di Varese e raccomandato come esempio da seguire dal Ministero della Giustizia dove si richiede ai redattori di impegnare il futuro con questa singolare dichiarazione: “ I figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, vivranno con …”. Dove, in aggiunta, non può farsi a meno di notare che il modulo non viene compilato dal soggetto protagonista, ma dai suoi genitori, ovvero che il figlio maggiorenne viene ufficialmente esautorato dalle istituzioni. In altre parole, dal fittizio prolungamento oltre la maggiore età di un regime illegittimamente sbilanciato si deduce anche il permanere jure proprio e non ex capite filiorum del diritto di percepire e gestire le risorse destinate ai figli, benché maggiorenni. Illumina sul punto la decisione, ex pluris , di Cass. 25300/2013 che così motiva: “… soprattutto osta all'accoglimento della richiesta di versamento diretto ai figli la circostanza che questi ultimi non hanno proposto la relativa domanda in giudizio. A tale ultimo riguardo va richiamata la giurisprudenza di questa Corte formatasi sulla base della disciplina anteriore all'entrata in vigore della L. 8 febbraio 2006, n. 54 (cui si deve l'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c .”. Il “principio di continuità”, ovvero la riluttanza nel prendere atto della riforma del 2006, non poteva essere illustrato in modo più efficace. Il capovolgimento attuale della posizione del figlio, posto in subordine rispetto al fantomatico “genitore convivente”, la dice lunga sulla autenticità della preminente (se non esclusiva) considerazione per l’interesse dei figli che il sistema legale continuamente sbandiera. Naturalmente tutto questo è reso tecnicamente possibile grazie alla infelice e adultocentrica formulazione attuale dell’ art. 337- septies comma I c.c., voluta da un emendamento degli avversari della riforma durante i lavori preparatori della Legge n. 54/2006 , che stravolse la stesura originaria, che per i figli maggiorenni stabiliva “ Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, disponga diversamente.” Resta il fatto che il codice civile continua anche in altri passaggi a offrire soluzioni di maggiore ragionevolezza. Ci si potrebbe, ad es., ispirare all’art. 315 bis, comma IV, c.c. secondo il quale “Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.”, applicando il quale ben si potrebbe “indennizzare” il genitore che per effetto delle sue scarse risorse e degli oneri inevitabilmente sostenuti nell’ospitare il figlio si trovasse in credito verso di lui; anziché mantenere in vita (o creare: il figlio potrebbe essere già maggiorenne al momento della separazione dei genitori) una relazione interna all’estinto rapporto di coppia, del tutto impropria visto che entrambi sono autonomamente obbligati verso il figlio e non tra loro.

Esperienza di lavoro

Responsabile Legale del settore civile, in particolare del diritto di famiglia e del risarcimento danni da sinistro stradale. - Studio Legale Conti

Dal 10/2011 al 5/2013

Mi sono occupata della materia civile, in particolare del diritto di famiglia, seguendo separazioni e divorzi. Incontravo i coniugi nello studio e ascoltavo le loro problematiche, dando loro un supporto non solo legale ma umano. Inoltre seguivo le pratiche di risarcimento danni da sinistro stradale, interagendo con le compagnie assicurative nella ricerca di una soluzione stragiudiziale. Qualora questa non veniva raggiunta procedevo in via giurisdizionale.

Esperienza di lavoro

Avvocato - Studio Legale Carignani

Dal 1/2017 - lavoro attualmente qui

Lo Studio Legale Carignani offre un’attività di consulenza ed assistenza legale in materia di famiglia, separazione e divorzio, unioni civili, modifiche condizioni, filiazione etc., dando una assistenza, anche telefonica, a causa delle problematiche che a volte nascono improvvisamente tra soggetti separati e con prole. Inoltre, lo Studio svolge attività di assistenza e consulenza nella redazione di testamenti, nelle divisioni, nelle azioni di riduzione ed in genere di contenzioso tra eredi.

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Lo studio

Natascia Carignani
Via Benedetto Cairoli N. 61
Lucca (LU)

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