Avvocato Natascia Carignani a Lucca

Natascia Carignani

Avvocato esperto in diritto della famiglia

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DIVORZIO CONGIUNTO O GIUDIZIALE

Scritto da: Natascia Carignani - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Il divorzio congiunto è una procedura giudiziaria con la quale si persegue l’obiettivo dello scioglimento del matrimonio. La “particolarità” rispetto agli altri procedimenti che hanno come obiettivo quello di conseguire una simile finalità, è legata al fatto che la procedura è avviata consensualmente da entrambi i coniugi, dopo aver stabilito di comune accordo le condizioni che dovranno disciplinare la fine del proprio vincolo coniugale (a titolo di esempio non esaustivo: la gestione dei beni comuni, l’assegno divorzile, le visite ai figli, e così via).

Da quanto sopra dovrebbe esser piuttosto chiara la differenza tra il divorzio congiunto e divorzio giudiziale. Quest’ultimo identifica infatti un procedimento finalizzato alla cessazione degli effetti del matrimonio avviato su ricorso di uno solo dei due coniugi, anche se l’altro non ha prestato il consenso. Ne deriva che generalmente si ricorre al divorzio giudiziale quando tra i due coniugi non è stato possibile trovare un accordo su come andrà “gestita” la parte finale del proprio matrimonio, e gli effetti conseguenti.

Si tratta in buona sostanza del procedimento omologo a quello di separazione consensuale: anche in questo caso è necessario il previo accordo dei coniugi per la formalizzazione degli accordi.

La domanda congiunta di divorzio

Introdotto quanto sopra, e accennato brevemente quali sono le caratteristiche e le finalità del divorzio congiunto, possiamo certamente rammentare come la procedura del divorzio congiunto segua un iter ben più rapido ed economico rispetto a quello che andrebbe a caratterizzare il divorzio giudiziale.

Peraltro, così come il divorzio giudiziale, anche il divorzio congiunto prevede che la forma con la quale presentare la domanda sia quella del ricorso, indirizzato al tribunale competente (quello nel luogo di residenza o di domicilio di uno dei due coniugi). La domanda di divorzio congiunto dovrà necessariamente includere alcuni elementi essenziali ai fini della validità del ricorso quali, in particolare:

  • i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei propri effetti civili (in caso di matrimonio concordatario);
  • l’esistenza di figli di entrambi i coniugi;
  • le condizioni relative ai figli e ai rapporti economici;
  • le ultime dichiarazioni dei redditi di ogni componente della coppia;
  • l’atto di matrimonio, lo stato di famiglia, il certificato di residenza di entrambi i coniugi, la copia autentica del verbale di separazione consensuale o della sentenza di separazione giudiziale e la nota di iscrizione a ruolo.

Divorziare mediante la negoziazione assistita

Con il Decreto Legge 132 del 2014 si è reso possibile divorziare congiuntamente anche a mezzo dell’istituto della negoziazione assistita. La negoziazione assistita non è alto che un mezzo attraverso il quale i coniugi possono raggiungere e perfezionare un accordo. Tale accordo è valido anche in presenza di figli minori. Può essere formalizzato davanti ai rispettivi difensori. L’utilizzo di questo istituto presuppone ovviamente che ci sia un accordo su tutti gli aspetti, anche patrimoniali, riguardanti il divorzio.

Ai coniugi non sarà dunque necessario presenziare ad alcuna udienza. Lo studio legale si occuperà poi del deposito degli accordi intercorsi presso la Procura della Repubblica. Solitamente il nulla osta (necessario per il caso in cui vi siano figli non autosufficienti) è concesso entro pochi giorni dal deposito.

L’avvocato avrà infine il compito, entro dieci giorni dalla sottoscrizione degli accordi raggiunti, di trasmettere i relativi documenti al competente Ufficio di Stato Civile presso il Comune in cui il matrimonio è stato celebrato. Il fine è quello dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Divorzio congiunto: la presenza dei coniugi

Una volta che i coniugi hanno presentato il ricorso per divorzio congiunto, le parti verranno chiamate a comparire personalmente davanti al giudice per il tentativo di conciliazione. Anche in questa procedura, è prevista l’audizione dei coniugi. Il giudice che tenderà ad accertare che la comunione tra i due non possa essere ricostituita o conservata, e che le condizioni stabilite dai coniugi non siano contrarie all’interesse della prole.

Una volta effettuate tali verifiche, e riscontrata l’esistenza degli elementi soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge, il giudice pronuncerà il divorzio con sentenza. Nel caso contrario, invece, il tribunale emetterà i provvedimenti urgenti in favore del coniuge debole e dei figli, nominando un giudice istruttore.

Presupposti per il divorzio congiunto

Ad ogni modo, per poter pronunciare divorzio congiunto con sentenza non si potrà che verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge. Questi devono essere costituiti dalla presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • i coniugi sono separati legalmente da almeno 6 mesi (in caso di separazione consensuale) o da almeno 12 mesi (in caso di separazione giudiziale);
  • uno dei due coniugi è stato condannato per un reato per cui il nostro ordinamento prevede una pena pari all’ergastolo o superiore a 15 anni; in alternativa, per un reato – a prescindere dalla pena – individuati dall’art. 3 della legge sul divorzio (ad esempio, tentato omicidio ai danni del coniuge);
  • uno dei due coniugi è cittadino straniero e ha ottenuto l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio all’estero, o ha contratto un nuovo matrimonio all’estero;
  • il matrimonio non è stato consumato;
  • uno dei due coniugi ha visto passare in giudicato la sentenza di rattifica dell’attribuzione del sesso.

I costi del divorzio congiunto o consensuale

Per quanto concerne i costi del divorzio congiunto, così come abbiamo anticipato in apertura del nostro approfondimento, tale ipotesi è certamente la più economica tra le ipotesi di divorzio. Pertanto, oltre ad essere la procedura che grava meno sugli aspetti psicologici della coppia, è altresì l’iter che comporta costi più contenuti rispetto a una procedura giudiziale.

Gli onorari professionali variano, a seconda delle modalità scelte, dai mille ai tremila euro circa a coniuge. Con la negoziazione assistita i costi possono essere inferiori.

Ricordiamo in tal senso che il contributo unificato per il procedimento di divorzio congiunto è pari a 43 euro, e non è prevista alcuna marca da bollo.

I documenti necessari per la procedura di divorzio consensuale

Quando è presentato il ricorso per ottenere il divorzio congiunto, oppure si procede con negoziazione assistita,  è necessario allegare:

  • L’estratto integrale dell’atto di matrimonio, da richiedersi presso l’ufficio Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio.
  • Lo Stato di Famiglia di ciascun coniuge, da richiedersi presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza di ciascun coniuge.
  • I certificati di residenza di ciascun coniuge da richiedersi presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza.
  • La copia autentica del verbale di separazione consensuale con i relativo decreto di omologa oppure della sentenza di separazione giudiziale con la relativa attestazione che la stessa sia passata in giudicato. Tali documenti possono richiedersi presso la Cancelleria del Tribunale che ha pronunciato i relativi provvedimenti.
  • Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di ciascun coniuge.
  • Copia dei documenti di identità e dei codici fiscali di ciascun coniuge.

Divorzio congiunto e assistenza dell’avvocato

Sempre in relazione ai costi di tale procedura – ma non solo – è opportuno ricordare come contrariamente a quanto avviene nel divorzio giudiziale, dove ogni coniuge deve necessariamente essere rappresentato da un diverso difensore, nel divorzio congiunto la coppia potrà essere rappresentata in giudizio da un unico avvocato. Nel caso il divorzio sia congiunto ma a mezzo di negoziazione assistita, sarà invece necessaria l’assistenza di un avvocato per ciascun coniuge.

Rammentiamo altresì come da alcuni anni opinione giurisprudenziale comune abbia chiarito come la presentazione della domanda di divorzio mediante ricorso debba essere effettuata ricorrendo alla difesa tecnica. Non è dunque possibile limitarsi alla sola presentazione personale.

A rendere più trasparente tale aspetto è stata la nota sentenza Cass. n. 6365/2011, con i giudici della Suprema Corte che hanno evidenziato come il provvedimento di divorzio congiunto abbia carattere decisorio, e dunque preveda l’osservanza della regola della difesa tecnica, trattandosi di un provvedimento che può incidere su status e su diritti soggettivi, e che viene assunto mediante una sentenza che è destinata a passare in giudicato.

In altri termini, gli ermellini hanno sottolineato come il fatto che il divorzio sia congiunto non significa che sia consensuale. Spetta solamente al tribunale la verifica dei suoi presupposti di legge. Come abbiamo già visto, i presupposti sono costituiti dalla rispondenza dell’accordo all’interesse della prole delle condizioni concordate dagli istanti.


