Avvocato Natascia Carignani a Lucca

Natascia Carignani

Avvocato esperto in diritto della famiglia

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IL REATO DI VIOLENZA PRIVATA

Scritto da: Natascia Carignani - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

1. Cos'è la violenza privata?

La violenza privata, disciplinata nell’art. 610 codice penale, è collocata nelle ipotesi delittuose dei delitti contro la libertà morale, intesa come diritto di ogni individuo di autodeterminarsi senza coartazioni psichiche, sulla base di autonomi processi motivazionali.

In dottrina si è discusso circa l’estensione del bene giuridico protetto dalla norma, invero si è sostenuto che la libertà morale non attiene solo alla libertà di autodeterminazione, ma anche alla capacità di intendere e volere, incriminandosi, altresì, ogni comportamento idoneo a produrne una limitazione. Inoltre, è tutelata anche la tranquillità fisica contro ogni turbativa determinata da attività di disturbo o di molestia.

È un reato comune che non richiede un particolare status giuridico per la sua commissione.

La condotta penalmente rilevante consiste nell’uso della violenza o della minaccia poste in essere nei confronti di terzi per costringerli a fare, tollerare od omettere qualcosa. Taluni autori ne ammettono la configurazione in forma omissiva.

La nozione di violenza accolta, seppur discussa, è estensiva, ricomprendendo sia la violenza propria, ossia quella impiegata attraverso l’uso della forza fisica esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento contro la persona, che la violenza impropria, intesa come l’uso di qualsiasi mezzo idoneo a coartare la volontà della vittima.

La minaccia consiste nella prospettazione di un male ingiusto, il male, affinchè possa definirsi ingiusto, dev’essere diretto verso interessi ritenuti giuridicamente rilevanti, diversamente si tratterà di un semplice avvertimento.

Il reato è ad evento naturalistico, invero la violenza o la minaccia devono essere dirette a costringere, tollerare o omettere qualcosa; per tolleranza si intende la condotta passiva della vittima costretta a lasciare che l’agente compia una certa azione.

Il dolo è generico, in quanto il fine di costrizione realizza il suo momento consumativo.

Quale e la pena per violenza privata? Il codice penale punisce con la pena della reclusione fino a quattro anni le condotte di chi, usando violenza o minaccia, costringe altri a faretollerare od omettere qualcosa.

Questa è la definizione che il codice penale dà del reato di violenza privata.

Impedire a taluno di uscire da una porta bloccandogli l'accesso, per esempio, è un classico caso di violenza, così come riconosciuta dal codice e interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Come si potrà agevolmente notare, lo scopo del legislatore è quello di tutelare non tanto e non solo la libertà fisica o di movimento, ma anche e soprattutto la libertà psichica della persona nei cui confronti viene commesso il reato.

2. Le aggravanti del reato di violenza privata

L'art. 610 del Codice Penale, prevede delle specifiche aggravanti, che determinano un sensibile aumento di pena.

Nello specifico le pene suono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa:

  • con armi;
  • da persona travisata;
  • da più persone riunite;
  • con scritto anonimo;
  • in modo simbolico;
  • valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete (esistenti o supposte)
  • tutti gli altri casi previsti dall'art. 339 codice penale.

3. La violenza e la minaccia

È opinione prevalente della Corte di Cassazione quella in base alla quale nel delitto di violenza privata, la violenza è una qualsiasi energia fisica dalla quale derivi una coazione personale. Proprio per questa ragione, per esempio, non ha alcuna importanza, per la configurazione di questo reato, la modalità attraverso la quale la violenza venga esercitata né i mezzi adoperati.

Per ciò che concerne la minaccia, poi, deve essere precisato che non vi è alcuna distinzione tra il caso in cui la minaccia venga posta in essere attraverso espressioni verbali o attraverso atteggiamenti inequivoci. Anche in quest'ultimo caso, infatti, rileva soltanto l'idoneità dell'atteggiamento ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto.

