Avvocato Natascia Carignani a Lucca

Natascia Carignani

Avvocato esperto in diritto della famiglia

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Il matrimonio nell'ordinamento italiano

Scritto da: Natascia Carignani - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Il matrimonio è un negozio giuridico ed è regolato nell’ordinamento giuridico italiano dal Libro Primo del Codice Civile cosiddetto “Delle persone e della famiglia“. La collocazione del matrimonio nell’ambito del Primo Libro del Codice Civile esclude che l’istituto del matrimonio sia da ricomprendersi nella disciplina dei contratti che viene trattata nel Libro Quarto del Codice Civile. La convenzione matrimoniale è il contratto con il quale i coniugi stabiliscono un regime patrimoniale coniugale diverso dalla comunione legale, e cioè il regime di separazione dei beni o di comunione convenzionale.

La Costituzione italiana dedica alla famiglia tre articoli (collocati all’interno del Titolo II intitolato “Rapporti etico-sociali”).

L’art. 29 stabilisce che

“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.

L’art. 30 stabilisce che

“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”.

L’art. 31 stabilisce che

“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.

Diversi tipi di matrimonio in Italia

In Italia sono previste tre forme di matrimonio, quello civile, quello solo religioso e quello religioso con effetti civili (matrimonio concordatario). I matrimoni religiosi i cui effetti sono riconosciuti civilmente dallo Stato italiano sono quelli celebrati davanti a un ministro di culto della confessione religiosa che ha stipulato un’intesa con lo Stato italiano. Il matrimonio cattolico valido solo ai fini religiosi viene definito matrimonio canonico. Attualmente sono riconosciuti i matrimoni celebrati davanti a ministri di culto delle seguenti confessioni religiose:

Matrimonio concordatario

Nel diritto civile italiano, il matrimonio concordatario è il matrimonio canonico trascritto al quale lo Stato riconosce, a certe condizioni, effetti civili. Attualmente è regolato dall’art. 8 della legge 25 marzo 1985, n. 121[1] e dall’art. 4 del Protocollo addizionale che costituisce parte integrante dell’accordo.

Come per il matrimonio civile, occorre che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni da effettuarsi, oltre che presso la parrocchia degli sposi, anche presso la casa comunale secondo le norme del codice civile e dell’ordinamento di stato civile.

Trascorsi tre giorni dal compimento del termine per le pubblicazioni, l’ufficiale di stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio, rilascia un certificato, in cui dichiara che non risulta l’esistenza di cause che si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.

La celebrazione è regolata quasi esclusivamente dalle norme del diritto canonico. La legge civile prevede alcuni adempimenti per il prodursi degli effetti civili, ma essi vengono compiuti soltanto dopo la celebrazione. Questi adempimenti consistono nella lettura agli sposi, da parte del ministro del culto, degli artt. 143, 144 e 147 (riguardanti i diritti e doveri dei coniugi) e nella redazione da parte del parroco dell’atto di matrimonio in duplice originale, il secondo dei quali destinato ad essere trasmesso all’ufficiale di stato civile.

Nell’atto possono essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile (scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni ed il riconoscimento di un figlio naturale).

L’atto di matrimonio, formato dal celebrante e sottoscritto dagli sposi e dai testimoni, deve essere trasmesso entro cinque giorni all’ufficiale di stato civile per la trascrizione nei registri di stato civile, trascrizione che ha efficacia costitutiva del vincolo nell’ordinamento italiano. L’ufficiale di stato civile effettua la trascrizione entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco.

La trascrizione opera retroattivamente: gli effetti civili del matrimonio si producono quindi dal giorno della sua celebrazione. In presenza di impedimenti inderogabili secondo la legge civile, la trascrizione non può avere luogo. Se il termine di cinque giorni non viene rispettato, si ha trascrizione tardiva che però è ammessa solo su richiesta concorde dei coniugi o su richiesta di uno solo di essi, ma con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro. Non è ammessa la trascrizione post mortem.

Per la legge italiana la trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio canonico (valido solo per la Chiesa), con la sua trasformazione quindi in matrimonio concordatario (valido anche per lo Stato), non è affatto obbligatoria, mentre è fortemente consigliata dalla Chiesa al punto tale che per contrarre un matrimonio solo canonico necessita l’autorizzazione del Vescovo competente.

Una caratteristica fondamentale che distingue il matrimonio concordatario da quello civile è la possibilità del riconoscimento da parte dello Stato italiano delle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dalla giustizia ecclesiastica, di cui la Rota Romana (ex Sacra Rota) rappresenta l’ultimo grado di giudizio. In base all’art. 8 del nuovo Concordato del 1984 di regola queste sentenze, salvo casi particolari, devono essere riconosciute dallo Stato (tramite la Corte d’appello competente attraverso un giudizio cd. di delibazione) con la conseguenza che, in caso di delibazione avvenuta, non si applica, se non in minima parte, la legislazione italiana sul mantenimento del coniuge economicamente debole, sulla base della considerazione naturale che il matrimonio annullato giuridicamente è come mai celebrato (non si tratta perciò di divorzio). Resta fermo l’obbligo del mantenimento dei figli, che non grava sui coniugi ma sui genitori.

L’annullamento (tecnicamente “dichiarazione di nullità”) del matrimonio, secondo il diritto canonico non è libero (come il divorzio civile) ma è concesso solo se il vincolo matrimoniale presentava determinati vizi del consenso già al momento della celebrazione e non invece per problemi sorti tra i coniugi nel corso della vita matrimoniale. Tra questi vizi del consenso, che è sufficiente siano presenti anche in un solo coniuge, ve ne sono alcuni molto simili a quelli previsti dal diritto civile per tutti i contratti (violenza, dolo, errore, incapacità psichica), ma ve ne sono altri di natura esclusivamente spirituale (mancata accettazione della durata del vincolo per tutta la vita, volontà di non volere dei figli, non accettazione della fedeltà) che per la Chiesa rivestono la massima importanza per dare senso o meno al proprio matrimonio, ma quasi del tutto assenti nel matrimonio civile, che prevede condizioni di accesso al matrimonio molto meno stringenti.

Per proporre istanza (libello) di annullamento del matrimonio canonico, diversamente dal divorzio, non è necessaria la preventiva separazione civile. Abilitati alla difesa presso i tribunali ecclesiastici sono solo gli avvocati ecclesiastici, abilitati dalla Santa Sede e non i comuni avvocati civili.


Avv. Natascia Carignani - Avvocato esperto in diritto della famiglia

L’Avv. Carignani opera nell'ambito del diritto civile e prevalentemente si occupa di diritto di famiglia dall'inizio della sua esperienza professionale. Laureatosi all’Università di Giurisprudenza di Pisa ha fin da subito intrapreso la carriera legale seguendo quella che ritiene essere la sua vocazione: il diritto di famiglia. Durante la sua esperienza ha seguito centinaia di casi fra separazioni, divorzi e questioni patrimoniali.




Natascia Carignani

Esperienza


Diritto penale

Lo Studio Legale Carignani svolge assistenza e consulenza legale in ambito di diritto penale difendendo, nel rispetto della Legge e dell’insostituibile ruolo di garanzia dell’Avvocato, i diritti delle persone indagate o imputate in procedimenti penali o delle persone offese dal reato. In questo ambito lo studio si occupa di patrocinare, sia in sede processuale che extraprocessuale le persone fisiche o giuridiche coinvolte, sia come soggetti indagati o imputati sia come persone offese dal reato


Stalking e molestie

L'Avv. Carignani offre tutela alle vittime del reato di stalking e anche a coloro che vengono dichiarati colpevoli di tale reato. È un reato che il nostro legislatore ha voluto inserire esplicitamente nel nostro ordinamento per poter fornire una risposta sanzionatoria a quei comportamenti che prima dell’introduzione della novità normativa venivano inquadrati in altri meno gravi delitti, come la minaccia. Inquadramenti che, in buona sostanza, non si dimostravano particolarmente efficaci per poter tutelare le vittime di questa grave condotta.


Violenza

Con l'espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso. La normativa contro la violenza di genere persegue tre obiettivi principali: prevenire i reati, punire i colpevoli, proteggere le vittime.