Avv. Natascia Carignani - Avvocato esperto in diritto della famiglia

L’Avv. Carignani opera nell'ambito del diritto civile e prevalentemente si occupa di diritto di famiglia dall'inizio della sua esperienza professionale. Laureatosi all’Università di Giurisprudenza di Pisa ha fin da subito intrapreso la carriera legale seguendo quella che ritiene essere la sua vocazione: il diritto di famiglia. Durante la sua esperienza ha seguito centinaia di casi fra separazioni, divorzi e questioni patrimoniali.




Natascia Carignani

Esperienza


Diritto penale

Lo Studio Legale Carignani svolge assistenza e consulenza legale in ambito di diritto penale difendendo, nel rispetto della Legge e dell’insostituibile ruolo di garanzia dell’Avvocato, i diritti delle persone indagate o imputate in procedimenti penali o delle persone offese dal reato. In questo ambito lo studio si occupa di patrocinare, sia in sede processuale che extraprocessuale le persone fisiche o giuridiche coinvolte, sia come soggetti indagati o imputati sia come persone offese dal reato


Reati contro il patrimonio

I reati contro il patrimonio sono disciplinati dal codice penale e punisco le condotte poste in essere da soggetti con lo specifico intendo di trarre profitto dalla loro azione delittuosa. I reati contro il patrimonio possono essere commessi solo con dolo, e cioè l’agente deve commetterli con coscienza e volontà, e l’evento dev’essere preveduto e voluto e deve verificarsi a seguito di un azione intenzionale, non essendo i reati contro il patrimonio previsti nella forma colposa. Quindi il soggetto agente deve commettere il delitto al fine di voler conseguire un ingiusto profitto ovvero provocare un danno ingiusto altrui.


Violenza

Con l'espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso. La normativa contro la violenza di genere persegue tre obiettivi principali: prevenire i reati, punire i colpevoli, proteggere le vittime.


Altre categorie:

Stalking e molestie, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Diritto civile, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Locazioni, Sfratto, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Esperienza di lavoro

Responsabile diritto penale - Studio Legale Da Prato

Dal 9/2014 al 5/2016

Mi occupavo della materia penale, presenziavo alle udienze penali dinanzi al Tribunale monocratico, collegiale e Giudice di Pace. Davo pareri ai clienti sulla strategia difensiva da adottare e li seguivo con impegno e serietà per tutta la durata del processo penale.

Pubblicazione legale

Telefono alla guida: via la patente e multe fino a 2.500 euro

Pubblicato su IUSTLAB

Dal divieto di fumo e cellulare alla guida ai nuovi limiti in autostrada, ecco le principali novità del testo della Riforma del Codice della Strada 2020 che oggi inizia il suo iter per l'approvazione in Parlamento. Negli ultimi sei mesi la riforma al codice della Strada iniziata a luglio 2019 ha subito una battuta d'arresto dopo la caduta del primo Governo Conte. Vediamo ora quali sono le principali novità che si vogliono mettere in atto per rendere le strade più sicure: 1. Ritiro della patente per chi usa il cellulare mentre guida 2. Divieto di fumo alla guida 3. Novità per i ciclisti 4. Tutele per mamme e alunni 5. Cinture di sicurezza e casco: doppia multa 6. Precedenza ai pedoni 7. Sulle autostrade nuovi limiti e accesso ai motocicli 8. Nuove regole per le classi di merito di privati e aziende 9. Le altre misure da approvare. Ritiro della patente per chi usa il cellulare mentre guida Previsto un inasprimento delle sanzioni previste per questo comportamento pericoloso che a quanto pare gli italiani non riescono a evitare e che comunque non riguarda solo i cellulare, ma tutti gli apparecchi elettronici come tablet, computer portatili, notebook e altri dispositivi similari. Per la prima violazione è prevista una multa compresa tra 422 e 1697 euro e la sospensione della patente di guida da 7 giorni a 2 mesi. Per la seconda violazione la multa aumenta tanto da arrivare a 2.588 euro e alla decurtazione di 10 punti dalla patente. Consentito solo l'uso di apparecchi a viva voce o comunque muniti di auricolare a condizione che il conducente senta bene da entrambe le orecchie e per il loro funzionamento non sia richiesto l'uso delle mani. Divieto di fumo alla guida Sul divieto di fumo in auto si prevede una discussione piuttosto animata, anche se ci si aspetta parere favorevole da parte dell'esecutivo. Novità per i ciclisti Casa avanzata per le biciclette, ovvero uno spazio riservato davanti alla linea di arresto dei veicoli a motore agli incroci regolamentati dalla presenza del semaforo. Alle biciclette sarà consentito circolare a doppio senso nei centri urbani e nelle strade purché rispettino il limite di velocità massimo dei 30 km orari. Conseguenza della previsione della strada ad alta intensità ciclistica e della "strada 30" urbana o extraurbana, in cui deve essere rispettato il limite dei 30. In caso di sorpasso i veicoli dovranno rispettare una certa distanza laterale dalle biciclette. Gli autobus verranno dotati di strutture apposite per il trasporto delle biciclette. I ciclisti saranno tenuti a circolare sempre su una fila unica, mai affiancati, a meno che uno di loro non sia un minore e stia alla destra dell'altro e purché non circolino su corsie e percorsi ciclabili a loro riservati. Obbligo del casco fino a 12 anni per chi circola in bici. Tutele per mamme e alunni Il limite di velocità dei 30 chilometri riguarderà anche le zone in cui si trovano gli edifici scolastici. I Comuni inoltre saranno tenuti ad adottare un'ordinanza per fissare tale limite. Gli autobus dovranno essere dotati di cintura di sicurezza a quanto pare però a partire dal 2024. Parcheggi rosa per le mamme in gravidanza o che hanno bambini di età non superiore a due anni. Una delle novità più interessanti però riguarda l'istituzione dell'Anagrafe nazionale degli autisti di autobus, per poter procedere a un controllo costante sull'aggiornamento della patente di guida di questi conducenti. Cinture di sicurezza e casco: doppia multa Si estende anche al conducente la sanzione comminata al passeggero che non indossa le cinture di sicurezza. Stessa regola anche nel caso in cui il passeggero di moto o scooter non indossi il casco. Precedenza ai pedoni Cambia a quanto pare la disposizione sull'attraverso pedonale. D'ora in poi i conducenti dei veicoli dovranno dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare la strada. Non occorre quindi che la stiano già impegnando per avere la precedenza sui veicoli in marcia. Sulle autostrade nuovi limiti e accesso ai motocicli La Lega chiede d'innalzare il limite di velocità in autostrada ai 150 Km orari, inoltre si vogliono ammettere alla circolazione autostradale motocicli, velocipedi, ciclomotori di almeno 120 cc e motoveicoli elettrici superiori a 11 Kw purché condotti da maggiorenni. Nuove regole per le classi di merito di privati e aziende La prima regola prevede che l'Istituto di vigilanza per le assicurazioni debba redigere un documento da cui risulta la storia assicurativa per l'attribuzione della classe di merito. In caso di mutamento della titolarità di un'auto da una società a un socio, quest'ultimo potrà conservare la precedente classe di merito, anche se sostituisce il veicolo. Possibilità di effettuare il passaggio di proprietà tra coniugi o soggetti uniti civilmente. La classe di merito verrà mantenuta dal titolare anche in caso di furto del veicolo. Mantenimento della classe di merito anche per il coniuge o familiare del disabile intestatario del veicolo. Possibilità di mantenere la stessa classe di merito per chi ha acquistato un veicolo in leasing, anche se al termine del contratto non è in grado di riscattarlo. Le altre misure da approvare Oltre a quelle menzionate sono previste le seguenti misure: -raddoppia la durata del foglio rosa per chi deve sostenere gli esami per la patente di guida che dagli attuali sei mesi passa a 12 mesi; -in caso di mancato rispetto del divieto di sosta la sanzione passa dagli attuali minimi e massimi di 85 e 334 euro a 161 e 647 euro. Per i veicoli a due ruote la somma sarà compresa tra gli 80 e i 328 euro. I punti decurtati dalla patente salgono da 2 a 4. Previsto l'obbligo di lasciare sul parabrezza un preavviso per permettere al trasgressore di pagare la multa in misura ridotta; -notifica delle multe via Pec per tutti coloro che ne saranno muniti; -la luce gialla semaforica dovrà avere una durata minima di 3 secondi; -obbligo, per i veicoli a motore che trasportano merci, di dotarsi di sistemi per la guida assistita; -di riconvertire le licenze esistenti per svolgere servizio taxi o di noleggio; -esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i possessori dei veicoli storici; -accesso alle ZTL per i veicoli elettrici; -abolito 'obbligo degli anabbaglianti diurni al di fuori dei centri abitati; -multa raddoppiata per chi circola primo di assicurazione RCA; multe più salate per chi parcheggia nei posti riservati ai disabili o vicino agli scivoli; -giro di vite sulle multe a strascico che prevedono la possibilità di riprendere con le telecamere il trasgressore senza che il conducente se ne accorga; -eliminato l'obbligo di dover presentare patente e libretto in caso di controlli da parte degli agenti perché il controllo potrà essere effettuato in via telematica.