4. Esempi di violenza privata

Secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, perché si configuri il delitto di violenza privata basta che la persona che lo subisce abbia perso o ridotto in maniera sensibile la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà: partendo da questo presupposto, è stato perciò ritenuto che integrasse il delitto la condotta del conducente di una vettura che compie manovre intimidatorie o spericolate che interferiscono in maniera consistente nella condotta di guida di un altro utente della strada, inducendolo per ciò stesso, a compiere manovre da lui non volute.

In altri casi è stato ritenuto configurabile questo reato, la condotta di datori di lavoro che avevano costretto i propri dipendenti ad accettare un declassamento nelle proprie mansioni, mediante la minaccia di una collocazione fatiscente ed emarginata dal resto del contesto aziendale (Cassazione 31413 del 21.9.2006).


Fonti normative:

Art. 610 c.p.

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Avv. Natascia Carignani - Avvocato esperto in diritto della famiglia

L’Avv. Carignani opera nell'ambito del diritto civile e prevalentemente si occupa di diritto di famiglia dall'inizio della sua esperienza professionale. Laureatosi all’Università di Giurisprudenza di Pisa ha fin da subito intrapreso la carriera legale seguendo quella che ritiene essere la sua vocazione: il diritto di famiglia. Durante la sua esperienza ha seguito centinaia di casi fra separazioni, divorzi e questioni patrimoniali.




Natascia Carignani

Esperienza


Diritto di famiglia

Ho seguito numerosi divorzi e separazioni, a partire dalle coppie con figli che non riescono più a convivere, fino ad arrivare ai casi più complessi di tradimento e di violenza familiare. La terminazione del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Fornisco sia assistenza per il divorzio congiunto che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso. In quanto madre di due figli posso comprendere a fondo le dinamiche familiari non solo da un punto di vista legale ma anche pratico.


Separazione

Ho seguito separazioni di ogni tipo, seguendo coppie che non riescono più a convivere e che devono disciplinare la gestione dei figli. La terminazione del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Ho seguito anche coppie con figli non unite in matrimonio che si sono rivolte al mio studio per disciplinare i loro rapporti e doveri genitoriali. Fornisco sia assistenza per la separazione consensuale che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso.


Divorzio

Ho seguito vari divorzi, dando ai coniugi qualsiasi tipo di supporto, sia legale che pratico. Accompagno i coniugi in tutto il percorso, dal primo incontro in studio sino alla definizione dei loro rapporti mediante emissione di un provvedimento da parte del Tribunale. Fornisco sia assistenza per il divorzio congiunto che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo tra i coniugi.


Altre categorie:

Diritto penale, Diritto civile, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Locazioni, Sfratto, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Esperienza di lavoro

Avvocato - Studio Legale Carignani

Dal 1/2017 - lavoro attualmente qui

Lo Studio Legale Carignani offre un’attività di consulenza ed assistenza legale in materia di famiglia, separazione e divorzio, unioni civili, modifiche condizioni, filiazione etc., dando una assistenza, anche telefonica, a causa delle problematiche che a volte nascono improvvisamente tra soggetti separati e con prole. Inoltre, lo Studio svolge attività di assistenza e consulenza nella redazione di testamenti, nelle divisioni, nelle azioni di riduzione ed in genere di contenzioso tra eredi.

