Avvocato Natascia Carignani a Lucca

Natascia Carignani

Avvocato esperto in diritto della famiglia

About     Contatti






IL REATO DI VIOLENZA PRIVATA

Scritto da: Natascia Carignani - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

1. Cos'è la violenza privata?

La violenza privata, disciplinata nell’art. 610 codice penale, è collocata nelle ipotesi delittuose dei delitti contro la libertà morale, intesa come diritto di ogni individuo di autodeterminarsi senza coartazioni psichiche, sulla base di autonomi processi motivazionali.

In dottrina si è discusso circa l’estensione del bene giuridico protetto dalla norma, invero si è sostenuto che la libertà morale non attiene solo alla libertà di autodeterminazione, ma anche alla capacità di intendere e volere, incriminandosi, altresì, ogni comportamento idoneo a produrne una limitazione. Inoltre, è tutelata anche la tranquillità fisica contro ogni turbativa determinata da attività di disturbo o di molestia.

È un reato comune che non richiede un particolare status giuridico per la sua commissione.

La condotta penalmente rilevante consiste nell’uso della violenza o della minaccia poste in essere nei confronti di terzi per costringerli a fare, tollerare od omettere qualcosa. Taluni autori ne ammettono la configurazione in forma omissiva.

La nozione di violenza accolta, seppur discussa, è estensiva, ricomprendendo sia la violenza propria, ossia quella impiegata attraverso l’uso della forza fisica esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento contro la persona, che la violenza impropria, intesa come l’uso di qualsiasi mezzo idoneo a coartare la volontà della vittima.

La minaccia consiste nella prospettazione di un male ingiusto, il male, affinchè possa definirsi ingiusto, dev’essere diretto verso interessi ritenuti giuridicamente rilevanti, diversamente si tratterà di un semplice avvertimento.

Il reato è ad evento naturalistico, invero la violenza o la minaccia devono essere dirette a costringere, tollerare o omettere qualcosa; per tolleranza si intende la condotta passiva della vittima costretta a lasciare che l’agente compia una certa azione.

Il dolo è generico, in quanto il fine di costrizione realizza il suo momento consumativo.

Quale e la pena per violenza privata? Il codice penale punisce con la pena della reclusione fino a quattro anni le condotte di chi, usando violenza o minaccia, costringe altri a faretollerare od omettere qualcosa.

Questa è la definizione che il codice penale dà del reato di violenza privata.

Impedire a taluno di uscire da una porta bloccandogli l'accesso, per esempio, è un classico caso di violenza, così come riconosciuta dal codice e interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Come si potrà agevolmente notare, lo scopo del legislatore è quello di tutelare non tanto e non solo la libertà fisica o di movimento, ma anche e soprattutto la libertà psichica della persona nei cui confronti viene commesso il reato.

2. Le aggravanti del reato di violenza privata

L'art. 610 del Codice Penale, prevede delle specifiche aggravanti, che determinano un sensibile aumento di pena.

Nello specifico le pene suono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa:

  • con armi;
  • da persona travisata;
  • da più persone riunite;
  • con scritto anonimo;
  • in modo simbolico;
  • valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete (esistenti o supposte)
  • tutti gli altri casi previsti dall'art. 339 codice penale.

3. La violenza e la minaccia

È opinione prevalente della Corte di Cassazione quella in base alla quale nel delitto di violenza privata, la violenza è una qualsiasi energia fisica dalla quale derivi una coazione personale. Proprio per questa ragione, per esempio, non ha alcuna importanza, per la configurazione di questo reato, la modalità attraverso la quale la violenza venga esercitata né i mezzi adoperati.

Per ciò che concerne la minaccia, poi, deve essere precisato che non vi è alcuna distinzione tra il caso in cui la minaccia venga posta in essere attraverso espressioni verbali o attraverso atteggiamenti inequivoci. Anche in quest'ultimo caso, infatti, rileva soltanto l'idoneità dell'atteggiamento ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto.

4. Esempi di violenza privata

Secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, perché si configuri il delitto di violenza privata basta che la persona che lo subisce abbia perso o ridotto in maniera sensibile la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà: partendo da questo presupposto, è stato perciò ritenuto che integrasse il delitto la condotta del conducente di una vettura che compie manovre intimidatorie o spericolate che interferiscono in maniera consistente nella condotta di guida di un altro utente della strada, inducendolo per ciò stesso, a compiere manovre da lui non volute.