Altre categorie:

Reati contro il patrimonio, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Diritto civile, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Locazioni, Sfratto, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Stalking: anche una sola telefonata e pochi messaggi WhatsApp giustificano la condanna

Pubblicato su IUSTLAB

Per la configurazione del reato di stalking, anche in assenza di un incontro fisico tra vittima ed imputato, sono sufficienti pochi messaggi via WhatsApp ed una telefonata dal tono minaccioso, che portano a modificare le abitudini della persona offesa. È quanto stabilito dalla Cassazione penale con sentenza 2 gennaio 2019, n. 61. Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione, nel ribadire i principi già espressi in altre sentenze, chiarisce che - indipendentemente dall’incontro fisico tra vittima e imputato – il reato di atti persecutori si configura nel momento in cui la condotta minacciosa del reo destabilizzi l’equilibrio psichico della persona offesa . Infatti, accertato che il tenore di dette comunicazioni era chiaramente minaccioso (ad es. ti faccio vedere io) e che si faceva riferimento esplicito alla famiglia dell’interlocutrice ed alla città nella quale viveva, per i Giudici della Cassazione risulta credibile il racconto della persona offesa la quale aveva riferito che, dopo tali conversazioni, nel timore che l’imputato potesse raggiungerla, aveva modificato il proprio stile di vita, pernottando, provvisoriamente, presso un’altra abitazione e sospendendo la propria attività professionale. Partendo da questi presupposti, la Suprema Corte di Cassazione ha considerato integrato il reato de quo posto che si era realizzato l'evento di danno richiesto dalla norma, escludendo, al contempo, che il comportamento tenuto dall’imputato potesse rientrare nelle fattispecie meno gravi di molestie o minacce. Pertanto, i Giudici di legittimità hanno ritenuto configurato il reato di cui all' art. 612-bis c.p. sul presupposto che l’imputato, con una telefonata e 12 messaggi di WhatsApp inviati, avesse adottato reiteratamente un comportamento persecutorio idoneo a cagionare nella vittima uno dei tre eventi, alternativamente previsti, dalla norma incriminatrice. Sul punto è bene precisare che il delitto di stalking rientra nella categoria dei reati abituali e si differenzia dal reato di minaccia e molestia in quanto richiede, innanzitutto, la presenza di condotte reiterate, anche in tempi e contesti differenti, e tali condotte devono cagionare alla vittima, alternativamente, un perdurante e grave stato di ansia o di paura, oppure un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona legata alla vittima da una relazione affettiva, oppure l'alterazione delle abitudini di vita della persona offesa. Quanto al contenuto di tali condotte è bene precisare che, già in precedenza, la giurisprudenza ha ritenuto configurato il delitto di cui all’ art. 612 bis c.p. indipendentemente dalla presenza fisica dello stalker. Pertanto, oltre ai comportamenti di semplice controllo quali i pedinamenti, le visite sotto casa o sul posto di lavoro, sono stati considerati atti persecutori anche il ripetuto invio di e-mail, sms, messaggi sui social network, telefonate, lettere e persino murales e graffiti, tutti dal contenuto ingiurioso, minaccioso o sessualmente offensivo. Appare opportuno chiarire che l’elencazione appena fatta individua le condotte che sono state più frequentemente denunciate e, pertanto, non deve essere considerata esaustiva ma semplicemente esemplificativa. Come accennato in precedenza, trattandosi di un reato di evento, la reiterazione delle condotte di minaccia o di molestia non è sufficiente da sola alla sua integrazione, in quanto occorre verificare che le medesime siano idonee a cagionare le tre possibili conseguenze alternative, individuate nella norma, ognuna delle quali è sufficiente a delineare il delitto in parola. La valutazione di idoneità deve essere condotta in concreto dal giudice, sulla base “ della dimostrazione del nesso causale tra la condotta posta in essere dall'agente e i turbamenti derivati alla vita privata della vittima" così per come stabilito, ex plurimis , dalla Corte Costituzionale nel 2014 con la sentenza n. 172. Le conseguenze che detti comportamenti devono causare alla persona offesa sono state espressamente individuate nella norma ed esse consistono nel cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima, ovvero nell’ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva, ovvero nel costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita. Sul punto occorre specificare che non è necessario che la vittima individui o descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dalla condotta dell’agente e dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti (cfr. Cass. pen, Sez. V, 28/12/2017, n. 57704). Con riferimento al perdurante e grave stato di ansia o di paura sofferto dalla persona offesa, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che, ai fini della sussistenza del reato de quo, sia sufficiente che gli atti persecutori abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, non ritenendo pertanto, necessario l'accertamento di uno stato patologico, precisando, altresì che “ lo stato d'ansia e di paura deve essere accertato mediante l'osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alla condotta dell'agente ”(Cfr. Cass. pen., Sez. V, 14/4/2015, n. 28703). Mentre per quanto riguarda il fondato timore che si ingenera nella persona offesa per la propria incolumità o per quella di un soggetto terzo, per così dire, qualificato per la consumazione del reato occorre accertare la concretezza e l'oggettività della situazione di paura vissuta dalla vittima. Infine, per quanto concerne il riferimento all' alterazione delle proprie abitudini di vita occorre verificare se la vittima, a seguito dell'intrusione rappresentata dall'attività persecutoria, ha modificato quel complesso di comportamenti che una persona solitamente mantiene nell'ambito familiare, sociale e lavorativo. Per quanto concerne l' elemento soggettivo del reato la sentenza in commento, ribadisce, infine, il principio consolidato secondo il quale “nel delitto di atti persecutori, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice; esso, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l'agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi”. Non è necessaria, dunque, una rappresentazione anticipata del risultato finale, essendo sufficiente la coscienza e la volontà delle singole condotte con la consapevolezza che ognuna di esse andrà ad aggiungersi alle precedenti formando un insieme di comportamenti offensivi. Tant’è che si parla di dolo in "itinere" quale rappresentazione di tutti gli episodi già posti in essere, della loro frequenza e del nesso che li collega all'ulteriore apporto criminoso. Dalla lettura dell’intera sentenza si evince che i Giudici, nel confermare i principi già espressi in precedenti pronunce, hanno voluto ribadire che per la configurazione del reato di stalking non è necessario né un arco temporale ampio né tanto meno un numero elevato di telefonate o messaggi dal contenuto minaccioso.

Esperienza di lavoro

Responsabile diritto penale - Studio Legale Da Prato

Dal 9/2014 al 5/2016

Mi occupavo della materia penale, presenziavo alle udienze penali dinanzi al Tribunale monocratico, collegiale e Giudice di Pace. Davo pareri ai clienti sulla strategia difensiva da adottare e li seguivo con impegno e serietà per tutta la durata del processo penale.

Pubblicazione legale

Telefono alla guida: via la patente e multe fino a 2.500 euro

Pubblicato su IUSTLAB

Dal divieto di fumo e cellulare alla guida ai nuovi limiti in autostrada, ecco le principali novità del testo della Riforma del Codice della Strada 2020 che oggi inizia il suo iter per l'approvazione in Parlamento. Negli ultimi sei mesi la riforma al codice della Strada iniziata a luglio 2019 ha subito una battuta d'arresto dopo la caduta del primo Governo Conte. Vediamo ora quali sono le principali novità che si vogliono mettere in atto per rendere le strade più sicure: 1. Ritiro della patente per chi usa il cellulare mentre guida 2. Divieto di fumo alla guida 3. Novità per i ciclisti 4. Tutele per mamme e alunni 5. Cinture di sicurezza e casco: doppia multa 6. Precedenza ai pedoni 7. Sulle autostrade nuovi limiti e accesso ai motocicli 8. Nuove regole per le classi di merito di privati e aziende 9. Le altre misure da approvare. Ritiro della patente per chi usa il cellulare mentre guida Previsto un inasprimento delle sanzioni previste per questo comportamento pericoloso che a quanto pare gli italiani non riescono a evitare e che comunque non riguarda solo i cellulare, ma tutti gli apparecchi elettronici come tablet, computer portatili, notebook e altri dispositivi similari. Per la prima violazione è prevista una multa compresa tra 422 e 1697 euro e la sospensione della patente di guida da 7 giorni a 2 mesi. Per la seconda violazione la multa aumenta tanto da arrivare a 2.588 euro e alla decurtazione di 10 punti dalla patente. Consentito solo l'uso di apparecchi a viva voce o comunque muniti di auricolare a condizione che il conducente senta bene da entrambe le orecchie e per il loro funzionamento non sia richiesto l'uso delle mani. Divieto di fumo alla guida Sul divieto di fumo in auto si prevede una discussione piuttosto animata, anche se ci si aspetta parere favorevole da parte dell'esecutivo. Novità per i ciclisti Casa avanzata per le biciclette, ovvero uno spazio riservato davanti alla linea di arresto dei veicoli a motore agli incroci regolamentati dalla presenza del semaforo. Alle biciclette sarà consentito circolare a doppio senso nei centri urbani e nelle strade purché rispettino il limite di velocità massimo dei 30 km orari. Conseguenza della previsione della strada ad alta intensità ciclistica e della "strada 30" urbana o extraurbana, in cui deve essere rispettato il limite dei 30. In caso di sorpasso i veicoli dovranno rispettare una certa distanza laterale dalle biciclette. Gli autobus verranno dotati di strutture apposite per il trasporto delle biciclette. I ciclisti saranno tenuti a circolare sempre su una fila unica, mai affiancati, a meno che uno di loro non sia un minore e stia alla destra dell'altro e purché non circolino su corsie e percorsi ciclabili a loro riservati. Obbligo del casco fino a 12 anni per chi circola in bici. Tutele per mamme e alunni Il limite di velocità dei 30 chilometri riguarderà anche le zone in cui si trovano gli edifici scolastici. I Comuni inoltre saranno tenuti ad adottare un'ordinanza per fissare tale limite. Gli autobus dovranno essere dotati di cintura di sicurezza a quanto pare però a partire dal 2024. Parcheggi rosa per le mamme in gravidanza o che hanno bambini