Pubblicazione legale

IL REATO DI VIOLENZA PRIVATA

Pubblicato su IUSTLAB

1. Cos'è la violenza privata? La violenza privata , disciplinata nell’ art. 610 codice penale , è collocata nelle ipotesi delittuose dei delitti contro la libertà morale, intesa come diritto di ogni individuo di autodeterminarsi senza coartazioni psichiche, sulla base di autonomi processi motivazionali. In dottrina si è discusso circa l’estensione del bene giuridico protetto dalla norma, invero si è sostenuto che la libertà morale non attiene solo alla libertà di autodeterminazione, ma anche alla capacità di intendere e volere, incriminandosi, altresì, ogni comportamento idoneo a produrne una limitazione. Inoltre, è tutelata anche la tranquillità fisica contro ogni turbativa determinata da attività di disturbo o di molestia. È un reato comune che non richiede un particolare status giuridico per la sua commissione. La condotta penalmente rilevante consiste nell’uso della violenza o della minaccia poste in essere nei confronti di terzi per costringerli a fare, tollerare od omettere qualcosa. Taluni autori ne ammettono la configurazione in forma omissiva. La nozione di violenza accolta, seppur discussa, è estensiva, ricomprendendo sia la violenza propria , ossia quella impiegata attraverso l’uso della forza fisica esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento contro la persona, che la violenza impropria , intesa come l’uso di qualsiasi mezzo idoneo a coartare la volontà della vittima. La minaccia consiste nella prospettazione di un male ingiusto , il male, affinchè possa definirsi ingiusto, dev’essere diretto verso interessi ritenuti giuridicamente rilevanti, diversamente si tratterà di un semplice avvertimento. Il reato è ad evento naturalistico, invero la violenza o la minaccia devono essere dirette a costringere, tollerare o omettere qualcosa; per tolleranza si intende la condotta passiva della vittima costretta a lasciare che l’agente compia una certa azione. Il dolo è generico, in quanto il fine di costrizione realizza il suo momento consumativo. Quale e la pena per violenza privata? Il codice penale punisce con la pena della reclusione fino a quattro anni le condotte di chi, usando violenza o minaccia, costringe altri a fare , tollerare od omettere qualcosa. Questa è la definizione che il codice penale dà del reato di violenza privata . Impedire a taluno di uscire da una porta bloccandogli l'accesso, per esempio, è un classico caso di violenza, così come riconosciuta dal codice e interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Come si potrà agevolmente notare, lo scopo del legislatore è quello di tutelare non tanto e non solo la libertà fisica o di movimento, ma anche e soprattutto la libertà psichica della persona nei cui confronti viene commesso il reato. 2. Le aggravanti del reato di violenza privata L'art. 610 del Codice Penale, prevede delle specifiche aggravanti , che determinano un sensibile aumento di pena. Nello specifico le pene suono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa: con armi; da persona travisata; da più persone riunite; con scritto anonimo; in modo simbolico; valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete (esistenti o supposte) tutti gli altri casi previsti dall'art. 339 codice penale. 3. La violenza e la minaccia È opinione prevalente della Corte di Cassazione quella in base alla quale nel delitto di violenza privata, la violenza è una qualsiasi energia fisica dalla quale derivi una coazione personale . Proprio per questa ragione, per esempio, non ha alcuna importanza, per la configurazione di questo reato, la modalità attraverso la quale la violenza venga esercitata né i mezzi adoperati. Per ciò che concerne la minaccia, poi, deve essere precisato che non vi è alcuna distinzione tra il caso in cui la minaccia venga posta in essere attraverso espressioni verbali o attraverso atteggiamenti inequivoci. Anche in quest'ultimo caso, infatti, rileva soltanto l'idoneità dell'atteggiamento ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto. 4. Esempi di violenza privata Secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, perché si configuri il delitto di violenza privata basta che la persona che lo subisce abbia perso o ridotto in maniera sensibile la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà : partendo da questo presupposto, è stato perciò ritenuto che integrasse il delitto la condotta del conducente di una vettura che compie manovre intimidatorie o spericolate che interferiscono in maniera consistente nella condotta di guida di un altro utente della strada, inducendolo per ciò stesso, a compiere manovre da lui non volute. In altri casi è stato ritenuto configurabile questo reato, la condotta di datori di lavoro che avevano costretto i propri dipendenti ad accettare un declassamento nelle proprie mansioni, mediante la minaccia di una collocazione fatiscente ed emarginata dal resto del contesto aziendale (Cassazione 31413 del 21.9.2006). Fonti normative: Art. 610 c.p. Sei stato vittima? 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