In altri casi è stato ritenuto configurabile questo reato, la condotta di datori di lavoro che avevano costretto i propri dipendenti ad accettare un declassamento nelle proprie mansioni, mediante la minaccia di una collocazione fatiscente ed emarginata dal resto del contesto aziendale (Cassazione 31413 del 21.9.2006).


Fonti normative:

Art. 610 c.p.

Sei stato vittima? Pensi di aver costretto qualcuno a fare qualcosa che non voleva? Sei indagato o imputato in un processo per violenza privata? Esponici il tuo caso. AvvocatoFlash ti metterà in contatto con i migliori avvocati online. Tre di loro ti invieranno un preventivo gratuitamente, e sarai tu a scegliere a chi affidare il tuo caso.


Avv. Natascia Carignani - Avvocato esperto in diritto della famiglia

L’Avv. Carignani opera nell'ambito del diritto civile e prevalentemente si occupa di diritto di famiglia dall'inizio della sua esperienza professionale. Laureatosi all’Università di Giurisprudenza di Pisa ha fin da subito intrapreso la carriera legale seguendo quella che ritiene essere la sua vocazione: il diritto di famiglia. Durante la sua esperienza ha seguito centinaia di casi fra separazioni, divorzi e questioni patrimoniali.




Natascia Carignani

Esperienza


Diritto di famiglia

Ho seguito numerosi divorzi e separazioni, a partire dalle coppie con figli che non riescono più a convivere, fino ad arrivare ai casi più complessi di tradimento e di violenza familiare. La terminazione del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Fornisco sia assistenza per il divorzio congiunto che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso. In quanto madre di due figli posso comprendere a fondo le dinamiche familiari non solo da un punto di vista legale ma anche pratico.


Separazione

Ho seguito separazioni di ogni tipo, seguendo coppie che non riescono più a convivere e che devono disciplinare la gestione dei figli. La terminazione del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Ho seguito anche coppie con figli non unite in matrimonio che si sono rivolte al mio studio per disciplinare i loro rapporti e doveri genitoriali. Fornisco sia assistenza per la separazione consensuale che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso.


Divorzio

Ho seguito vari divorzi, dando ai coniugi qualsiasi tipo di supporto, sia legale che pratico. Accompagno i coniugi in tutto il percorso, dal primo incontro in studio sino alla definizione dei loro rapporti mediante emissione di un provvedimento da parte del Tribunale. Fornisco sia assistenza per il divorzio congiunto che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo tra i coniugi.


Altre categorie:

Diritto penale, Diritto civile, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Locazioni, Sfratto, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Mantenimento del figlio maggiorenne