Pubblicazione legale

Via il tenore di vita anche per la separazione

Pubblicato su IUSTLAB

La Cassazione ribadisce che anche per attribuire e quantificare l'assegno di mantenimento non rileva più il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio Stop all'applicazione del tenore di vita anche per la separazione. A ribadirlo l'ordinanza della Cassazione n. 26084/2019 (sotto allegata) che ha rigettato il ricorso di un marito pretenzioso che, non contento dell'assegno mensile di 1500, 00 euro fissato dal giudice di secondo grado, ha chiesto l'aumento a 6000,00 euro e l'accertamento della situazione patrimoniale e reddituale della moglie. Come chiarito dalla SU n. 18287/2018 infatti non rileva il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno, il quale deve assolvere semmai a una funzione assistenziale e compensativa, che nel caso di specie risultano pienamente soddisfatte. Una donna chiede la separazione dal marito, che non si costituisce, e il Tribunale, valutata l'autosufficienza economica dei coniugi, non dispone alcun assegno di mantenimento. Il marito appella la sentenza rilevando la nullità del procedimento perché non gli è stata notificata l'ordinanza con cui è stata fissata l'udienza presidenziale. Nel merito invece contesta che sia stata accertata l'intollerabilità della convivenza solo in base alle dichiarazioni unilaterali della moglie. La Corte d'Appello, accogliendo il ricorso dell'uomo, dichiara nullo il procedimento per mancata convocazione all'udienza presidenziale e decide, escludendo la necessità di rimettere la causa al primo giudice. Nel merito invece ritiene infondata la richiesta del marito di accertare la non irreversibilità delle crisi coniugale e dispone a carico della ex moglie un assegno mensile di 1500 euro. Ricorre in Cassazione il marito lamentando come il giudice d'Appello, dopo la pronuncia di nullità del procedimento, non abbia rimesso la causa al primo giudicante e come sia stata dichiarata la separazione, nonostante l'assenza di prove sulla irreversibilità della crisi coniugale. Fa inoltre presente come la ex moglie, nonostante la causa di separazione, abbia continuato a comportarsi normalmente con lui e a elargire in suo favore diverse somme di denaro. Con il quarto motivo di ricorso chiede inoltre che l'assegno in suo favore venga portato a 6000 euro mensile e con il quinto, di essere rimesso nei termini per poter acquisire la documentazione relativa alla situazione patrimoniale e reddituale della ex moglie. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26084/2019 rigetta il ricorso dell'ex marito. Per quanto riguarda i primi due motivi la Suprema Corte precisa che, nel momento in cui il soggetto contumace impugna la sentenza, il giudice d'appello, tranne nei casi previsti dall'art 353 c.p.c, è tenuto a decidere la causa nel merito dopo la dichiarazione di nullità del procedimento di primo grado e l'espletamento delle attività precluse. Per quanto riguarda l'intollerabilità della convivenza, gli Ermellini precisano che non è necessaria la sussistenza di una situazione conflittuale imputabile a entrambe le parti, trattandosi di un sentire individuale dimostrabile anche dalla condotta processuale e dall'esito del tentativo di conciliazione. Per quanto riguarda infine la misura dell'assegno la Corte rileva la conformità della sentenza di secondo grado alla giurisprudenza di legittimità e in particolare alla SU n. 18287/2018 per la quale l'assegno divorzile ha prima di tutto una funzione riequilibratrice del reddito degli ex coniugi che deve tenere conto del contributo fornito dall'ex coniuge più debole alla vita familiare. Non occorre quindi, come richiesto dal ricorrente, chiedere prove sulla situazione patrimoniale e reddituale della ex moglie, considerato che il tenore di vita non è un parametro di riferimento per la determinazione dell'assegno di separazione e che l'entità dello stesso, disposta a favore dell'ex marito, soddisfa pienamente sia la funzione compensativa che quella assistenziale, richieste dalla giurisprudenza.

Caso legale seguito

Separazione consensuale tra la moglie Z e il marito X

Anno 2017

Dopo un lungo scontro tra due coniugi durato mesi, l'Avv. Carignani è riuscita a trovare un accordo tra gli stessi per la definizione delle condizioni di separazione. I rapporti tra i coniugi erano tortuosi, soprattutto per la gestione dei 3 figli nati dal matrimonio. Tra loro mancava da tempo dialogo e rispetto, ma nonostante ciò lo Studio legale è riuscito a trovare un accordo volto a soddisfare entrambi i coniugi e a tutelare i i tre minori.

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Lo studio

Natascia Carignani
Via Benedetto Cairoli N. 61
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