di età non superiore a due anni. Una delle novità più interessanti però riguarda l'istituzione dell'Anagrafe nazionale degli autisti di autobus, per poter procedere a un controllo costante sull'aggiornamento della patente di guida di questi conducenti. Cinture di sicurezza e casco: doppia multa Si estende anche al conducente la sanzione comminata al passeggero che non indossa le cinture di sicurezza. Stessa regola anche nel caso in cui il passeggero di moto o scooter non indossi il casco. Precedenza ai pedoni Cambia a quanto pare la disposizione sull'attraverso pedonale. D'ora in poi i conducenti dei veicoli dovranno dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare la strada. Non occorre quindi che la stiano già impegnando per avere la precedenza sui veicoli in marcia. Sulle autostrade nuovi limiti e accesso ai motocicli La Lega chiede d'innalzare il limite di velocità in autostrada ai 150 Km orari, inoltre si vogliono ammettere alla circolazione autostradale motocicli, velocipedi, ciclomotori di almeno 120 cc e motoveicoli elettrici superiori a 11 Kw purché condotti da maggiorenni. Nuove regole per le classi di merito di privati e aziende La prima regola prevede che l'Istituto di vigilanza per le assicurazioni debba redigere un documento da cui risulta la storia assicurativa per l'attribuzione della classe di merito. In caso di mutamento della titolarità di un'auto da una società a un socio, quest'ultimo potrà conservare la precedente classe di merito, anche se sostituisce il veicolo. Possibilità di effettuare il passaggio di proprietà tra coniugi o soggetti uniti civilmente. La classe di merito verrà mantenuta dal titolare anche in caso di furto del veicolo. Mantenimento della classe di merito anche per il coniuge o familiare del disabile intestatario del veicolo. Possibilità di mantenere la stessa classe di merito per chi ha acquistato un veicolo in leasing, anche se al termine del contratto non è in grado di riscattarlo. Le altre misure da approvare Oltre a quelle menzionate sono previste le seguenti misure: -raddoppia la durata del foglio rosa per chi deve sostenere gli esami per la patente di guida che dagli attuali sei mesi passa a 12 mesi; -in caso di mancato rispetto del divieto di sosta la sanzione passa dagli attuali minimi e massimi di 85 e 334 euro a 161 e 647 euro. Per i veicoli a due ruote la somma sarà compresa tra gli 80 e i 328 euro. I punti decurtati dalla patente salgono da 2 a 4. Previsto l'obbligo di lasciare sul parabrezza un preavviso per permettere al trasgressore di pagare la multa in misura ridotta; -notifica delle multe via Pec per tutti coloro che ne saranno muniti; -la luce gialla semaforica dovrà avere una durata minima di 3 secondi; -obbligo, per i veicoli a motore che trasportano merci, di dotarsi di sistemi per la guida assistita; -di riconvertire le licenze esistenti per svolgere servizio taxi o di noleggio; -esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i possessori dei veicoli storici; -accesso alle ZTL per i veicoli elettrici; -abolito 'obbligo degli anabbaglianti diurni al di fuori dei centri abitati; -multa raddoppiata per chi circola primo di assicurazione RCA; multe più salate per chi parcheggia nei posti riservati ai disabili o vicino agli scivoli; -giro di vite sulle multe a strascico che prevedono la possibilità di riprendere con le telecamere il trasgressore senza che il conducente se ne accorga; -eliminato l'obbligo di dover presentare patente e libretto in caso di controlli da parte degli agenti perché il controllo potrà essere effettuato in via telematica.

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