Pubblicato su IUSTLAB

Se già un figlio minorenne dovrebbe, per legge, sentirsi del tutto a suo agio, “a casa”, sia presso la madre che presso il padre in regime di affidamento condiviso, e quindi vedere concretamente soddisfatti i suoi bisogni per iniziativa sia dell’uno che dell’altro, non è pensabile che un figlio maggiorenne – legittimato a cambiare in qualunque momento la propria domiciliazione nonché, soprattutto, in grado di autogestirsi – debba fare un passo indietro nell’amministrazione delle risorse a lui destinate rispetto a un genitore che non è mai stato affidatario esclusivo e che oggi è considerato “il genitore convivente” solo in forza dei “ prevalenti tempi di convivenza ”. Evidentemente per giungere a ciò si considera questa prevalenza rigidamente stabilita e si attribuisce ad essa decisiva valenza ai fini delle regole di contribuzione al mantenimento. A dispetto di una maggiore età che – oltre alla possibilità di acquistare e vendere immobili, contrarre matrimonio, eleggere il Parlamento e portare una pistola – conferisce a quel figlio anche la facoltà di spostarsi liberamente da un genitore all’altro, non essendo più in affidamento. Giova, d’altra parte, a rendere meno nuova e sorprendente questa assunzione, il modulo per le separazioni consensuali adottato dal tribunale di Varese e raccomandato come esempio da seguire dal Ministero della Giustizia dove si richiede ai redattori di impegnare il futuro con questa singolare dichiarazione: “ I figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, vivranno con …”. Dove, in aggiunta, non può farsi a meno di notare che il modulo non viene compilato dal soggetto protagonista, ma dai suoi genitori, ovvero che il figlio maggiorenne viene ufficialmente esautorato dalle istituzioni. In altre parole, dal fittizio prolungamento oltre la maggiore età di un regime illegittimamente sbilanciato si deduce anche il permanere jure proprio e non ex capite filiorum del diritto di percepire e gestire le risorse destinate ai figli, benché maggiorenni. Illumina sul punto la decisione, ex pluris , di Cass. 25300/2013 che così motiva: “… soprattutto osta all'accoglimento della richiesta di versamento diretto ai figli la circostanza che questi ultimi non hanno proposto la relativa domanda in giudizio. A tale ultimo riguardo va richiamata la giurisprudenza di questa Corte formatasi sulla base della disciplina anteriore all'entrata in vigore della L. 8 febbraio 2006, n. 54 (cui si deve l'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c .”. Il “principio di continuità”, ovvero la riluttanza nel prendere atto della riforma del 2006, non poteva essere illustrato in modo più efficace. Il capovolgimento attuale della posizione del figlio, posto in subordine rispetto al fantomatico “genitore convivente”, la dice lunga sulla autenticità della preminente (se non esclusiva) considerazione per l’interesse dei figli che il sistema legale continuamente sbandiera. Naturalmente tutto questo è reso tecnicamente possibile grazie alla infelice e adultocentrica formulazione attuale dell’ art. 337- septies comma I c.c., voluta da un emendamento degli avversari della riforma durante i lavori preparatori della Legge n. 54/2006 , che stravolse la stesura originaria, che per i figli maggiorenni stabiliva “ Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, disponga diversamente.” Resta il fatto che il codice civile continua anche in altri passaggi a offrire soluzioni di maggiore ragionevolezza. Ci si potrebbe, ad es., ispirare all’art. 315 bis, comma IV, c.c. secondo il quale “Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.”, applicando il quale ben si potrebbe “indennizzare” il genitore che per effetto delle sue scarse risorse e degli oneri inevitabilmente sostenuti nell’ospitare il figlio si trovasse in credito verso di lui; anziché mantenere in vita (o creare: il figlio potrebbe essere già maggiorenne al momento della separazione dei genitori) una relazione interna all’estinto rapporto di coppia, del tutto impropria visto che entrambi sono autonomamente obbligati verso il figlio e non tra loro.

Esperienza di lavoro

Responsabile Legale del settore civile, in particolare del diritto di famiglia e del risarcimento danni da sinistro stradale. - Studio Legale Conti

Dal 10/2011 al 5/2013

Mi sono occupata della materia civile, in particolare del diritto di famiglia, seguendo separazioni e divorzi. Incontravo i coniugi nello studio e ascoltavo le loro problematiche, dando loro un supporto non solo legale ma umano. Inoltre seguivo le pratiche di risarcimento danni da sinistro stradale, interagendo con le compagnie assicurative nella ricerca di una soluzione stragiudiziale. Qualora questa non veniva raggiunta procedevo in via giurisdizionale.

Esperienza di lavoro

Avvocato - Studio Legale Carignani

Dal 1/2017 - lavoro attualmente qui

Lo Studio Legale Carignani offre un’attività di consulenza ed assistenza legale in materia di famiglia, separazione e divorzio, unioni civili, modifiche condizioni, filiazione etc., dando una assistenza, anche telefonica, a causa delle problematiche che a volte nascono improvvisamente tra soggetti separati e con prole. Inoltre, lo Studio svolge attività di assistenza e consulenza nella redazione di testamenti, nelle divisioni, nelle azioni di riduzione ed in genere di contenzioso tra eredi.

Leggi altre referenze (17)

Lo studio

Natascia Carignani
Via Benedetto Cairoli N. 61
Lucca (LU)

Contatti:

Telefono WhatsApp Email

Per informazioni e richieste

Contatta l'Avv. Carignani:

Contatta l'Avv. Carignani per sottoporre il tuo caso:

Nome e cognome:
Città:
Email:
Telefono:
Descrivi la tua richiesta:
Telefono WhatsApp Email

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati

Telefono Email Chat
IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy